AIUTO
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Numero d'incarto:
80.1996.108
Data decisione, Autorità:
11.10.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00108
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 3 giugno 1996
in
materia di: imposte alla fonte
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
In occasione di una
revisione l'Ufficio imposte alla fonte, oltre ad apportare alcune rettifiche
relative a asseriti rimborsi spese, correggeva l’aliquota applicabile alla partita
fiscale del dipendente __________, al beneficio di un permesso di lavoro quale
consulente di 120 giorni, invitando la datrice di lavoro a voler versare la
differenza di fr. 1’650,70.
-
La __________
__________ presentava reclamo in tempo utile puntualizzando la posizione del
dipendente __________, non diversa da quella di altri dipendenti, e spiegando i
motivi che l’avrebbero poi indotta a sciogliere il contratto di lavoro.
L’Ufficio imposte alla
fonte respingeva il reclamo con decisione del 3 maggio 1996, argomentando che
il dipendente __________ è titolare di una ditta in __________, la __________
__________ srl di __________ __________ e che ciò giustifica l’applicazione
dell’aliquota superiore. Avverte inoltre che l’interessato ha la facoltà di
chiedere per i periodi fiscali fino al 31 dicembre 1994 la tassazione a
conguaglio, tuttavia non oltre l’anno che segue quello dell’assoggettamento.
Ribadisce la diversità di altri due casi menzionati dalla ricorrente, per i
quali non sarebbe stata accertata alcuna attività in Italia.
- Con tempestivo
ricorso del 3 giugno 1996 la __________ __________ chiede l’annullamento della
decisione dell'Ufficio imposte alla fonte relativa al dipendente __________,
precisando che la __________ __________ __________ è nata come società
distributrice dei prodotti della __________ __________ sul mercato italiano,
con la partecipazione di capitali della __________ __________ stessa in ragione
del 90%. Rileva inoltre che __________ percepiva per questa sua attività un
emolumento di sole centomila lire al mese.
L’Ufficio imposte alla
fonte propone invece di respingere il ricorso, ribadendo che __________ dal 1°
gennaio al 31 agosto 1993 ha beneficiato di un permesso di soli 120 giorni e
che a norma delle direttive d’applicazione dell’imposta alla fonte i consulenti
e collaboratori con simili permessi sono imposti con l’aliquota massima prevista
dalle tabelle, tenuto conto della situazione familiare.
Ribadisce, malgrado la
particolarità del loro caso, la diversità della posizione degli altri due
dipendenti, dapprima al beneficio di un permesso per frontalieri e in seguito,
dopo essersi autolicenziati, di un permesso di 120 giorni.
All’udienza del 19
settembre 1996 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni. Il 23
settembre successivo, dando seguito all'impegno assunto in occasione
dell'udienza, la ricorrente ha prodotto tutta la documentazione relativa ai
salari versati nel corso del 1993 a __________ e la proiezione del salario di
quest'ultimo su base annua.
- 4.1.
Sono soggetti a ritenuta
di imposta alla fonte sul reddito d'attività lucrativa dipendente esercitata
nel cantone:
a.
i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio, hanno il domicilio o
la dimora fiscale nel Cantone;
b.
i lavoratori che, pur non avendo domicilio o dimora fiscale in Svizzera,
risiedono nel Cantone per corti periodi, durante la settimana o come frontalieri
(cfr. art. 233 lett. a-b LT).
L'imposta è prelevata
sull'ammontare lordo della prestazione (cfr. art. 235 cpv. 1 LT).
4.2.
L'aliquota applicabile ai
soggetti di imposta di cui alle lett. a) e b) dell'art. 233 LT è, in linea di
principio, progressiva e tiene conto della situazione familiare del contribuente
(cfr. tabelle per le aliquote).
Tuttavia per determinate
categorie di lavoratori a tempo parziale, segnatamente quelle indicate all'art.
