AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.180
Data decisione, Autorità: 27.10.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00180
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 4 settembre 1995
in materia di: IC 93
presentato da:
__________, __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Notificandogli la tassazione IC 1993, con decisione del 20 ottobre 1994, l' Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) imponeva un utile di fr. 2'600.-, cui corrispondeva un'imposta di fr. 130.-. La motivazione della decisione spiegava trattarsi degli interessi sulle disponibilità di cassa.
La contribuente interponeva reclamo, adducendo che un capitale di fr. 50'000.- su un conto corrente frutta interessi annui pari a fr. 125.-, da cui deve ancora essere dedotta l'imposta preventiva; per questo motivo, la società aveva preferito conservare tale importo in cassaforte. L'UTPG respingeva il gravame con decisione dell'11 agosto 1995, nella quale ribadiva che "la disponibilità di cassa a favore di persone vicine alla società è parificata economicamente e fiscalmente ad un mutuo concesso dalla SA ad azionisti o a persone vicine".
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________ __________ ripropone le argomentazioni già contenute nel reclamo all'UTPG, sottolineando l'inutile dispendio di lavoro che comporterebbe il deposito del capitale su di un conto corrente bancario.
Entrano in linea di conto per il calcolo del reddito netto imponibile delle società anonime tutti i prelevamenti fatti prima del saldo del conto perdite e profitti, che non servono a sopperire alle spese generali consentite dall'uso commerciale, come per esempio le spese d'acquisto e di miglioramento dei beni, i versamenti al capitale sociale, le elargizioni a terzi (cfr. art. 49 cpv. 1 lett. b DIFD).
L'art. 66 cpv. 2 lett. b LT, di tenore sostanzialmente analogo al corrispondente articolo del DIFD, menziona tra l'altro, a titolo esemplificativo, le spese di fabbricazione, d'acquisizione e di miglioramento dei beni patrimoniali, le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale.
4.1.
La dottrina ha così riassunto la nozione di distribuzione dissimulata di utili che si può ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht, Berna 1986, p. 398 s.; Höhn, Steuerrecht, 7. ediz., Berna 1993, p. 369):
una prestazione da parte della società, senza una corrispondente controprestazione;
il fatto che la prestazione si traduca in un vantaggio per l'azionista o una persona a lui vicina, cioè che essa non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;
il fatto che il menzionato carattere della prestazione (di avvantaggiare, cioè, un azionista rispetto ai terzi) sia riconoscibile da parte degli organi societari.
4.2.
In caso di distribuzione dissimulata di utili, occorre determinare il valore della prestazione. In particolare, quando ad essa corrisponde una contropartita non equivalente, bisogna quantificarne la discrepanza, poiché l'utile distribuito in maniera dissimulata è dato dalla differenza fra prestazione e controprestazione (Rivier, Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 25; ASA 32, p. 102). Per valutare l'ammontare della prestazione, ci si baserà sul valore della prestazione fatta a terze persone, conformemente a criteri commerciali (cfr. Rivier, loc. cit.; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Berna 1969, vol. III, p. 40).
4.3.
Sono considerate vicine alla società le persone che intrattengono con essa una relazione stretta, che può trarre origine da legami di parentela o di amicizia oppure dall'appartenenza al medesimo gruppo societario (cfr. Rivier, op. cit., p. 225). Il Tribunale federale ha precisato che devono essere annoverate tra le persone vicine all'azionista quelle che, secondo l'insieme delle circostanze, traggono dalle relazioni economiche o personali il vero motivo della prestazione insolita (cfr. ASA 45, p. 595; CDT n. 141-143 del 28 luglio 1993 in re R. SA).
5.1.
Secondo la giurisprudenza, vi è effettivamente una distribuzione dissimulata di utili (precisamente, una distribuzione anticipata di utile, per il fatto che gli utili attribuiti all'azionista non sono ancora entrati a far parte del patrimonio netto della società), quando la società rinuncia totalmente o in parte ad un adeguato interesse sul prestito da essa concesso all'azionista (Bernardoni/Duchini, La fiscalità dell'azienda, Bellinzona 1993, p. 287 ss.; Probst, Commentaire impôt fédéral direct - Personnes morales, Ginevra 1995, p. 158 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. II, Basilea 1992, p. 219 ss. e giurisprudenza citata). Si giustifica, allora, di aggiungere all'utile della società le prestazioni che vengono a mancarle a causa degli interessi insufficienti.
