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Numero d'incarto:
52.2002.378
Data decisione, Autorità:
20.12.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.378
Lugano
20 dicembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Carlo Brochetta, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 27 settembre 2002 di
__________,
contro
la decisione 3 settembre 2002 del Consiglio di
Stato, no. 4201, che ha respinto l'impugnativa presentata dalla ricorrente
avverso la decisione 11 aprile 2002, con cui la Sezione della circolazione le
ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di un mese;
vista la risposta15 ottobre
2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il 1.
dicembre 2001 __________ è stata bloccata dalla Polizia cantonale in territorio
di __________ mentre si trovava alla guida della motoleggera
"Aprilia" targata TI __________. A seguito di un controllo indicativo
effettuato con apparecchio "Scootoroll" è risultato che la citata
motoleggera è stata manomessa in modo tale da raggiungere una velocità
potenziale di circa 82 km/h.
A seguito di tale evento, l'8 febbraio 2002
la Sezione della circolazione ha inflitto alla ricorrente una multa di fr.
100.--. L'infrazione non è stata contestata ed è cresciuta in giudicato.
b. Esaminati gli atti, con risoluzione 11
aprile 2002 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza di condurre
veicoli a motore per la durata di un mese, per la grave infrazione commessa.
Tale risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16 cpv. 2, 17 cpv. 1 lett.
a, 26 cpv. 1, 29 LCStr, 3 cpv. 1 OAC.
B. Con
giudizio 3 settembre 2002 l'Esecutivo cantonale ha respinto il gravame presentato
dalla ricorrente e confermato il provvedimento impugnato. Rilevato che
l'autorità amministrativa è di principio vincolata all'accertamento dei fatti
compiuto in sede penale, il Governo, preso atto della colpa e dell'infrazione
commessa, ha giudicato corretta ed adeguata alle circostanze la misura adottata
nei confronti della ricorrente.
C. Contro tale
decisione __________ è insorta davanti a questo Tribunale postulando la
commutazione del provvedimento impugnato in un ammonimento. In tale ottica, si
riconferma sostanzialmente negli argomenti addotti dinnanzi all'autorità di
prime cure. In particolare, tenuto conto della colpa commessa e dell'ottima
reputazione di cui godrebbe come conducente di veicoli a motore, ritiene date
le condizioni per considerare la fattispecie un caso di poca gravità ai sensi
dell'art. 31 cpv. 2 OAC. Delle sue ulteriori argomentazioni si dirà, per quanto
indispensabile, nei considerandi successivi.
D. Il
Consiglio di Stato ha chiesto la reiezione del ricorso senza formulare
particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2
LALCStr. La legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e
personalmente toccata dal provvedimento impugnato, è pacifica ai sensi
dell'art. 43 PAmm. Pertanto il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e
può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
-
Prima di
entrare nel merito del ricorso occorre precisare che il provvedimento di revoca
della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una
decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU
(DTF 121 II 26 consid. 3b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale, che
nell'ambito di procedimenti amministrativi aventi carattere penale, l'autorità
giudicante deve potere statuire con pieno potere cognitivo. Anche la
commisurazione della pena e della sanzione soggiace al libero esame (R. Herzog,
Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller,
Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den
Führerausweisentzug, pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf-
und Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr). Il Tribunale cantonale
amministrativo statuisce perciò sul gravame in rassegna con pieno potere di
cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare
(art. 70 PAmm). I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo
dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti
disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C.; 21.10. 1996 in re T.).
-
3.1. La
licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme
della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi
(art. 16 cpv. 2 1. periodo LCStr). Nei casi di lieve entità, può essere
pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 2. periodo LCStr). La licenza va
invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la
sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 lett. a, LCStr). La revoca della
licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi
colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di
recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
3.2.
Giusta l'art. 26 cpv. 1 LCStr, ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi
in modo da non essere di ostacolo ne di pericolo per coloro che usano la strada
conformemente alle norme stabilite. In particolare, il conducente può circolare
soltanto se il veicolo è in perfetto stato di sicurezza e conforme alle prescrizioni
(art. 29 cpv. 1 1. periodo).
- 4.1. Nel
caso in rassegna i fatti addebitati a __________ non sono contestati. L'insorgente
riconosce di aver sbloccato la motoleggera in modo tale da poter raggiungere
una velocità (potenziale) superiore a quella legalmente ammessa di 45 km/h. A
non averne dubbio, la ricorrente ha dunque violato la legge, non essendo la sua
motoleggera conforme alle prescrizioni di legge (v. art. 14 lett. b OETV, 3
cvp. 1 OAC).
4.2.
Stante quanto precede, resta da verificare se il caso in esame possa essere
considerato di poca gravità, così come postulato dall'insorgente. A proposito
il Tribunale federale ha precisato che per decidere se l'evento sia di lieve
entità ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LCStr, occorre tener conto della gravità
della colpa commessa e della reputazione dell'autore quale conducente di
veicoli a motore; il fatto di aver compromesso gravemente la sicurezza del
traffico deve invece essere considerato solo se rilevante per commisurare la
colpa (STF 125 II 561 consid. 2b). Ha quindi specificato che, ove la colpa sia
lieve e la reputazione del conducente irreprensibile, un semplice ammonimento
non è da escludere, anche se la sicurezza del traffico è stata gravemente
compromessa (STF 125 II 561 consid. 2c).
Dopo attenta valutazione degli elementi
caratterizzanti la fattispecie, questo tribunale ritiene dati gli estremi per
considerare lieve la colpa della ricorrente. Anzitutto, va rilevato che
all'insorgente è stata inflitta una multa di soli fr. 100.--. Va poi ritenuto
che la ricorrente non ha modificato in modo incisivo la motoleggera, essendosi
limitata a rimuovere il dispositivo che ne limita la velocità. Inoltre,
malgrado la manomissione apportata, __________ è esente da condanne e non é mai
stata sanzionata per eccesso di velocità. Infine, e quale preponderante motivo
a fondamento della presente decisione, va rilevato che al momento
dell'infrazione l'insorgente aveva più di 19 anni ed era in possesso della
licenza di condurre della categoria B e correlate (vedi art. 3 cpv. 3 lett. b
OAC); non era quindi una minorenne provvista della sola patente categoria F,
documento che può essere conseguito a 16 anni e che permette di guidare
esclusivamente veicoli la cui velocità massima non supera i 45 km/h. D'altra
parte, a differenza dei ciclomotori (v. art. 36 cpv. 3 OAC; STF 104 IB 190), le
motoleggere in questione sono, di principio, strutturalmente idonee a
sopportare velocità superiori comunque compatibili con la sicurezza del
traffico in generale. Ciò posto, considerato il principio della proporzionalità
e lo scopo che la revoca della licenza a titolo d'ammonimento persegue (R. Schaffhauser,
Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, p. 197 no. 2308), si
giustifica di accogliere il ricorso, commutando il provvedimento impugnato in
un ammonimento.
- Il ricorso
è di conseguenza accolto. Non si prelevano né tassa di giustizia, né spese. Non
si assegnano ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 16, 26, 29 LCStr, 3, 30 e 31 OAC, 14
OETV, 10 cpv. 2 LALCStr, 1 ss. PAmm e ogni altra norma applicabile;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 3 settembre 2002, no. 4201,
del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. la decisione 11 aprile 2002, no. 952, del
Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, è modificata nel
senso che alla ricorrente viene inflitto un ammonimento.
- Non si
prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Non si assegnano
ripetibili.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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