AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1995.154
Data decisione, Autorità:
11.09.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00154
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 3 agosto 1995
in
materia di: IC/IFD 91/92
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- I coniugi __________
e __________ __________ sono titolari di una macelleria a __________.
Notificando loro la
tassazione IC/IFD 1991/92, con decisione del 16 maggio 1994, l' Ufficio di
tassazione di Locarno elevava l'utile aziendale da fr. 99'530.- in media annua
a fr. 110'000.- in media annua e aggiungeva un ulteriore utile di fr. 5'908.-,
quale reddito da commercio di immobili a titolo professionale.
I contribuenti impugnavano
detta tassazione con reclamo allo stesso Ufficio di tassazione. In quest'ultimo
argomentavano che la constatazione dell'autorità fiscale, secondo cui
"controllando le voci delle spese di personale e l'affitto... le spese
sono più alte che in generale", non teneva conto della infelice situazione
dei locali di produzione e vendita che richiedeva maggiore impiego di
dipendenti. Nella sua decisione su reclamo, l' Ufficio di tassazione stralciava
il reddito da commercio di immobili a titolo professionale, mentre confermava
l'utile aziendale proveniente dall'attività di macellaio. Nella motivazione
spiegava che la rivalutazione dell'utile era stata effettuata non per i motivi
esposti nel reclamo bensì per tenere conto delle partecipazioni private e dei
vantaggi vari goduti dai contribuenti nell'ambito dell'attività aziendale.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ e __________ __________
chiedono lo stralcio della ripresa per vantaggi e partecipazioni private,
riferendosi alla contabilità della propria azienda, dalla quale risultano
riprese già effettuate per complessivi fr. 15'400.--, di media annua.
-
Secondo l'art. 18
cpv. 1 LT é imponibile quale reddito da attività indipendente il prodotto di un
commercio, di un'industria, di un'arte o mestiere, dell'agricoltura e selvicoltura,
di una professione liberale e di ogni altra attività indipendente; analogamente,
l'art. 21 cpv. 1 lett. a DIFD prevede l'imponibilità di qualsiasi reddito
proveniente da un'attività (p. es. commercio, arte e mestiere, industria,
agricoltura o selvicoltura, professione liberale, ufficio, impiego o assunzione,
esecuzione di un servizio obbligatorio), compresi i redditi accessori.
Secondo l'art. 21 cpv. 2
DIFD "sono considerati come reddito anche i proventi in natura di
qualsiasi specie (vitto ed alloggio gratuiti, derrate e merci utilizzate e consumate
dall'industriale o dall'agricoltore che le ha prodotte, ecc.). Essi sono
valutati secondo il loro valore commerciale". Una disposizione analoga figura
all'art. 16 cpv. 2 LT.
Fra le prestazioni
valutabili in denaro si annoverano in particolare l'uso di cose e di diritti:
la messa a disposizione di un appartamento gratuitamente al dipendente o all'azionista
della società, oppure la corresponsione di un affitto inferiore a quello normalmente
dovuto (cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I,
Basilea 1982, p. 452; CDT n. 255 del 6 settembre 1985 in re V.; CDT
n. 7 del 9 febbraio 1987 in re G.B.).
Per conoscere il valore
commerciale dei proventi in natura, l'Amministrazione federale delle
contribuzioni pubblica periodicamente degli appositi promemoria (Känzig,
op. cit. p. 456).
- Nella fattispecie,
l'autorità fiscale si è limitata ad aggiungere all'utile dichiarato dai
ricorrenti un importo di fr. 10'470.- (pari alla differenza fra fr. 110'000.- e
l'importo dichiarato di fr. 99'530.-), osservando nella motivazione allegata
alla tassazione che "l'utile derivante dall'attività in proprio quale
macellaio" era stato "definito dall'autorità di tassazione in fr.
110'000.- annui netti". Il fatto che poi nel reclamo i contribuenti si
preoccupino di confutare l'affermazione secondo cui l'accertamento dell'utile
effettuato dall' Ufficio di tassazione sarebbe stato giustificato dalla sproporzione
fra i ricavi dichiarati e le spese per affitto e personale conduce alla
conclusione che essi abbiano chiesto all'autorità fiscale come essa sia
pervenuta alla rivalutazione dell'utile aziendale. Sennonché, in sede di
decisione su reclamo, l' Ufficio di tassazione propone una motivazione
alternativa: l'aggiunta di fr. 10'470.- si spiega non con la sproporzione fra
ricavi e spese, bensì con la ripresa di vantaggi privati.
Peraltro, dalla
contabilità prodotta dai contribuenti unitamente alla dichiarazione fiscale è
possibile rilevare chiaramente che i contribuenti avevano registrato prelevamenti
privati di merce, quote private di spese d'automobile altre spese private, per
il seguente ammontare complessivo:
1989
1990
prelevamento merce
14'185.-
8'555.-
quota spese auto
3'000.-
3'000.-
altre quote private
3'200.-
3'200.-
totale riprese
20'385.-
14'755.-
Ne consegue che i
proventi in natura e le quote private alle spese generali sono già stati
considerati dai contribuenti nella misura di fr. 17'570.- in media annua. Alla
luce del Promemoria n. 1/1989 dell'AFC, tale ammontare appare senz'altro
proporzionato alla natura dell'azienda dei ricorrenti nonché alla dimensione
della loro famiglia.
Non vi è pertanto spazio
per alcuna ulteriore ripresa.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e
185 LT
dichiara
e pronuncia
- Il
ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 10 luglio 1995 è riformata nel senso
che il reddito aziendale è ridotto da fr. 110'000.- a fr. 99'530.- in media
annua.
-
Non
si prelevano né tassa di giudizio né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è
ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112
DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster