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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2007.331
Data decisione, Autorità:
12.11.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante
Incarto n.
60.2007.331
Lugano
12 novembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 5/7.9.2007
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo in sede
civile di un incarto penale;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa a questa Camera per
competenza in data 6.9.2007, inviando al contempo l’incarto DA __________;
ritenuto che con scritto 7.9.2007 questa
Camera ha chiesto alla Pretura istante di precisare l’interesse giuridico legittimo
in relazione all’art. 27 CPP;
preso atto dello scritto 11/13.9.2007 del
segretario assessore che ha precisato i motivi del richiamo;
richiamato lo scritto 17/19.9.2007 del
procuratore pubblico Rosa Item con il quale comunica di rimettersi alla decisione
di questa Camera;
preso atto che PI 2, interpellato, non ha
presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
A
seguito di una querela sporta il 21.2.2007 da __________ il Ministero pubblico
ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (__________) conclusosi con
il decreto d’accusa 21.5.2007 (DA ____________________) per titolo di lesioni
semplici, in relazione ai fatti avvenuti il 20.2.2007 a __________.
-
Il querelante
in sede penale ha iniziato un’azione civile per salari e mercedi presso la
Pretura istante (inc. __________) per pretese salariali relative ad un periodo
di assenza causa infortunio, quest’ultimo riferito ai fatti oggetto del decreto
d’accusa.
-
L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
-
Come
ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. __________),
in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di
un incarto penale, la giurisprudenza ammette la domanda se:
è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre deve
essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello
richiamante.
-
Nel
presente caso è certamente data una connessione tra i fatti oggetto del procedimento
penale (inc. MP ) e quelli alla base del contenzioso civile (inc. DI.).
È quindi dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.
-
L’istanza
è dunque accolta. L’incarto è inviato direttamente da questa Camera alla
Pretura istante.
-
Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti gli artt. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
-
Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
-
Intimazione:
terzi
implicati
- PI
1
- PI
2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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