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Numero d'incarto:
80.1995.180
Data decisione, Autorità:
27.10.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00180
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 4 settembre 1995
in
materia di: IC 93
presentato
da:
__________, __________ __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- In data 3 ottobre
1994, la __________ __________, una società con sede a __________ __________,
il cui scopo è la consulenza, la formazione, l'organizzazione, la promozione,
la costituzione e la partecipazione a società e succursali all'estero come pure
la realizzazione di operazioni commerciali e finanziarie ecc., inoltrava la
dichiarazione fiscale ai fini della tassazione IC 1993, nella quale esponeva
unicamente un capitale di fr. 50'000.- e nessun utile.
Notificandogli la
tassazione IC 1993, con decisione del 20 ottobre 1994, l' Ufficio di tassazione
delle persone giuridiche (UTPG) imponeva un utile di fr. 2'600.-, cui corrispondeva
un'imposta di fr. 130.-. La motivazione della decisione spiegava trattarsi
degli interessi sulle disponibilità di cassa.
-
La contribuente
interponeva reclamo, adducendo che un capitale di fr. 50'000.- su un conto
corrente frutta interessi annui pari a fr. 125.-, da cui deve ancora essere dedotta
l'imposta preventiva; per questo motivo, la società aveva preferito conservare
tale importo in cassaforte. L'UTPG respingeva il gravame con decisione dell'11 agosto
1995, nella quale ribadiva che "la disponibilità di cassa a favore di
persone vicine alla società è parificata economicamente e fiscalmente ad un
mutuo concesso dalla SA ad azionisti o a persone vicine".
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________ __________ ripropone
le argomentazioni già contenute nel reclamo all'UTPG, sottolineando l'inutile
dispendio di lavoro che comporterebbe il deposito del capitale su di un conto
corrente bancario.
-
Entrano in linea di
conto per il calcolo del reddito netto imponibile delle società anonime tutti i
prelevamenti fatti prima del saldo del conto perdite e profitti, che non servono
a sopperire alle spese generali consentite dall'uso commerciale, come per esempio
le spese d'acquisto e di miglioramento dei beni, i versamenti al capitale sociale,
le elargizioni a terzi (cfr. art. 49 cpv. 1 lett. b DIFD).
L'art. 66 cpv. 2 lett. b
LT, di tenore sostanzialmente analogo al corrispondente articolo del DIFD,
menziona tra l'altro, a titolo esemplificativo, le spese di fabbricazione,
d'acquisizione e di miglioramento dei beni patrimoniali, le distribuzioni
palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate
dall'uso commerciale.
4.1.
La dottrina ha così
riassunto la nozione di distribuzione dissimulata di utili che si può
ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. Cagianut/Höhn,
Unternehmungssteuerrecht, Berna 1986, p. 398 s.; Höhn, Steuerrecht,
7. ediz., Berna 1993, p. 369):
-
una
prestazione da parte della società, senza una corrispondente controprestazione;
-
il
fatto che la prestazione si traduca in un vantaggio per l'azionista o una
persona a lui vicina, cioè che essa non sarebbe stata concessa ad un terzo alle
stesse condizioni;
-
il
fatto che il menzionato carattere della prestazione (di avvantaggiare, cioè, un
azionista rispetto ai terzi) sia riconoscibile da parte degli organi societari.
4.2.
In caso di distribuzione
dissimulata di utili, occorre determinare il valore della prestazione. In
particolare, quando ad essa corrisponde una contropartita non equivalente,
bisogna quantificarne la discrepanza, poiché l'utile distribuito in maniera dissimulata
è dato dalla differenza fra prestazione e controprestazione (Rivier,
Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 25; ASA 32, p. 102). Per
valutare l'ammontare della prestazione, ci si baserà sul valore della prestazione
fatta a terze persone, conformemente a criteri commerciali (cfr. Rivier,
loc. cit.; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz,
Berna 1969, vol. III, p. 40).
4.3.
Sono considerate vicine
alla società le persone che intrattengono con essa una relazione stretta, che
può trarre origine da legami di parentela o di amicizia oppure
dall'appartenenza al medesimo gruppo societario (cfr. Rivier, op.
cit., p. 225). Il Tribunale federale ha precisato che devono essere annoverate
tra le persone vicine all'azionista quelle che, secondo l'insieme delle
circostanze, traggono dalle relazioni economiche o personali il vero motivo
della prestazione insolita (cfr. ASA 45, p. 595; CDT
n. 141-143 del 28 luglio 1993 in re R. SA).
- Nel caso in esame,
come visto, l'autorità fiscale ha ravvisato una distribuzione dissimulata di utili
nella mera circostanza che dal bilancio dell'esercizio 1992/93 della società
ricorrente risulta una disponibilità di cassa di fr. 49'004.-. Secondo l'UTPG,
essa sarebbe parificata economicamente ad un mutuo concesso dalla SA ad azionisti
o a persone vicine.
