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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1995.175
Data decisione, Autorità:
27.10.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00175
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 22 agosto 1995
in
materia di: IC/IFD 93/94
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella dichiarazione
d'imposta IC/IFD 1993-94 __________ __________ ha chiesto la deduzione dal
reddito di spese di manutenzione per fr. 17'744.-- di media annua, come pure di
spese per doppia economia domestica in ragione di fr. 2'000.-- di media annua e
per perfezionamento professionale per fr. 5'835.--.
L'UT, nella notifica di
tassazione del 30 settembre 1994 ha ammesso la deduzione per spese di
manutenzione limitatamente a fr. 816.-- di media annua, pari al 25% del valore
locativo dell'immobile; ha per contro negato sia per l'IC che per l'IFD la deduzione
per doppia economia domestica ed ha inoltre ridotto per l'IC quella per il perfezionamento
professionale a fr. 500.-- e per l'IFD a fr. 3'200.--. In sede di reclamo, con
decisione del 14 agosto 1995 ha elevato la deduzione per spese di manutenzione
a fr. 4'920.-- di media annua, ammettendo quelle effettive.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ chiede nuovamente la deduzione
integrale delle spese di manutenzione, perfezionamento e doppia economia
domestica da lei chieste nella dichiarazione.
-
In occasione
dell'udienza del 12 ottobre 1995, su proposta del presidente della CDT, si è
convenuto di aumentare la deduzione per spese di trasferta a fr. 3'000.-- per tener
conto dell'orario di lavoro irregolare della ricorrente, come pure di portare
la deduzione per spese di manutenzione, sentite le spiegazioni relative
all'usura del bruciatore, a fr. 9'170.-- di media annua, confermando su tutti
gli altri punti la tassazione di cui alla decisione su reclamo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di conseguenza, la
decisione su reclamo del 30 settembre 1994 è riformata conformemente al consid.
3.
§§ Gli atti del procedimento
vengono pertanto retrocessi all'UT per l'emissione di nuovi conteggi.
-
Non si prelevano né spese
né tassa di giustizia.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso
entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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