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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2007.447
Data decisione, Autorità:
05.12.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
Incarto n.
60.2007.447
Lugano
5 dicembre
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza
27.9/12.11.2007 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso a
decisioni penali a fini scientifici;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa
Camera in data 12.11.2007, con uno scritto accompagnatorio con cui ha indicato
quali incarti, inerenti la ricerca scientifica in oggetto, sono stati reperiti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
Con
istanza 27.9/12.11.2007, IS 1 chiede, in relazione ad una dissertazione che sta
preparando sul tema “Autorità parentale e giustificazione in diritto penale”,
di poter ricevere le decisioni inerenti il tema della sua ricerca.
-
Come
esposto in entrata, il Ministero pubblico ha individuato un certo numero di decisioni
pertinenti il tema della ricerca, preavvisando favorevolmente la richiesta.
-
L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,
che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83 e 95 I 108),
stabilisce che “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
-
Nel caso in esame i presupposti di
legge appaiono dati, posto come alla fattispecie si possa riconoscere un
interesse scientifico, che questa Camera ammette quale valido motivo ai sensi
dell’art. 27 CPP.
-
L’istanza
è accolta. Copie anonimizzate delle decisioni individuate dal Ministero
pubblico verranno trasmesse direttamente dal Ministero pubblico.
-
L’istanza
va pertanto accolta nei limiti surriferiti. Non si prelevano tassa di giustizia
e spese.
Per questi motivi,
visti gli artt. 27, 39 lit. f CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
-
L'istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
-
Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
-
Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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