234 LT, la Divisione cantonale delle contribuzioni, considerate le difficoltà
di stabilire il reddito mensile complessivo e di riflesso l'aliquota applicabile,
prevede delle aliquote forfetarie. Le direttive cantonali di applicazione dell'imposta
alla fonte stabiliscono in particolare che;
"consulenti,
collaboratori, con permessi speciali di 90 / 120 giorni all'anno sono assoggettati
con l'aliquota massima prevista dalle tabelle, tenuto calcolo della situazione
familiare:
a. per
redditi fino a fr. 84'000.-- annui è applicabile l'aliquota massima prevista dalla
tabella ufficiale - dimorante redditi semplici fr. 7'000.-- mensili;
b. per
gli altri casi fanno stato le aliquote per redditi superiori secondo il salario
mensile corrispondente" (cfr. Direttive di applicazione
dell'imposta alla fonte valide dal 1° gennaio 1993, cifra 10.2).
4.3.
Secondo la giurisprudenza
di questa Camera in CDT n. 257 del 9 settembre 1989 in re S. SA,
la ratio di questa disposizione dell'Amministrazione risiede, non altrimenti
che nel caso dell'imposizione dei tantièmes, dei gettoni di presenza e
altre indennità percepite dai membri dell'amministrazione di una persona
giuridica, dove è prevista l'aliquota lineare del 30% (cfr. Direttive
cit., cifra 10.3), nel fatto che queste persone dispongono di altre entrate di
non trascurabile entità non colpite alla fonte (si vedano in generale sul tema
dell'imposizione di tali entrate: Grüninger/Studer, Kommentar zum
Basler Steuergesetz, Basilea 1970, p. 27 e p. 109 s.; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 694; Zigerlig,
Quellensteuern, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über
die direkten Steuern, Berna, 1993, p. 387; Commission d'harmonisation
fiscale, Réglementation harmonisée en matière d'impôt à la source, p.
158 s.).
Significativa al riguardo
la circostanza che, per i membri dell'amministrazione di una persona giuridica,
esulino dal novero di queste indennità le remunerazioni o prestazioni che sono
il corrispettivo di un'attività salariata prestata quale dipendente della
persona giuridica, le quali sono colpite con l'aliquota progressiva.
Le aliquote applicabili
alla trattenuta alla fonte non devono infatti disattendere il principio che
vuole che l'aliquota sia la più aderente possibile a quella applicabile in sede
di tassazione ordinaria e tenga conto sia della progressione sia del reddito
sia delle spese sopportate per conseguirlo sia delle deduzioni sociali (cfr. Rivier,
Droit fiscal suisse, p. 295 s.; Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich,
Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Ergänzungsband, II ediz., Berna 1983, n. 66
ad § 3 LT-ZH, p. 9; ASA 40 p. 353 ss.; inoltre, con riferimento
alla Convenzione italo-svizzera di doppia imposizione, Menétrey,
in Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 618).
Le aliquote non devono
comunque disattendere, in linea di principio, l'art. 4 Cost. fed., che vieta
l'arbitrio, segnatamente la disparità di trattamento (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
op. cit., p. 685).
4.4.
Questa Camera, in una
successiva sentenza, ha avuto modo, esaminando il campo d'applicazione di dette
norme, di distinguere i dipendenti frontalieri, che prestano la loro attività
nel nostro paese durante un periodo ben delimitato di tempo, comunque non superiore
a 90 / 120 giorni, da quelli che lavorano a tempo pieno per tutto l'anno alle
dipendenze della stessa azienda, svolgendo la loro attività in parte in
Svizzera (al massimo per 90 / 120 giorni) e in parte (per il resto) all'estero
sempre per la medesima azienda, che eroga loro il salario per tutto l'anno,
giungendo alla conclusione che:
-
nel
primo caso si giustifica l'applicazione dell'aliquota massima, dovendosi presumere
con grande verosimiglianza l'esistenza di altri redditi non trascurabili che,
fosse il lavoratore imposto con tassazione ordinaria, andrebbero a cumularsi
con quelli svizzeri per la determinazione dell'aliquota;
-
negli
altri casi, invece, non potendosi presumere l'esistenza di altri fattori di
reddito all'estero (quanto meno non in misura diversa da qualsiasi altro frontaliere
con permesso annuale), che, in caso di tassazione ordinaria, si cumulerebbero
con quelli svizzeri per la determinazione dell'aliquota, si giustifica invece,
in linea di principio, l'applicazione dell'aliquota corrispondente al reddito effettivo.
