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rappr.
da: avv. __________. __________, __________ __________,
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che, dopo avere
beneficiato di due proroghe per l'inoltro della dichiarazione fiscale IC 1993,
scaduta la seconda, con istanza del 5 marzo 1995 la __________ __________
__________ chiedeva all'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG)
un'ulteriore proroga del termine fino al 30 aprile 1995, argomentando che la
propria fiduciaria non aveva ancora "preparato la contabilità definitiva";
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che, con scritto del 14
marzo 1995, l'autorità di tassazione comunicava alla contribuente che la
proroga non veniva concessa, e quindi, in data 13 aprile 1995, la contribuente
veniva diffidata, con lettera raccomandata, a presentare la dichiarazione fiscale,
con l'avvertimento che sarebbe poi stata multata, in caso di inottemperanza;
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che una multa di fr. 100.-
veniva infatti inflitta con decisione del 4 maggio 1995, e che quest'ultima
decisione veniva impugnata con reclamo del 18 maggio, in cui la contribuente si
diceva in grado di presentare la dichiarazione e la documentazione richiesta
entro il 30 giugno 1995, una volta risolti i problemi con il programma informatico
della contabilità;
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che il gravame veniva
respinto dall'UTPG, che osservava di non aver mai avuto notizia delle
difficoltà con il programma informatico, limitandosi invece sull'ultima istanza
di proroga ad accennare a meri ritardi imputabili allo studio fiduciario;
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che, infine, il 10 luglio
1995 alla contribuente veniva notificata la tassazione d'ufficio per l'imposta
cantonale 1993;
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che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________ __________ __________
postula l'annullamento della multa ed anche della diffida a presentare la
dichiarazione entro dieci giorni, pena la tassazione d'ufficio, ribadendo che
il tempestivo inoltro della dichiarazione è stato reso impossibile dalle
difficoltà avute con il programma informatico di contabilità e che, trattandosi
dunque di motivi indipendenti dalla propria volontà, ritiene che non siano dati
né il presupposto dell'intenzionalità né quello della negligenza, per
infliggere una sanzione e per procedere ad una tassazione d'ufficio;
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che, per la violazione di
norme d'ordine quali la mancata presentazione della dichiarazione d'imposta
(cfr. art. 92 cpv. 1 e 131 cpv. 1 DIFD, nonchè l'art. 165 s. e 202 LT), il
contribuente é punito dal diritto federale con una multa da 5 a 10'000 franchi
(cfr. art. 131 cpv. 1 DIFD) e dal diritto cantonale con una multa fino a 5'000
franchi e in caso di recidiva fino a 10'000 franchi (cfr. art. 202 cpv. 2 LT);
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che, nel caso in esame, la
fattispecie descritta è stata indubbiamente posta in essere dalla ricorrente,
la quale ha inoltrato la terza istanza di proroga del termine per presentare la
dichiarazione ben cinque giorni dopo la scadenza della seconda proroga,
limitandosi d'altronde ad accennare ad un generico ritardo della propria fiduciaria
nella preparazione della contabilità definitiva;
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che, d'altra parte, il
contribuente non ha alcuna pretesa di differire l'inoltro della dichiarazione
fiscale, secondo il proprio gradimento, ma al contrario la decisione su di
un'istanza in tal senso è rimessa all'apprezzamento dell'autorità fiscale (Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich,
Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Ergänzungsband, II ediz., Berna 1983, p.
373; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p.
1004; Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar,
Zurigo 1994, p. 470);
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che il Tribunale federale
ha già avuto occasione di sottolineare come una pretesa giuridica di ottenere
una proroga non sia data neppure al contribuente che asserisca di non essere
assolutamente in chiaro circa il proprio reddito e la propria sostanza, per
esempio perché mancano determinati documenti, dovendo egli compilare la dichiarazione
anche in una simile evenienza entro il termine attribuitogli, secondo lo stato
attuale della sua conoscenza (STF del 29 marzo 1979, citata in Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich,
op. cit., p. 373);
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che, dopo aver ricevuto la
decisione con cui l'UTPG negava un'ulteriore proroga del termine, la ricorrente
è stata ancora diffidata ed avvertita delle conseguenze della sua mancata
collaborazione, con raccomandata del 13 aprile 1995, e che nondimeno ha omesso
anche solo di inoltrare una dichiarazione contenente le informazioni essenziali
circa il risultato dell'esercizio 1993;
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che, in simili
circostanze, appaiono pretestuosi gli argomenti contenuti nel ricorso, in
particolare ove si nega ogni negligenza della ricorrente, per il fatto che
"nessuno (nemmeno gli esperti informatici) potevano prevedere che il
programma potesse creare simili problemi", giacché per redigere
sommariamente un bilancio ed un conto economico non è certamente indispensabile
disporre di un particolare programma informatico;
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che comunque, se fosse
stata concessa l'ultima proroga richiesta, anche il relativo termine sarebbe
scaduto senza che la contribuente avesse adempiuto i suoi obblighi, dal momento
che l'istanza del 5 marzo postulava "un'ulteriore ed ultima proroga fino
al 30 aprile 1995", mentre la multa è stata inflitta solo con decisione
del 5 maggio 1995;
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che l'intenzione della
ricorrente di prolungare la procedura di tassazione è comprovata anche dalla
circostanza che tuttora la dichiarazione fiscale 1993 non è pervenuta
all'autorità fiscale;
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che, nella determinazione
della multa disciplinare, le autorità fiscali cantonali fissano un ammontare
unico comprensivo sia della multa cantonale che di quella federale (cfr. Circolare
n. / del 18 aprile 1991 dell'ACC, in particolare
tariffario, cifra 5.4), commisurato alla capacità contributiva;
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che, per i contribuenti
illimitatamente imponibili, sia che si tratti di persone fisiche sia che si
tratti invece di persone giuridiche, la multa deve essere calcolata secondo un'apposita
tariffa che tenga conto dell'imposta cantonale effettivamente dovuta nel
Cantone per il precedente periodo;
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che l'importo di fr.
100.-, stabilito nella decisione impugnata, corrisponde al minimo previsto
dall'apposito tariffario per le persone giuridiche;
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che il ricorso deve
pertanto essere integralmente respinto, e la tassa di giustizia e le spese
processuali devono essere poste a carico della ricorrente, soccombente.
visti per le spese gli art. 111 DIFD e
185 LT
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).