Appeal inadmissible against refusal of temporary work permit

52.2007.366Autre juridiction31 oct. 2007Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

RI 1 and RI 2 appealed to the Ticino Administrative Court against the State Council's confirmation of the refusal to grant RI 2 a temporary 120-day work permit. The court held that it lacked jurisdiction because no enforceable right to the permit arose from domestic law, any treaty, the Free Movement Agreement, family reunification rules, or constitutional provisions. The appeal was therefore declared inadmissible, and costs of CHF 800 were imposed jointly and severally on the appellants.

Regeste Omnilex

Art. 83 lett. c n. 2 LTF; art. 10 lett. a LALPS; art. 48 PAmm; admissibility of cantonal administrative appeal against refusal of work/residence permits. The cantonal administrative court may enter into an appeal against a State Council decision in foreigners' matters only where the impugned decision would be amenable to ordinary public-law appeal to the Federal Supreme Court. This presupposes a specific federal or treaty-based subjective right to the permit. In the absence of such entitlement, neither the foreign-worker quota rules nor general constitutional guarantees, nor Article 6 ECHR in aliens' police matters, establish jurisdiction. The Free Movement Agreement cannot be relied upon where its territorial application has not been extended to the applicant's state, and family reunification rights are excluded where the family member does not intend to reside in Switzerland.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2007.366

Data decisione, Autorità: 31.10.2007, TRAM

Titolo: Irricevibilità di un ricorso inoltrato contro il rifiuto di rilasciare un permesso di dimora temporaneo per motivi di lavoro

Incarto n. 52.2007.366

Lugano 31 ottobre 2007

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 26 ottobre 2007 di

RI 1 RI 2 entrambi patrocinati dall' PA 1

contro

la risoluzione 10 ottobre 2007 (n. 5206) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 19 giugno 2007 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Ufficio della manodopera estera (UMOE), in materia di rifiuto di un permesso di dimora temporaneo (120 giorni all'anno) per motivi di lavoro;

richiamato l'art. 48 PAmm;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che con decisione 19 giugno 2007 l'UMOE ha respinto la domanda della RI 1 di __________, volta a ottenere un permesso di soggiorno temporaneo (120 giorni all'anno) per motivi di lavoro in favore del cittadino __________ RI 2 (1965) per occuparlo quale direttore responsabile con una retribuzione giornaliera di fr. 200.– lordi;

che l'autorità ha rilevato che tale genere di permesso è rilasciato prioritariamente ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea firmatari, insieme alla Confederazione Svizzera, dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), e che una deroga a tale principio è data soltanto per la manodopera qualificata proveniente da altri Stati, sempre che motivi speciali lo giustificano, ciò che non era dato nella fattispecie;

che con giudizio 10 ottobre 2007 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dalla RI 1 e da RI 2;

che, accertata la competenza dell'UMOE a emanare la decisione impugnata, il Governo ha ritenuto che la persona che la ditta intendeva assumere non avesse un diritto a ottenere un permesso di soggiorno sulla base dell'ALC e che non vi fossero "motivi speciali" definiti dall'art. 8 cpv. 3 OLS per ottenere una deroga a tale principio (motivi economici durevolmente rilevanti per il mercato del lavoro svizzero);

che alla cifra 3 del dispositivo della risoluzione governativa è stato indicato che la stessa era definitiva;

che contro la predetta pronunzia governativa, la RI 1 e RI 2 insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo di accertare l'incompetenza dell'UMOE a decidere le domande volte a ottenere un permesso di dimora temporaneo per motivi di lavoro e, nel merito, di annullarla e di rilasciare loro il permesso richiesto;

che gli insorgenti ritengono che il Tribunale sia competente a decidere la vertenza sulla base dell'ALC, della Costituzione federale (art. 30 Cost) e cantonale (art. 77 cpv. 1 lett. a Cost TI ) e dell'art. 6 CEDU;

che, per il resto, i ricorrenti espongono argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito;

considerato, in diritto

che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso, immediatamente o dopo richiamo degli atti, può decidere di respingere il ricorso con breve motivazione, se lo stesso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che in materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS);