In questi casi ci si trova
infatti al cospetto di un dipendente annuale di un'azienda ticinese, che
beneficia di un permesso di dimora limitato a 90 / 120 giorni unicamente per il
fatto che svolge la maggior parte del lavoro all'estero, dove risiede, ma che
comunque percepisce dodici mensilità all'anno e non solo il salario pari al
tempo di lavoro effettuato in Svizzera (cfr. CDT n. 206 del 3 settembre
1990 in re G. SA).
I salariati, che
esercitano un'attività all'estero conservando il domicilio in Svizzera,
rimangono assoggettati in linea di principio all'imposta anche durante la
durata del lavoro all'estero; sono tuttavia riservati i trattati di doppia
imposizione, nella misura in cui attribuiscono l'imposizione del reddito del
lavoro salariato allo Stato in cui viene effettivamente svolto il lavoro (cfr. Rivier,
Le droit fiscal international, 1983, p. 138).
La riserva a favore degli
accordi di doppia imposizione vale per i lavoratori domiciliati all'estero, che
svolgono un'attività di breve durata (inferiore a 90 / 120 giorni) in Svizzera.
- 5.1.
Nel quadro dei rapporti italo-svizzeri,
la Convenzione sulla doppia imposizione del 9 marzo 1976 stabilisce che i
salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili
soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro
Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a
tal titolo sono imponibili in questo Stato (cfr. art. 15 cpv. 1 CDI).
Determinante non è quindi tanto il domicilio del lavoratore, quello del datore
di lavoro o lo Stato nel quale la retribuzione è pagata, quanto piuttosto lo
Stato in cui è esercitata l'attività (cfr. Menétrey, op. cit., p.
606, cifra 1).
Si deve quindi concludere
che, in simili casi, l'Autorità fiscale può imporre soltanto il salario
conseguito in Svizzera durante il periodo per il quale il contribuente è abilitato
a svolgere un'attività lucrativa, vale a dire durante al massimo 90 / 120
giorni.
5.2.
In un'ulteriore sentenza (CDT
n. 210 del 26 settembre 1994 in re M. e T. O.) questa Camera ha riconosciuto
che, in virtù del verbale sottoscritto l'8 luglio 1985 fra Italia e Svizzera,
alla tassazione alla fonte (o anche a conguaglio) di un frontaliere non si
aggiungono, ai fini della commisurazione dell'aliquota, i redditi del coniuge
tassato in Italia.
5.2.1.
Vero è che, se un
residente in Svizzera percepisce redditi o possiede un patrimonio che,
conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in
Italia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, ma può,
per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio,
applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intero patrimonio
senza tener conto dell'esenzione (cfr. art. 24 cpv. 3 CDI I-CH). La Svizzera
applica infatti il metodo dell'esenzione, manda cioè esenti da imposta gli
elementi di reddito e di sostanza attribuiti all'Italia per l'imposizione,
senza preoccuparsi se poi l'Italia imponga in concreto o meno. In virtù della c.d.
riserva dell'aliquota globale o cumulativa, però, la Svizzera può tener conto
degli elementi esonerati, per determinare l'aliquota applicabile agli altri
elementi di sostanza e di reddito normalmente imponibili (cfr. Menétrey,
op. cit., p. 618; Rivier, Le droit fiscal international, Neuchâtel
1983, p. 135; CDT n. 169 del 27 agosto 1993 in re F. Di T.; CDT
n. 271 del 31 ottobre 1991 in re C. N.).
5.2.2.
Tuttavia, secondo l'art.
15 cpv. 3 CDI I-CH, il regime fiscale applicabile ai redditi ricevuti in
corrispettivo di un’attività dipendente dei lavoratori frontalieri è
regolato separatamente dall'Accordo tra la Svizzera e l’Italia relativo
all’imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a
favore dei Comuni italiani di confine, del 3 ottobre 1974, i cui articoli da 1
a 5 costituiscono parte integrante della Convenzione.
