Residential house permitted beside nonconforming barn

52.2003.71Autre juridiction3 sept. 2003Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Neighbors appealed against a municipal permit allowing a residential house to be built adjacent to an existing barn in a residential zone. The cantonal administrative court held that the project was a residential building compliant with zoning and that its location next to the nonconforming barn did not amount to an impermissible enlargement under Art. 70 LALPT. The court considered the appeal admissible but unfounded, because the house did not intensify the agricultural use and might even reduce nuisance. The appeal was dismissed and costs of CHF 1,000 were imposed on the appellants jointly and severally.

Regeste Omnilex

Art. 70 LALPT; enlargement of a nonconforming building adjoining a zone-conforming construction: an exceptional enlargement is permissible where the project, viewed according to its actual purpose and effects, does not seriously aggravate the conflict with the use zone and remains compatible with the other planning requirements. The authority reviews the building permit on the basis of the submitted plans and stated use; it does not pre-judge hypothetical future uses not covered by the application. A residential annex to an existing nonconforming barn may therefore be authorized if it is itself zone-conforming and does not increase the nonconformity of the existing structure (consid. 3).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2003.71

Data decisione, Autorità: 03.09.2003, TRAM

Incarto n. 52.2003.71

Lugano 3 settembre 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Flavio Canonica, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 4 marzo 2003 di

contro

la decisione 18 febbraio 2003 del Consiglio di Stato (n. 812) che ha respinto l’impugnativa presentata dai ricorrenti avverso la risoluzione con cui il municipio di __________ ha rilasciato a __________ __________ il permesso di costruire una casa d’abitazione sul fondo n. __________ RF __________;

viste le risposte:

17 marzo 2003 di __________ __________;

18 marzo 2003 del Consiglio di Stato;

  • 21 marzo 2003 del municipio di __________;

preso atto della replica 31 marzo 2003 dei ricorrenti e delle dupliche:

10 aprile 2003 del municipio di __________;

12 aprile 2003 di __________ __________;

16 aprile 2003 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che __________ __________ è proprietario del fondo n. __________ RF di __________, situato in zona residenziale __________, su cui sorge una stalla che serve l’azienda agricola di cui il resistente è titolare;

che, negatagli a più riprese l’autorizzazione ad ampliare la stalla, il resistente ha infine chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire contiguamente alla stessa la propria casa d’abitazione;

che durante il periodo di pubblicazione, alla domanda di costruzione si sono opposti __________, __________ e __________ __________, proprietari del fondo vicino, adducendo che tramite l’edificio postulato __________ __________ intenderebbe in realtà incrementare l’attività della sua azienda agricola;

che, raccolto il preavviso favorevole dell’autorità cantonale, il 20 dicembre 2002 il municipio ha rilasciato la licenza edilizia, respingendo l’opposizione;

che con giudizio 18 febbraio 2003 il Consiglio di Stato, ritenuto il progetto conforme alle disposizioni legali applicabili, ha confermato il provvedimento, rigettando l’impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti;

che avverso la predetta pronuncia governativa Aurora, Domenico e __________ __________ si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che venga annullata unitamente alla licenza edilizia rilasciata dal municipio, e ribadendo in sostanza quanto eccepito in sede d’opposizione;

che all’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, proponendo la riconferma del giudizio impugnato, senza formulare particolari osservazioni; ad identica conclusione pervengono il municipio e il beneficiario della controversa licenza, le cui argomentazioni verranno, per quanto necessario, riprese nel seguito;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 21 cpv. 1 LE e la legittimazione attiva dei ricorrenti, proprietari del fondo confinante con quello dedotto in licenza e già opponenti, è certa (art. 43 PAmm); il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che la licenza edilizia è un atto amministrativo mediante il quale l’autorità statuisce sulla conformità, per rapporto alle normative edilizie concretamente applicabili, delle opere raffigurate sui piani presentati e della destinazione d’uso indicata nei documenti che corredano la domanda (Scolari, Commentario, II ed. N. 627);

che l’autorità, per contro, non si pronuncia sulla legittimità delle opere che dovessero venire effettivamente eseguite; se i piani non corrispondono alle opere eseguite o se la destinazione dichiarata differisce da quella effettiva, la licenza eventualmente rilasciata non pone rimedio al permesso mancante (cfr. STA inedita 9.5.2001, in re S., consid. 2);

