AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1996.109
Data decisione, Autorità:
22.08.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00109
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 3 giugno 1996
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________, domiciliato a __________, lavora a __________ quale funzionario
delle __________. Presentando la dichiarazione d’imposta IC/IFD 1995-96 ha tra
l’altro chiesto la deduzione a titolo di spese professionali dei costi di trasporto
con l’automobile privata da __________ a __________, per un importo complessivo
di fr. 5'760.– in media annua.
Notificandogli la
tassazione IC/IFD 1995-96, con decisione del 18 dicembre 1995, l'Ufficio di
tassazione di Biasca ammetteva solo parzialmente la deduzione chiesta dal
contribuente, precisamente nella misura di fr. 1’000.– di media annua, cui ha peraltro
aggiunto un'ulteriore detrazione di fr. 2'400.– per doppia economia domestica.
Con reclamo del 28
dicembre 1995 il contribuente contestava l’ammissione solo parziale delle spese
di trasferta, sottolineando la necessità di servirsi del mezzo privato a causa
dei vari impegni politici e sindacali. L'autorità di tassazione respingeva il
gravame con decisione su reclamo del 20 maggio 1996, argomentando che la deducibilità
delle spese di trasporto è limitata al costo degli spostamenti fra domicilio e
luogo di lavoro, escluso ogni altro trasferimento per motivi estranei al
lavoro.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ripropone la
richiesta di poter dedurre le spese di trasferta del mezzo privato nella misura
quantificata nella dichiarazione. Contesta le motivazioni addotte dall'autorità
di tassazione per negare la deduzione delle spese di trasporto in automobile,
rilevando in particolare che, quale deputato e sindacalista, i suoi impegni non
sono privati bensì d'interesse pubblico.
-
3.1.
Sia secondo l'art. 25 cpv.
1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili
sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio
dell'attività professionale.
Tra gli altri costi e
spese che non possono essere dedotti, rientrano in particolare le spese di
formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b
LIFD).
3.2.
Per le spese professionali
secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT-1994 sono
stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
3.3.
Sono considerate spese
di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di
domicilio a quello in cui lavora.
3.3.1.
Per l'uso di mezzi
pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a
DE dell'8 novembre 1994).Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una
motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.– l'anno (art. 3 cpv. 1
lett. b DE dell' 8 novembre 1994). Infine, per l'uso di una motocicletta
o di un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a quella del mezzo
pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE dell' 8 novembre 1994). Eccezionalmente,
se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può
servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata,
orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km per le
motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le
automobili (art. 3 cpv. DE dell' 8 novembre 1994). La deduzione per il tragitto
di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima
ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 11.– al giorno o di fr. 2’400
all’anno (art. 3 cpv. 3 DE dell' 8 novembre 1994).
3.3.2.
Anche per l’IFD è
deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di
domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle
spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente,
del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art.
5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo
di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne
faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo
l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo
1995-96: fr. 600.– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per
la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile). La deduzione chilometrica
per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione
massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2a frase Ordinanza
del 10 febbraio 1993).
3.3.3.
La questione di sapere se
accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o quella per l'uso dei mezzi
pubblici va risolta secondo il criterio dell'idoneità: l'uso del veicolo
non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più
adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere
che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c'è diretta
comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia
obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33
p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz.,
vol. I, p. 682/83).
Il limite entro il quale è
possibile pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici si
determina in pratica in base a diversi fattori, laddove tuttavia non è possibile
stabilire delle regole rigide (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109). Fra i diversi
criteri adottati dai cantoni, il più ricorrente è quello che considera potersi
concedere la deduzione delle spese per il mezzo privato quando ciò consente di
risparmiare quotidianamente almeno un'ora per lo spostamento da casa al posto
di lavoro e ritorno (cfr. Istruzioni di servizio alla legge fiscale del Canton
Zurigo, cifra 144bis, lett. a; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 315; Weidmann/Grossmann/Zigerlig,
Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, IV ediz., Berna 1987, p. 38; StE
1988 B 22.3 n. 21 [Canton Soletta]). Un altro criterio consiste nell'ammettere
la deduzione per l'automobile privata se lo spostamento con il mezzo pubblico
richiede più di un'ora e con l'automobile basta meno della metà del tempo (in
tal senso una sentenza del Tribunale amministrativo bernese, cfr. Gruber,
Handkommentar zum bernischen Gesetz über die direkten Staats- und Gemeindesteuern,
5a ediz., Berna 1987, p. 109). Più rigida la giurisprudenza dei
Cantoni di Basilea-Campagna e Basilea-Città, che non ammettono deduzioni aldilà
di quelle per i mezzi pubblici ogniqualvolta il tragitto da casa al luogo di
lavoro richieda meno di due ore e mezzo per l'andata al mattino ed il ritorno
alla sera (sentenze citate in: Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten
nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a ediz., Coira/Zurigo
1991, p. 84, nota 17).