L’art. 1 dell'Accordo
dispone, in particolare, che i salari, gli stipendi e gli altri elementi
facenti parte della rimunerazione che un lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo
di un’attività dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale
attività è svolta. Le norme successive disciplinano la compensazione
finanziaria transfrontaliera; sono silenti in relazione alle modalità di
percezione dell’imposta a carico dei frontalieri e sul tipo di aliquota.
L’art. 5 dell'Accordo
prevede tuttavia l’organizzazione di un incontro annuale tra i rappresentanti
del Ministero competente e delle Regioni interessate, da parte italiana, e i
rappresentanti dei Cantoni dei Grigioni, Ticino e Vallese, come pure della
Confederazione, da parte elvetica, per esaminare i problemi sollevati dall’applicazione
dell'Accordo. Tale norma ripropone, in sostanza, quanto disposto dall'art. 26
CDI I-CH. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro
meglio, così prevede l'art. 26 cpv. 3, per appianare per via di amichevole
composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o
all'applicazione della Convenzione. L'art. 26 cpv. 4 affida inoltre a una
Commissione mista il compito di regolare amichevolmente i casi controversi
risultanti dall'applicazione e dall'interpretazione della Convenzione (cfr. Menétrey,
op. cit., p. 622).
5.2.3.
Nel quadro di uno degli
incontri periodici previsti dall'art. 5 dell'Accordo, le Autorità competenti
degli Stati contraenti hanno potuto appianare la controversia interpretativa
sollevata da parte italiana in merito all'imposizione dei frontalieri e,
meglio, all'aliquota d’imposta loro applicabile. La soluzione concordata dalle
parti contraenti è consegnata nel verbale dell'8-9 luglio 1985, in cui si legge
che “i criteri cumulativi di tassazione di cui sopra non saranno applicati nei
confronti della coppia di lavoratori di cui uno sia percettore di reddito in
Italia qualora tale reddito sia quivi tassabile in modo esclusivo e ciò a
decorrere dal 1.1.1986” (cfr. RTT 1990 p. 313 s.; Bernasconi,
L'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all’imposizione dei frontalieri e
alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine del 3
ottobre 1974, in RTT 1990 p. 308 s.).
5.2.4.
Dando applicazione
concreta alla soluzione concordata dalle delegazioni dei due Stati contraenti
l’8-9 luglio 1985, il Canton Ticino ha abolito, dal 1° gennaio 1986, la scala
delle aliquote per i frontalieri il cui coniuge lavora all'estero (mod. DRF
285). Da quella data la scala delle aliquote (mod. F 286) non considera più il
secondo reddito se conseguito all’estero. La “Tabella delle aliquote applicabili
ai frontalieri senza doppi redditi conseguiti in Svizzera” (F 286), non
distingue dunque più, come in passato, tra coloro il cui coniuge svolge
attività all'estero o meno (cfr. CDT n. 271 del 31 ottobre 1991
in re C.N.).
5.2.5.
D'altra parte, come
riconosciuto anche da questa Camera (CDT n. 210 del 26 settembre
1994 in re M. e T. O.), la soluzione concordata nel Verbale dell'8-9 luglio
1985 si applica a tutti i frontalieri indistintamente, non prevedendo
distinzioni di sorta in relazione alla modalità con cui l’imposta viene
prelevata, se alla fonte o a conguaglio (cfr. RTT 1990 p. 313 s.;
Bernasconi, L'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo
all’imposizione dei frontalieri e alla compensazione finanziaria a favore dei
Comuni italiani di confine del 3 ottobre 1974, in RTT 1990
p. 309).
5.3.
Questa Camera ha pure
avuto modo di stabilire che nel calcolo dell'aliquota per l'imposta alla fonte
non si tiene conto di eventuali redditi all'estero (CDT 271 del
31 ottobre 1991 in re C. N.).