5.1.
Secondo la giurisprudenza,
vi è effettivamente una distribuzione dissimulata di utili (precisamente, una
distribuzione anticipata di utile, per il fatto che gli utili attribuiti
all'azionista non sono ancora entrati a far parte del patrimonio netto della
società), quando la società rinuncia totalmente o in parte ad un adeguato
interesse sul prestito da essa concesso all'azionista (Bernardoni/Duchini,
La fiscalità dell'azienda, Bellinzona 1993, p. 287 ss.; Probst, Commentaire
impôt fédéral direct - Personnes morales, Ginevra 1995, p. 158 s.; Känzig,
Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. II, Basilea 1992, p. 219 ss. e
giurisprudenza citata). Si giustifica, allora, di aggiungere all'utile della
società le prestazioni che vengono a mancarle a causa degli interessi insufficienti.
5.2.
Per poter parlare di una
distribuzione anticipata di utili a favore dell'azionista o di una persona
vicina, occorre dunque, in primo luogo, che vi sia un mutuo od un altro
contratto analogo, e, in secondo luogo, che la controprestazione dell'azionista
o della persona vicina sia manifestamente sproporzionata alla prestazione della
società nei confronti di questi. Evidentemente, non basta che dal bilancio
della società risultino delle disponibilità di rilievo sotto il conto
"cassa", per concludere che il corrispondente importo sia stato
concesso in prestito all'azionista o a una persona vicina. Il Tribunale
federale ammette sì che non è indispensabile una prova diretta del fatto che
una società anonima abbia messo a disposizione di azionisti o persone vicine
degli importi figuranti a bilancio sotto la denominazione "cassa", ma
richiede nondimeno che vi siano degli indizi in tal senso. L'Alta Corte ha così
ammesso l'esistenza di un mutuo in un caso in cui dal bilancio di una società immobiliare,
con un capitale azionario di fr. 50'000.-, risultavano al conto
"cassa" importi di rilievo che non fruttavano alcun interesse;
tuttavia, sebbene tali somme non producessero alcun reddito, la società aveva
pagato interessi ipotecari, nel corso di quegli stessi esercizi. Tale
circostanza è stata riconosciuta "insolita" dal Tribunale federale,
tanto più che la società immobiliare in questione aveva persino aumentato il
debito ipotecario e conseguentemente l'onere di interessi passivi a suo carico
negli stessi anni in cui avrebbe tenuto a disposizione importi sempre crescenti
sotto la denominazione "cassa". Secondo i giudici federali,
l'ammontare degli oneri ipotecari poteva spiegarsi solo con il fatto che la società
avesse prestato le sue disponibilità a terzi; la rinuncia ad ogni interesse, da
parte sua, poteva spiegarsi solo con il fatto che il mutuatario fosse un
azionista o una persona vicina (ASA 26 p. 89 ss.). Nel caso menzionato,
il Tribunale federale ha persino riconosciuto che la società immobiliare in
questione, iscrivendo nei suoi bilanci di diversi esercizi successivi tali
mutui sotto la voce "cassa" anziché sotto la voce debitori, aveva
commesso una sottrazione d'imposta, poiché aveva indotto in errore il fisco impedendogli
di tassare come utili le liberalità fatte al debitore (ASA 26
cit. consid. 2).
5.3.
Ci si chiede pertanto se,
nel caso in esame, vi siano indizi sufficienti a giustificare la conclusione dell'UTPG,
secondo cui la disponibilità di fr. 49'004.- sotto la denominazione
"cassa" celerebbe un mutuo all'azionista o ad una persona ad esso
vicina.
Certo, la società
ricorrente non è incorsa nella grossolana contraddizione della società
immobiliare di cui ha dovuto occuparsi il Tribunale federale nella decisione citata.
La ricorrente, al contrario, non risulta che abbia alcuna attività e pertanto
alcuna spesa. Non solo: anche il bilancio precedente (al 30 giugno 1992)
presenta una situazione identica, con fr. 49'004.- in cassa e senza conto
economico. Il successivo bilancio al 20 giugno 1994 riporta ancora valori
identici.
Tuttavia, proprio il fatto
che la __________ __________ non svolga alcuna attività da diversi anni fa
apparire indubbiamente "insolita" la scelta di conservare una disponibilità
di ben fr. 49'004.-. È ben vero, come sostiene la ricorrente, che se tale
importo fosse su un conto corrente produrrebbe interessi in misura tale da non
giustificare il dispendio di lavoro e le spese amministrative; però,
trattandosi di una somma che comunque non viene impiegata, nulla impedirebbe di
investirla, per esempio, in titoli, o almeno di depositarla su un conto che
produca un minimo di interessi. Non pare comunque che mantenere un simile
importo in cassaforte sia l'impiego più conforme ai criteri di gestione normale
di una società commerciale.
- Il ricorso è
pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 cpv. 5 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.-
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.-
per un totale di fr. 150.-
sono a carico della
ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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