3.3.4.
Aldilà delle differenze
rilevabili nella prassi e nella giurisprudenza dei diversi Cantoni, il
riconoscimento della deduzione delle spese per il mezzo privato rappresenta
dunque l'eccezione. Sebbene l'autorità fiscale cantonale non abbia emanato
direttive in materia, varrà comunque il principio che si ammette la deduzione
delle spese per il mezzo pubblico, a meno che non vi siano particolari impedimenti
o difficoltà tali da indurre a concludere che non si possa pretendere dal
contribuente l'uso dei mezzi pubblici. Circa la definizione di criteri che
permettano di rendere praticabile la suddetta distinzione, si ritiene che non
sia compito della Camera di diritto tributario ma piuttosto dell'autorità
amministrativa di provvedervi.
3.4.
Sono considerate spese
supplementari per doppia economia domestica quelle causate al
contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio.
La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da
quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività
professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di
rientrare a domicilio (art. 4 cpv. 1 DE concernente l'imposizione delle persone
fisiche dell' 8 novembre 1994).
La deduzione massima per
spese di doppia economia domestica è stabilita in fr. 2'400.– l'anno, se i
pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (art. 4 cpv. 2 lett.
a DE dell' 8 novembre 1994), rispettivamente in fr. 4'800.– se il
contribuente soggiorna regolarmente al luogo di lavoro rientrando soltanto la
fine settimana (art. 4 cpv. 2 lett. b DE dell' 8 novembre 1994).
Per l’IFD le spese
supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il
contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il
luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché
la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a Ordinanza
del 10 febbraio 1993). Per il periodo 1995-95 la deduzione massima è di fr.
2’400.– all’anno (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993).
- 4.1.
Il ricorrente, domiciliato
a __________, può sicuramente raggiungere il posto di lavoro a __________,
usando i mezzi pubblici di trasporto, tanto più che è egli stesso dipendente
delle ferrovie e lavora pertanto all'Officina delle __________ del capoluogo.
Il collegamento con il mezzo pubblico non può quindi essere certo definito disagevole.
Né la sua abitazione a __________ è ad una distanza tale dalla stazione da far
sì che l'impiego dell'automobile possa essere considerato necessario.
4.2.
Gli argomenti invocati dal
ricorrente non sono di rilievo. In effetti essi non concernono la trasferta
quotidiana per recarsi e tornare dal lavoro, bensì l’uso del veicolo al di
fuori dell’orario di lavoro, per svolgere attività politiche e sindacali.
Si tratta quindi di spese
che esulano da quelle di trasferta strettamente connesse con l’esercizio
dell’attività.
L'autorità di tassazione
non ha voluto mettere in discussione l'interesse pubblico proprio delle
attività svolte dal ricorrente, quale deputato e sindacalista. Solo, ha rilevato
come i costi per esercitare tali attività non presentino alcun nesso causale diretto
e organico (strumentale) con l’esercizio della professione dalla quale il ricorrente
trae il reddito soggetto all'imposta.
La richiesta del
contribuente appare ancor meno giustificata, se si pensa che la sua elezione in
Gran Consiglio risale solo al 1995 e che di conseguenza sarà tutt'al più nella
tassazione del periodo di tassazione 1997-98 che egli potrà far valere le spese
connesse con lo svolgimento di tale mandato. Si ricorda, a tale proposito, che
al deputato al Gran Consiglio sono dovute tra l'altro indennità di seduta sia
parlamentare che di gruppo (art. 1 Decreto legislativo concernente le indennità
dovute ai deputati al Gran Consiglio, del 17 dicembre 1985), e che tali
indennità sono soggette all'imposta sul reddito. Quando il ricorrente le
dichiarerà, avrà diritto alla deduzione prevista per l'esercizio di un'attività
accessoria occasionale dipendente, in sostituzione delle varie spese
professionali previste per l'attività principale. In tale evenienza, gli sarà
pure riconosciuta la possibilità di far valere spese più elevate (cfr. a titolo
di esempio l'art. 8 del Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone
fisiche valido per il periodo fiscale 1995-96, dell'8 novembre 1994, che
commisura in fr. 700.– all'anno la deduzione per l'attività accessoria; cfr.
inoltre la Circolare n. __________ del 10 febbraio 1995 della
Divisione delle contribuzioni).
4.3.
Quanto alle considerazioni
del ricorrente in merito alla deduzione per doppia economia domestica, in
relazione al pasto di mezzogiorno, le stesse sono del tutto irrilevanti, poiché
la detrazione richiesta è stata concessa d'ufficio.
- Il ricorso è dunque
respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente,
soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.-
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.-
per un totale di fr. 150.-
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster