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Numero d'incarto:
80.1996.114
Data decisione, Autorità:
22.08.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00114
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 10 giugno 1996
in
materia di: IC/IFD 93/94
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella dichiarazione
d’imposta IC/IFD 1993-94 il contribuente, libero professionista di professione
ingegnere informatico, ha dichiarato di aver subito perdite nell’esercizio
dell’attività indipendente per fr. 15’210.-- ca. di media annua. L’ Ufficio di
tassazione, che ha accettato tutti gli altri fattori di reddito dichiarati dal
contribuente, gli ha esposto, invece della perdita dichiarata, un reddito
aziendale annuo medio di fr. 10’000.-- di media annua (cfr. notifica di tassazione
del 16 gennaio 1995).
La rivalutazione del
reddito aziendale veniva poi confermata, a seguito del reclamo presentato dal
contribuente, con decisione del 29 aprile 1996, in cui l’ Ufficio di tassazione
spiegava dettagliatamente che dal raffronto delle entrate e delle uscite del
biennio di computo, gli anni 1991-92, non emergeva praticamente alcuna disponibilità
finanziaria con cui il contribuente avesse potuto far fronte al costo della
vita.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso il contribuente contesta nuovamente la rivalutazione del
reddito aziendale. Rileva che nel calcolo del dispendio sono da considerare
sospesi passivi per fr. 34’942,90 che influiscono negativamente sul bilancio,
ma che compaiono ancora come liquidità. Attira inoltre l’attenzione sul fatto
d’aver beneficiato dell’aiuto di terzi dopo l’incidente del giugno del 1990,
per il quale riceve una rendita dell’assicurazione militare.
-
3.1
L'art. 173 cpv. 1 LT
consente la tassazione d'ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non ha
soddisfatto ai suoi obblighi procedurali o se i suoi elementi imponibili non
possono essere esattamente accertati in assenza di documenti attendibili. In tale
sede si può tener conto dei coefficienti sperimentali, dell'evoluzione della
sostanza e del tenore di vita del contribuente. L'art. 92 cpv. 1 DIFD, a sua volta,
consente la tassazione d' ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non
presenta o non completa in tempo utile la sua dichiarazione, se non comparisce
a dare informazioni, non ottempera a una domanda di ragguagli, se, benché
obbligato a tenere i libri contabili, non li presenta o ne presenta di quelli
tanto difettosi da rendere impossibile il calcolo dei fattori imponibili o non
produce i documenti giustificativi richiesti. Fin qui la lettera della norma
cantonale e di quella federale relativa alla tassazione d'ufficio, che pongono
principi identici (cfr. Rep. 1984 p. 93, cons. 4 b). La giurisprudenza del
Tribunale federale ha però chiarito che l'elencazione contenuta nell'art. 92
cpv. 1 DIFD, e quindi di riflesso, data l'identità dei principi, anche quella dell'art.
173 cpv. 1 LT, non è esauriente. La tassazione d'ufficio deve poter essere
eseguita anche nei casi in cui l'autorità fiscale, alla luce dell'insieme
delle circostanze, scopre che i ragguagli forniti dal contribuente non sono
sufficienti o che la prova della loro veridicità non è stata fornita (cfr. DTF
106 I b 314; STF, II Corte di diritto pubblico del 5 settembre 1984 in re D.
Me, cons. 3 a, non pubblicata). Ciò può avvenire anche al termine della
procedura d' accertamento, quando non sono chiariti o rimangono incerti i fatti
essenziali per la determinazione degli elementi imponibili e quando i dati
forniti dal contribuente sono insufficienti, oppure non suffragati o suffragati
in modo non convincente da validi documenti probatori (cfr. Rep. 1984 p. 92,
cons. 4 a).
L'autorità fiscale non può
però limitarsi a constatare l'inattendibilità delle dichiarazioni e
registrazioni prodotte, per poi stabilire il reddito imponibile a sua
discrezione. Deve invece determinarlo tenendo conto di tutti gli elementi
disponibili e, in mancanza di dati concludenti, dedurlo dai coefficienti
fondati sull'esperienza (cfr. art. 173 cpv. 1 2.a frase LT; Rep. 1984 loc.
cit.; STF 5 settembre 1984, loc. cit.; Bottoli, Lineamenti di diritto
tributario ticinese, I.a ed., p. 132).
L'autorità fiscale deve,
in altre parole, agire secondo la sua coscienza professionale, indicando nella
propria decisione gli elementi su cui fonda la propria decisione (Bottoli, op.
cit., p. 133).
3.2
Va d’altro canto rilevato
che secondo l'art. 33 LT il reddito di un contribuente deve corrispondere
almeno al tenore di vita suo e delle persone al cui sostentamento provvede.
Tocca al contribuente provare come egli abbia sopperito alle spese determinate
dal suo tenore di vita facendo capo al consumo di redditi non imponibili o di
sostanza (art. 33 cpv. 2 LT). Questa Camera, per costante giurisprudenza, ha
quindi sempre considerato legittimo integrare i redditi dichiarati dal
contribuente con un reddito d'altra fonte fino a un valore che corrisponda al
suo tenore di vita, nel caso in cui i redditi dichiarati apparissero
manifestamente insufficienti al mantenimento del contribuente e della sua
famiglia (. CDT n. 67 del 22 febbraio 1983 in re R.; sent. CDT n. 105 del 19
aprile 1983 in re Z.).
- L' UT, come
chiaramente risulta dalla motivazione della decisione su reclamo, ha proceduto
a valutare il dispendio del ricorrente raffrontandolo con le sue entrate,
constatando nel biennio di computo una disponibilità di soli fr. 1'500.-- circa,
nettamente insufficiente dunque per far fronte al costo della vita. Per questa
ragione ha proceduto a rivalutare il reddito aziendale a fr. 10'000.-- di media
annua.
In linea di principio tale
valutazione merita conferma. A nulla vale l'argomento del ricorrente, secondo
il quale il bilancio a fine 1992 evidenzierebbe sospesi per fr. 34'942,90,
poiché il calcolo del dispendio dell' Ufficio di tassazione è fondato sui
prelevamenti effettivi e dunque sulla liquidità effettivamente disponibile e
non sul reddito aziendale.
Vero è però che il
ricorrente, nella motivazione del ricorso, afferma d'aver beneficiato di aiuti
di terzi per la propria economia domestica. In simili condizioni si giustifica
di qualificare quale reddito d'altra fonte l'importo di fr. 10'000.-- esposto dall'
Ufficio di tassazione quale reddito aziendale, stante l'azzeramento delle
perdite denunciate.
- Si rileva, in
conclusione, che il ricorrente lamenta altresì la mancata evasione del reclamo
da lui presentato contro la tassazione 1991-92 relativamente alla rivalutazione
del reddito aziendale a fr. 17'000.-- di media annua rispetto a quello
dichiarato di fr. 16'242.--.
Gli atti del procedimento
devono pertanto venire retrocessi all' Ufficio di tassazione perché proceda nei
propri incombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è respinto a'sensi
dei considerandi.
§ Gli
atti del procedimenti sono retrocessi all' Ufficio di tassazione perché proceda
nei propri incombenti.
-
Le spese processuali in
complessivi fr. 100.-- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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