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Numero d'incarto:
52.2002.492
Data decisione, Autorità:
27.05.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.492
Lugano
27 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 10 dicembre 2002 di
__________, __________,
patrocinato da: avv. __________, __________
contro
la decisione 20 novembre 2002, n. 5551, del
Consiglio di Stato, che ha parzialmente accolto l'impugnativa del ricorrente
in materia di ordine di demolizione giusta l'art. 43 LE;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 16
maggio 1980 è stata rilasciata a __________ la licenza edilizia per la costruzione
di un apiario al mappale no. __________ RF __________, situato fuori zona
edificabile; conformemente al progetto autorizzato sono stati realizzati al
piano inferiore un ripostiglio ed una cantina ed a quello superiore un locale
destinato all'apiario (24 casse), un locale per la smielatura ed un vano
disponibile;
che senza
raccogliere il necessario preavviso cantonale, il 27 dicembre 1989 il municipio
di __________ ha autorizzato la posa, in realtà già avvenuta, di un box in lamiera
adibito a garage a titolo provvisorio e di precario;
che dopo
il gennaio 1993 l'apiario è stato trasformato in abitazione primaria; inoltre,
senza alcun valido titolo autorizzativo, sono state edificate quattro tettoie;
che preso
atto del cambiamento di destinazione, il 13 ottobre 1999 il municipio ha
sollecitato l'inoltro di una domanda di costruzione; il 25 luglio 2000 il
ricorrente ha dato seguito alla richiesta, indicando che era sua intenzione
ampliare l'edificio esistente per inserire un locale tecnico e dei servizi
igienici con il relativo impianto di smaltimento delle acque;
che,
dando seguito al preavviso negativo 7 settembre 2000 del Dipartimento del territorio,
il 20 settembre 2000 il municipio ha negato il rilascio della licenza edilizia;
la risoluzione non è stata impugnata;
che il 16
maggio 2001 l'ing. __________ ha esperito un sopralluogo nell'abitazione in
discussione per ordine del municipio, nel corso del quale è risultato che erano
state apportate diverse modifiche;
che il
municipio ha segnalato la situazione al Dipartimento del territorio, il quale
il 29 aprile 2002 ha emesso un avviso giusta l'art. 47 RLE per violazione
materiale della LE, invitando l'autorità comunale ad ordinare il ripristino
della destinazione originariamente autorizzata e la demolizione delle quattro
tettoie e del garage;
che il 16
maggio 2002 il segretario comunale ha esperito un nuovo sopralluogo nell'abitazione
del ricorrente, constatando quanto segue: al piano inferiore al posto del
deposito-cantina vi era una "cucina" con pavimento in marmo arredata
con un letto, un lavandino, un camino ed una piccola cucina; al piano superiore,
al posto delle casse e del locale per la smielatura, è stata rilevata una
camera, nella quale vi erano un trenino ed un computer come pure un locale
magazzino oltre ad un'officina meccanica; all'esterno è stata constatata la
presenza delle tettoie e del garage;
che, di
conseguenza, il 28 giugno 2002 il municipio ha ordinato la demolizione di
quanto costruito abusivamente sul mappale no. __________ ed in particolare
delle tettoie e dell'autorimessa; in merito al ripristino della situazione
interna esso ha precisato nel dettaglio quanto andava eliminato facendo
riferimento ai rilievi esperiti;
che il 20
novembre 2002 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato dall'insorgente;
in merito alle tettoie ed al garage il Governo ha annullato l'ordine di demolizione
e retrocesso gli atti all'autorità comunale, in quanto non era stato preceduto
da un esame circa la conformità di tali manufatti con il diritto applicabile;
per quanto concerne l'interno della costruzione l'Esecutivo cantonale ha
riformato l'ordine impartito, precisando che "il locale "camera"
C al piano superiore deve essere ripristinato ad apiario (locale per le casse e
per la smielatura); il locale "cucina" A deve essere destinato quale
deposito-ripostiglio. Deve essere chiusa la canna fumaria del camino, il
lavandino deve essere asportato e la cucina smantellata, con relativa chiusura
degli scarichi, degli attacchi e di eventuali prese ad alto voltaggio";
che
contro tale risoluzione __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulando l'annullamento della decisione del Consiglio di
Stato nella misura in cui conferma l'ordine di demolizione; ha lamentato una
violazione del diritto di essere sentito in quanto non è stato esperito il
sopralluogo da lui postulato e che richiede nuovamente in questa sede, al fine
di accertare le reali modifiche da lui apportate all'interno della costruzione;
egli ha infatti contestato che all'interno dell'edificio siano state apportate
le modifiche summenzionate, essendosi egli limitato ad installare un lavandino
ed una piastra; si tratterebbe dunque di modifiche di poco conto che non conferirebbero
in alcun modo un carattere abitativo alla costruzione; il rilievo dell'ing.
