Third-party access to criminal file granted under Art. 27 CPP

60.2007.429Autre juridiction4 déc. 2007Granted

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Résumé Omnilex

IS 1 requested access to the file of a criminal proceeding pending against PI 2. The prosecutor supported the request, and PI 2 did not oppose it, asking only that access be deferred until the accused and counsel had access to the file. The Criminal Appeals Chamber held that Art. 27 CPP governs third-party access to criminal files and that the applicant had a legitimate legal interest. The request was granted, with access to be allowed only after the decision became final and after disclosure to the accused and defense counsel. No court fees or costs were imposed.

Regeste Omnilex

Art. 27 CPP; third-party inspection of criminal files; legitimate legal interest and balancing against personal rights. Art. 27 CPP establishes a subsidiary procedure for access to process files by persons who are not parties to the pending proceedings and, after closure of the proceedings, by parties as well. A third party may be granted access only if it demonstrates a legitimate legal interest that prevails over the personal rights of the persons involved, in particular the parties, complainant, witnesses and experts. The authority deciding under Art. 27 CPP is also competent to determine the modalities of inspection (consid. 3-6).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 60.2007.429

Data decisione, Autorità: 04.12.2007, CRP

Titolo: Istanza di ispezione degli atti

Incarto n. 60.2007.429

Lugano 4 dicembre 2007

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 30.10/2.11.2007 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale;

richiamate le osservazioni 6.11.2007 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi con le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;

richiamate le osservazioni 8/9.11.2007 del patrocinatore di PI 2 con le quali comunica di non opporsi all’accoglimento dell’istanza, ma chiede di sospenderla fino al momento in cui sarà loro concesso l’accesso agli atti;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

  1. A seguito di una denuncia il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. MP __________). In questo ambito il procuratore pubblico ha operato una segnalazione alla __________ istante in data 5.10.2007, poi precisata ulteriormente in data 22.10.2007. Conseguentemente la __________ istante ha presentato la presente richiesta.

  2. Alla richiesta non si oppone il patrocinatore di PI 2, che però chiede di sospendere la stessa fino al momento in cui sia stato loro concesso l’accesso ali atti del procedimento penale.

  3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

L’art. 27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della disposizione: “Oltre i casi previsti dal presente codice,(…)”. Occorre chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79 cpv. 2 CPP). Al contrario non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP. Questo appare anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione dell’art. 27 CPP, come risulta in particolare dalla modifica della nota marginale (inizialmente “Ispezione degli atti dopo il processo”, modificato in “Ispezione degli atti”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).

  1. Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP del 4.7.2006, inc. __________). Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP).

  2. Nel presente caso, in considerazione degli elementi illustrati dal procuratore pubblico nelle sue segnalazioni del 5.10.2007 e del 22.10.2007, nonché dell’accordo di principio di PI 2 alla concessione dell’accesso agli atti, si deve concludere all’esi-stenza di un interesse giuridico legittimo a favore della __________ istante.

  3. L’istanza è accolta. Dopo la crescita in giudicato della presente decisione, e dopo la concessione all’accusato ed al suo patrocinatore dell’accesso agli atti, la __________ istante potrà compulsare gli atti del procedimento penale presso il Ministero pubblico.

  4. Considerati gli artt. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti gli artt. 27 CPP, 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

  2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

  3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

terzi implicati

  1. PI 1
  2. PI 2 patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

access to filecriminal proceedingsthird partylegitimate interestright to be heardcost waiver

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the applicant had a legitimate legal interest to inspect the criminal file under Art. 27 CPP.

Solution extraite

Yes. As a third party, the applicant showed a legitimate legal interest prevailing over the personal rights of the persons involved.

Motifs extraits

Art. 27 CPP applies subsidiarily to third-party access to files; the prosecutor's referrals and the accused's principled consent established the required legitimate interest.

Question juridique clé

Whether court costs and the judicial fee should be charged.

Solution extraite

No. Given the relevant tax and cantonal provisions, no costs were charged.

Motifs extraits

The court expressly waived the fee and costs.

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