che, nell’evenienza concreta, dalla domanda di costruzione, dai piani e dalla relazione tecnica emerge inequivocabilmente come l’opera dedotta in licenza, futura residenza di __________ __________, verrà destinata esclusivamente a fini abitativi, non aziendali, come paventano i ricorrenti;

che la progettata casa unifamiliare risponde pienamente alla funzione prevista per la zona di utilizzazione (zona residenziale R2) e soddisfa gli ulteriori parametri edilizi;

che ciò non viene invero eccepito nemmeno dai ricorrenti;

che nondimeno occorre esaminare se l’aggiunta della casa d’abitazione alla stalla, quest’ultima in evidente contrasto con la funzione della zona residenziale, configuri un ampliamento ammissibile ai sensi dell’art. 70 LALPT;

che secondo tale disposto edifici o impianti la cui destinazione non è conforme alla funzione prevista per la zona di utilizzazione possono solo essere conservati tramite lavori di manutenzione ordinari (cpv. 1); possono tuttavia essere eccezionalmente autorizzati ampliamenti a condizione che la destinazione non sia di grave pregiudizio alla zona di utilizzazione e che siano rispettate le altre disposizioni del piano (cpv. 2); occorre in particolare considerare le finalità delle norme applicabili, la natura del contrasto esistente, l’entità dell’intervento e le conseguenze che ne derivano, soppesando gli interessi pubblici e privati posti a confronto; inammissibili sono soprattutto quegli interventi che incidono sui contenuti della costruzione, alterandone l’identità in misura significativa o comunque tale da consolidare i momenti di contrasto con il diritto successivamente entrato in vigore (RDAT 1999-I N. 28, II-1994 N. 46, II-1992 N. 39; Scolari, Commentario, 2a ed., ad art. 70 LALPT N. 516 seg.);

che, in concreto, l’opera dedotta in licenza, di per sé conforme con la legislazione applicabile, pur destinata ad ospitare il fattore dell’azienda agricola, persegue uno scopo abitativo; non è quindi atta ad incrementare l’utilizzo della stalla esistente; è prevedibile semmai che l’insediamento di __________ __________ nella nuova abitazione comporti, nell’interesse proprio e dei vicini qui ricorrenti, una riduzione delle eventuali immissioni moleste provenienti dalla stalla;

che, pertanto, l’intervento edilizio all’esame non è suscettibile di aumentare i motivi di contrasto con la zona residenziale in cui è previsto e quindi, considerato il precipuo interesse del resistente alla sua realizzazione, deve ritenersi ammissibile ai sensi dell’art. 70 cpv. 2 LALPT;

che, stante quanto precede, nulla osta dunque al rilascio della licenza edilizia;

che, qualora limitatamente al fondo in questione si verificasse il potenziamento dell’attività agricola prospettato dai ricorrenti, in quanto rilevante dal profilo ambientale, edilizio e pianificatorio, esso necessiterebbe di un’ulteriore autorizzazione;

che, in esito ai precedenti considerandi, il ricorso va dunque respinto;

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm);

per questi motivi,

visti gli art. 70 LALPT; 21 LE; 18, 28, 43, 46 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'000.-, sono a carico dei ricorrenti in solido.

  3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

building permitzoningnonconforming useenlargementstandingcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the cantonal government’s decision is admissible

Solution extraite

The appeal was admissible: the court had jurisdiction, the appellants had standing as neighboring owners and prior objectors, and the filing was timely.

Motifs extraits

Jurisdiction followed from Art. 21 LE; standing from Art. 43 PAmm; timeliness from Art. 46 PAmm. The matter could be decided on the file under Art. 18 PAmm.

Question juridique clé

Whether the building permit for a house adjoining a nonconforming barn was lawful under zoning rules

Solution extraite

The permit was lawful. The house was intended exclusively for residential use, complied with the residential zone, and its addition to the barn did not increase the nonconformity of the existing agricultural building.

Motifs extraits

Under Art. 70 LALPT, nonconforming buildings may be exceptionally enlarged if the use is not seriously detrimental to the zone and other planning rules are respected. The court found no increased conflict with the residential zone; the project could even reduce nuisance. Any future agricultural expansion would require a separate authorization.

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