5.3.1.
È certo vero che, secondo l'art.
24 cifra 3 CDI, la Svizzera può, per determinare l'imposta afferente al
rimanente reddito o al rimanente patrimonio di un residente in Svizzera che
percepisce redditi o possiede un patrimonio all'estero, applicare l'aliquota
corrispondente all'intero reddito o all'intero patrimonio senza tener conto dell'esenzione
ed è altrettanto vero che l'applicazione di tale norma, con cui la Confederazione
si é riservata di applicare il principio dell'aliquota globale, viene estesa
non solo ai casi in cui la Svizzera è lo stato di domicilio del contribuente,
vale a dire nel caso esplicitamente considerato dalla cifra 3 dell'art. 24 CDI,
ma anche quando la Svizzera è lo stato della fonte dei redditi (cfr. Menétrey,
op. cit., p. 618; inoltre Rivier, Le droit fiscal international,
p. 135).
5.3.2.
Ragioni di parità di
trattamento inducono tuttavia, nell’ambito dell’imposizione alla fonte, ad
altra soluzione.
Infatti la “Tabella delle
aliquote applicabili ai frontalieri senza doppi redditi conseguiti in Svizzera”
(F 289) non distingue più, come in passato, tra coloro il cui coniuge svolge
attività all'estero o meno (CDT 271 del 31 ottobre 1991 in re C.
N.).
5.3.3.
Né va dimenticato che
l'imposta alla fonte poggia su un sistema basato su generalizzazioni e
semplificazioni.
Vigente la LT del 1976,
questo sistema semplificato non dava luogo, di regola, nel caso di salari medio-bassi,
a differenze intollerabili rispetto all'imposizione ordinaria. Le legge
prevedeva poi per i salari elevati, allo scopo di evitare differenze considerevoli
che di per sé non avrebbero più giustificato una forma semplificata d'imposizione
il correttivo della tassazione a conguaglio (cfr. art. 240 cpv. 2 LT 1976; (CDT
271 del 31 ottobre 1991 in re C. N.; Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich,
op. cit., p. 26).
5.3.4.
Inoltre, in un sistema
semplificato di prelevamento dell'imposta sul salario, in cui l'onere della
trattenuta incombe al datore di lavoro, il quale è considerato dalla legge vero
e proprio debitore dell'imposta (Leistungsschuldner) dovuta dal
lavoratore, vale a dire dal soggetto fiscale (Steuerpflichtiger). Nei
casi di mancata trattenuta o di trattenuta insufficiente la legge conferisce al
datore di lavoro, debitore dell'imposta, diritto di rivalsa verso il singolo
lavoratore, vale a dire verso il singolo contribuente. Questa Camera, nel
citato giudizio, aveva quindi considerato che l'applicazione dell'aliquota
globale avrebbe di fatto significato, accollare al datore di lavoro un onere di
accertamento e una responsabilità, per assolvere i quali non dispone dei necessari
strumenti giuridici (CDT 271 del 31 ottobre 1991 in re C. N.).
5.3.5.
Solo accertamenti
generalizzati nell'ambito del sistema semplificato di trattenuta alla fonte,
per altro non previsti né dalla LT del 1976 né dalla nuova LT del 1994, consentirebbero
di tener conto in modo uguale per tutti i contribuenti del principio dell'aliquota
globale.
Sarebbe quindi lesivo
della parità di trattamento, nel quadro del sistema della trattenuta alla
fonte, considerare altri redditi all’estero solo in alcuni casi, ad es. quando
l'autorità di tassazione ne é fortuitamente a conoscenza (CDT n.
271 del 31 ottobre 1991 in re C. N.).
- 6.1.
Quanto precede non può non
indurre questa Camera a sottoporre a esame critico la cifra 10.2 delle
Direttive di applicazione dell'imposta alla fonte valide dal 1° gennaio 1993,
poiché le disposizioni convenzionali sopra citate e i relativi accordi
bilaterali trovano applicazione anche nel caso dei lavoratori frontalieri al
beneficio di un permesso speciale di 90 / 120 giorni, non diversamente da
quelli al beneficio di un permesso annuale.