__________ sarebbe stato effettuato unicamente dall'esterno e dunque sarebbe
inattendibile;
che
all'accoglimento dell'impugnativa si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi
nelle conclusioni contenute nella decisione impugnata; ad identica conclusione
è giunto il municipio di __________, con delle argomentazioni di cui si dirà,
se necessario, in seguito;
che su
richiesta di questa Corte il municipio di __________ ha prodotto la lettera 13
novembre 1999 e la corrispondenza intercorsa relativa alla richiesta di
presentare una domanda di costruzione per il cambiamento di destinazione dello
stabile; ha inoltre sottolineato che i sopralluoghi 16 maggio 2001 e 2002 sono
stati eseguiti alla presenza del ricorrente o di suo figlio, ma che non è stato
redatto alcun verbale;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1
LE e la legittimazione del ricorrente è certa (art. 21 cpv. 2 LE); il
ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine;
che il
gravame può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv.
1 PAmm);
che ad
eventuali lacune istruttorie potrà semmai essere posto rimedio mediante rinvio
degli atti all'istanza inferiore affinché renda una nuova decisione previo
completamento degli accertamenti istruttori (art. 65 cpv. 2 PAmm);
che
giusta l'art. 43 cpv. 1 LE il municipio ordina la demolizione o la rettifica
delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti edilizi o i piani
regolatori, tranne il caso in cui le differenze siano minime e senza importanza
per l'interesse pubblico;
che
l'ordine di ripristino presuppone l'esistenza di una violazione materiale della
legge, alla quale non può essere posto rimedio mediante il rilascio di un
permesso in sanatoria;
che nella
fattispecie il ricorrente contesta l'ordine di ripristino impartitogli, in
quanto non avrebbe apportato le modifiche di cui al sopralluogo 16 maggio 2002;
egli si sarebbe limitato a posare un lavandino ed un angolo cottura con due
piastre;
che tale
censura era già stata sollevata davanti all'Esecutivo cantonale (cfr. ricorso
19 agosto 2002, consid. 9, pag. 5), il quale era stato invitato dall'insorgente
ad esperire un sopralluogo al fine di accertare la reale portata delle
modifiche effettuate;
che il
Governo ha invece respinto la richiesta, non ritenendo necessario il sopralluogo;
che in
realtà non essendo stato redatto alcun verbale degli accertamenti esperiti dal
municipio ed essendo contestate le constatazioni operate, il sopralluogo
richiesto appare indispensabile per verificare l'effettiva portata degli
interventi eseguiti;
che non
essendo compito primario di questo tribunale quello di porre rimedio alle
lacune istruttorie poste in essere dall'istanza inferiore, il giudizio
impugnato va annullato siccome fondato su accertamenti carenti;
che gli atti
vanno retrocessi al Consiglio di Stato affinché renda una nuova decisione
previa assunzione delle prove mancanti;
che dato
l'esito si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia (art. 28 PAmm); il
comune di __________ rifonderà al ricorrente fr. 400.-- a titolo di
ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 e 43 cpv. 1 LE; 47 RLE; 3, 18, 28,
31, 46 cpv. 1, 60 , 61 e 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 20 novembre 2002, no. 5551 del
Consiglio di Stato è annullata.
1.2. gli atti sono ritornati al Consiglio di
Stato per nuovo giudizio previo completamento dell'istruttoria.
-
Non si
preleva tassa di giustizia. Il comune di __________ rifonderà a __________ la
somma di fr. 400.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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