che il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le decisioni concernenti i permessi di lavoro, dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS 173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii);

che, contrariamente a quanto assumono, gli interessati non possono prevalersi di una disposizione particolare del diritto federale o di un accordo internazionale da cui potrebbe derivare un diritto al rilascio di un permesso di dimora temporaneo (120 giorni all'anno) per motivi di lavoro;

che non vi è infatti alcuna norma di diritto interno che dispone tale facoltà; nemmeno le misure di limitazione dell'effettivo degli stranieri contenute nell'OLS su cui è fondata la decisione impugnata conferiscono allo straniero il diritto di farsi rilasciare il permesso richiesto (RDAT I-1994 n. 56 pag. 136 seg.);

che non esiste inoltre alcun trattato tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di __________ dal quale potrebbe scaturire un diritto in tal senso;

che l'ammissibilità del gravame non può essere dedotta neanche dall’ALC, il quale disciplina il diritto di entrare, di soggiornare, di accedere a delle attività economiche e di offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC);

che, sebbene sia cittadino __________ e dunque comunitario dal 1° gennaio 2007, RI 2 non può infatti invocare direttamente l'ALC in quanto la sua applicazione non è ancora stata estesa a questo Paese;

che egli non può prevalersi nemmeno a titolo derivato delle disposizioni del citato Accordo che regolano il ricongiungimento familiare (art. 7 lett. d ALC e 3 cpv. 1 e 2 Allegato I ALC; art. 2 cpv. 2 OLCP) invocando il legame con sua moglie __________, cittadina __________, dal momento che ella è domiciliata in __________ e non intende trasferirsi nel nostro Paese;

che nemmeno il datore di lavoro, anche laddove invoca la garanzia della libertà economica, possiede un diritto a ottenere il rilascio di un permesso di dimora per una persona che intende assumere (DTF 114 Ia 307 consid. 2b e 3b);

che il richiamo degli insorgenti all'art. 77 cpv. 1 lett. a Cost TI è manifestamente inconferente, trattandosi di norma regolante la giurisdizione e non la competenza dei tribunali, che è stabilita dalle leggi (art. 80 Cost TI) le quali non prevedono nel caso specifico la competenza del Tribunale cantonale amministrativo;

che, in siffatte circostanze, non risulta pertanto violato nemmeno l'art. 30 cpv. 1 Cost, secondo cui nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d’essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale;

che, infine, va rilevato che l'art. 6 CEDU non si applica alle contestazioni in materia di polizia degli stranieri (STF 2A.208/2001 del 12 ottobre 2001, consid. 4d e rif.);

che in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile per difetto di competenza di questo Tribunale a statuire sul gravame e non necessita di ulteriore disamina;

che tassa e spese di giustizia sono poste a carico della parte soccombente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti l'ALC e l'Allegato I; gli art. 83 lett. c n. 2 LTF; 3, 28, 48, 60 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono a carico dei ricorrenti, in solido.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

  4. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

  5. Intimazione a:

;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

immigrationwork permitinadmissibilityjurisdictionfree movementfamily reunificationcourt costssubjective right

The court lacked jurisdiction because the underlying matter was not appealable by ordinary public-law appeal to the Federal Supreme Court.

Under cantonal law, the court may hear such appeals only if the State Council decision could itself be challenged by ordinary appeal to the Federal Supreme Court. That is generally excluded for work and residence permits unless a specific federal or treaty-based entitlement exists, which was not shown.

No enforceable entitlement existed under internal law, the foreign-worker quota rules, or any treaty with the applicant's state of nationality.

The applicable immigration rules did not grant the foreign worker a subjective right to the permit, and no bilateral treaty created such a right.

They did not confer a right or jurisdiction in this case.

The Free Movement Agreement did not yet apply to the applicant's country; family-reunification rules were inapplicable because the spouse did not intend to move to Switzerland; the employer had no right to demand a permit for a proposed employee; cantonal constitutional provisions on jurisdiction did not create court competence; and Article 6 ECHR does not apply to aliens' police matters.

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