6.2.
L'applicazione per i
redditi fino a fr. 84'000.-- dell'aliquota massima prevista dalla tabella
ufficiale può portare in numerosi casi a includere nell'aliquota un reddito estero.
L’esame della
giurisprudenza di questa Camera - sia in relazione alla compatibilità del
computo ai soli fini dell’aliquota dei redditi esteri con la Convenzione italo-svizzera
di doppia imposizione e i relativi accordi, sia in relazione al principio della
parità di trattamento nel quadro del sistema semplificato della trattenuta alla
fonte, che non comporta l’accertamento sistematico dei redditi esteri per tutti
gli assoggettati a questo sistema - induce questa Camera a concludere che la
cifra 10.2 delle Direttive d’applicazione è in contrasto con le disposizioni
convenzionali nella misura in cui applica sistematicamente a tutti i salariati
al beneficio di un permesso speciali di 90 / 120 giorni l’aliquota massima e
non quella riportata all’anno.
6.3.
Non mette conto chiedersi,
a rigore, se la precedente decisione di questa Camera CDT n. 257
del 9 settembre 1989 in re S. SA continui a reggere al cospetto di quei
contribuenti, che non possono richiamarsi alla Convenzione italo-svizzera di
doppia imposizione, segnatamente all’accordo consegnato nel verbale della
seduta dell'8-9 luglio 1985 dell’incontro tra le delegazioni svizzera e italiana
incaricate di appianare divergenze interpretative (cfr. RTT 1990
p. 313 s.; Bernasconi, L'Accordo tra la Svizzera e l'Italia
relativo all’imposizione dei frontalieri e alla compensazione finanziaria a
favore dei Comuni italiani di confine del 3 ottobre 1974, in RTT
1990 p. 308 s.).
Un esame critico di detta
sentenza induce nondimeno a un atteggiamento prudente. Se infatti è vero che
per i beneficiari di tantièmes, gettoni di presenza e altre indennità
percepite nell’ambito dell'amministrazione di una persona giuridica, si può presumere
in base all’esperienza e al tipo qualificato di prestazione fornita che essi dispongono
di altre entrate di misura non trascurabile, lo stesso non si può dire con altrettanta
certezza per i salariati assoggettati alla fonte che beneficiano di un permesso
speciale di 90 / 120 giorni. Inoltre la loro situazione presuppone una certa durata
e quindi anche una regolarità della prestazione lavorativa, diversamente dall'episodicità
insita nell’attività di chi, in virtù di conoscenze del tutto particolari o
funzioni altamente qualificate ricoperte altrove, viene chiamato a sedere nel
consiglio d’amministrazione di una persona giuridica o prestare occasionalmente
consulenza.
- A seguito
dell’udienza davanti a questa Camera, la ricorrente ha prodotto tutta la
documentazione atta a trasformare il salario del dipendente __________ in un
salario annuale. Il calcolo proposto, oltremodo circostanziato, appare
senz’altro condivisibile (cfr. anche lettera del 30 settembre 1996 dell'Ufficio
imposte alla fonte).
Il salario annuo
determinante per l’aliquota, ottenuto dividendo il salario versato di fr.
43'441.-- per 162 giorni lavorativi effettivi e moltiplicandolo per i 247
giorni lavorativi potenziali del 1993, deve pertanto essere fissato in fr.
66’234.--. Ad esso corrisponde un’aliquota dell'8,1% al posto di quella dell'
11% applicata dall'Ufficio imposte alla fonte in occasione della revisione del
25 marzo 1996 e di quella del 7,2%.
Gli atti del procedimento
vanno pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per l’emissione di nuovi
conteggi.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 3 maggio 1996 è riformata nel senso
che ai salari versati dalla __________ __________ al dipendente __________ è
applicata l'aliquota dell'8.1%, corrispondente al salario annuo di fr.
66'234.--.
§§ Gli
atti del procedimento sono retrocessi all'autorità fiscale per l'emissione di
un nuovo conteggio.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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