5.2.
Per poter parlare di una distribuzione anticipata di utili a favore dell'azionista o di una persona vicina, occorre dunque, in primo luogo, che vi sia un mutuo od un altro contratto analogo, e, in secondo luogo, che la controprestazione dell'azionista o della persona vicina sia manifestamente sproporzionata alla prestazione della società nei confronti di questi. Evidentemente, non basta che dal bilancio della società risultino delle disponibilità di rilievo sotto il conto "cassa", per concludere che il corrispondente importo sia stato concesso in prestito all'azionista o a una persona vicina. Il Tribunale federale ammette sì che non è indispensabile una prova diretta del fatto che una società anonima abbia messo a disposizione di azionisti o persone vicine degli importi figuranti a bilancio sotto la denominazione "cassa", ma richiede nondimeno che vi siano degli indizi in tal senso. L'Alta Corte ha così ammesso l'esistenza di un mutuo in un caso in cui dal bilancio di una società immobiliare, con un capitale azionario di fr. 50'000.-, risultavano al conto "cassa" importi di rilievo che non fruttavano alcun interesse; tuttavia, sebbene tali somme non producessero alcun reddito, la società aveva pagato interessi ipotecari, nel corso di quegli stessi esercizi. Tale circostanza è stata riconosciuta "insolita" dal Tribunale federale, tanto più che la società immobiliare in questione aveva persino aumentato il debito ipotecario e conseguentemente l'onere di interessi passivi a suo carico negli stessi anni in cui avrebbe tenuto a disposizione importi sempre crescenti sotto la denominazione "cassa". Secondo i giudici federali, l'ammontare degli oneri ipotecari poteva spiegarsi solo con il fatto che la società avesse prestato le sue disponibilità a terzi; la rinuncia ad ogni interesse, da parte sua, poteva spiegarsi solo con il fatto che il mutuatario fosse un azionista o una persona vicina (ASA 26 p. 89 ss.). Nel caso menzionato, il Tribunale federale ha persino riconosciuto che la società immobiliare in questione, iscrivendo nei suoi bilanci di diversi esercizi successivi tali mutui sotto la voce "cassa" anziché sotto la voce debitori, aveva commesso una sottrazione d'imposta, poiché aveva indotto in errore il fisco impedendogli di tassare come utili le liberalità fatte al debitore (ASA 26 cit. consid. 2).
5.3.
Ci si chiede pertanto se, nel caso in esame, vi siano indizi sufficienti a giustificare la conclusione dell'UTPG, secondo cui la disponibilità di fr. 49'004.- sotto la denominazione "cassa" celerebbe un mutuo all'azionista o ad una persona ad esso vicina.
Certo, la società ricorrente non è incorsa nella grossolana contraddizione della società immobiliare di cui ha dovuto occuparsi il Tribunale federale nella decisione citata. La ricorrente, al contrario, non risulta che abbia alcuna attività e pertanto alcuna spesa. Non solo: anche il bilancio precedente (al 30 giugno 1992) presenta una situazione identica, con fr. 49'004.- in cassa e senza conto economico. Il successivo bilancio al 20 giugno 1994 riporta ancora valori identici.
Tuttavia, proprio il fatto che la __________ __________ non svolga alcuna attività da diversi anni fa apparire indubbiamente "insolita" la scelta di conservare una disponibilità di ben fr. 49'004.-. È ben vero, come sostiene la ricorrente, che se tale importo fosse su un conto corrente produrrebbe interessi in misura tale da non giustificare il dispendio di lavoro e le spese amministrative; però, trattandosi di una somma che comunque non viene impiegata, nulla impedirebbe di investirla, per esempio, in titoli, o almeno di depositarla su un conto che produca un minimo di interessi. Non pare comunque che mantenere un simile importo in cassaforte sia l'impiego più conforme ai criteri di gestione normale di una società commerciale.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 cpv. 5 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.-
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.-
per un totale di fr. 150.-
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster