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Numero d'incarto:
80.1996.127
Data decisione, Autorità:
27.01.1997, CDT
Incarto n.
80.96.00127
Lugano
27 gennaio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 24 giugno 1996
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________, funzionario del Dipartimento militare federale, è domiciliato a
__________.
Nella dichiarazione
fiscale 1995/96, inoltrata il 20 giugno 1995, il contribuente denunciava un
reddito del lavoro di fr. 52'448.– in media annua e chiedeva deduzioni per
complessivi fr. 30'994.– per l'IC e fr. 31'085.40 per l'IFD. Faceva valere, in
particolare, spese di fr. 19'376.40 all'anno per il trasferimento dal luogo di
domicilio al luogo di lavoro (__________) e di fr. 1'200.– per doppia economia
domestica.
Notificandogli la tassazione
IC/IFD 1995-96, con decisione del 26 febbraio 1996, l’Ufficio di tassazione di
Bellinzona ammetteva la deduzione per spese di trasporto nella misura di soli
fr. 4'000.– all'anno; la detrazione per le spese di doppia economia domestica
era per contro riconosciuta nella misura richiesta.
- Il contribuente
impugnava la suddetta decisione con reclamo del 6 marzo 1996, nel quale
lamentava la difformità fra le spese di trasporto fatte valere e quelle ammesse
in deduzione. L'autorità di tassazione ammetteva parzialmente il gravame con
decisione del 24 maggio 1996, in cui elevava la deduzione da fr. 4'000.– a fr.
6'500.–. La motivazione della decisione era così formulata:
«La deduzione delle spese
di viaggio viene ammessa in fr. 6'500.–, considerato che il contribuente per il
rientro al domicilio, può far uso anche del mezzo pubblico».
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula la
deduzione di fr. 19'376,40 a titolo di spese di trasporto (134 km x 0.60 fr. x
241 giorni). Argomenta di non potersi servire del mezzo pubblico, per recarsi
ad Airolo, dovendo iniziare il lavoro già alle 6,50, prima dell'arrivo del
primo treno da __________. Se egli impiegasse il treno per raggiungere
__________ alla mattina, ritarderebbe pertanto la partenza verso la __________
__________ di tutto il gruppo di colleghi. Il ricorrente fa pure notare che nei
periodi fiscali precedenti gli è sempre stata concessa la deduzione per l'uso
del mezzo privato.
-
4.1.
Sia secondo l'art. 25 cpv.
1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili
sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio
dell'attività professionale.
Tra gli altri costi e
spese che non possono essere dedotti la legge annovera espressamente le spese
di formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b
LIFD).
4.2.
Per le spese professionali
secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT-1994 sono stabilite
deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
4.3.
Sono considerate spese
di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di
domicilio a quello in cui lavora. Per l'uso di mezzi pubblici la deduzione
corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE dell’8
novembre 1994). Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una
motoleggera la spese deducibile è al massimo di fr. 600.-- l'anno (art. 3 cpv.
1 lett. b DE dell’8 novembre 1994). Infine, per l'uso di una
motocicletta o di un'automobile privata, la spese deducibile corrisponde a
quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE dell’8
novembre 1994). Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se
il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole
dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino
a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a
60 cts per le automobili (art. 3 cpv. DE dell’8 novembre 1994). La deduzione
per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare
quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 11.-- al giorno
o di fr. 2’400 all’anno (art. 3 cpv. 3 DE dell’8 novembre 1994).
Anche per l’IFD è deducibile
la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a
quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese
professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del
10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5
cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo
di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne
faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo
l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo
1995-95: fr. 600.-- all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km
per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile). La deduzione
chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla
deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2a
frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
4.4.
Sono considerate spese
supplementari per doppia economia domestica quella causate al contribuente
quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa
deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di
domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività professionale,
la pausa per i pasti è tale da non per-mettere al contribuente di rientrare a
domicilio (art. 4 cpv. 1 DE concernente l'imposizione delle persone fisiche
dell’8 novembre 1994).
La deduzione massima per
spese di doppia economia domestica è stabilita in fr. 2'400.-- l'anno, se i
pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (art. 4 cpv. 2 lett.
a DE dell’8 novembre 1994), rispettivamente in fr. 4'800.-- se il contribuente
soggiorna regolarmente al luogo di lavoro rientrando soltanto la fine settimana
(art. 4 cpv. 2 lett. b DE dell’8 novembre 1994).
Per l’IFD le spese
supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il
contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il
luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché
la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a Ordinanza del
10 febbraio 1993). Per il periodo 1995-95 la deduzione massima è di fr.
2’400.-- all’anno (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993).
4.5.
In linea di principio, il
contribuente che abita durante la settimana nel luogo in cui lavora e trascorre
il fine settimana e le vacanze regolarmente nel domicilio della sua famiglia
(il c.d. “Wochenaufenthalter”) ha diritto di dedurre costi che è
costretto a sopportare, se non gli è possibile il quotidiano rientro al
domicilio (Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I,
Basilea 1982, p. 688; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum
Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 328; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten
nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a ediz., Zurigo 1991,
p. 106; CDT n. 300 del 31 dicembre 1993, in RDAT I–1994 n. 4t p.
318). Per le spese supplementari causate dai pasti presi fuori casa sono
fissate deduzioni forfettarie ed è esclusa la giustificazione di spese più
elevate (art. 9 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993); per le spese supplementari
causate dall’alloggio possono essere dedotte le spese per una camera,
conformemente alle pigioni usuali nel luogo di soggiorno (art. 9 cpv. 3
Ordinanza cit.). A titolo di spese di trasporto sono deducibili le spese per il
rientro regolare al domicilio fiscale nonché quelle per il trasporto dalla
propria abitazione al luogo di lavoro (art. 9 cpv. 4 Ordinanza cit.).
- 5.1.
Per meglio chiarire le
particolarità della fattispecie, la Camera di diritto tributario si è rivolta
al datore di lavoro del ricorrente, cioè al __________ del __________ della
__________ delle __________ __________ __________ __________.
Con lettera del 10
dicembre 1996, il __________ __________. __________ -Campagna ha precisato
quanto segue:
• in
primo luogo, che il signor __________ ha beneficiato della camera presso la
__________ __________ __________ di __________ dal 1° gennaio 1991 al 31
ottobre 1994, quando vi ha rinunciato «per motivi personali»;
• in
secondo luogo, che luogo di servizio del ricorrente è stato, durante tutto il
periodo di computo, __________;
• infine,
che l’orario di lavoro del ricorrente è flessibile, cosa che gli consente di iniziare
l’attività anche dopo l’arrivo del treno delle 6.56 da __________.
5.2.
Alla luce di questi nuovi
accertamenti, è dunque evidente che la richiesta del ricorrente di beneficiare
della deduzione per il trasporto con il mezzo privato è del tutto destituita di
fondamento. Il ricorrente ha invece diritto alla deduzione della spesa per il
soggiorno al luogo di lavoro, pari a fr. 4’800.– per i pasti e fr. 1’200.– per
la camera. A tali spese si aggiunge quella per il trasporto settimanale dal
domicilio al luogo di lavoro, per il quale appare del tutto idoneo l’impiego
della ferrovia, in considerazione della breve distanza fra la stazione di
__________ ed il luogo di servizio. Per tali costi si ammette una deduzione di
ulteriori fr. 2’000.–, oltremodo generosa se si pensa alla possibilità di
usufruire di abbonamenti e biglietti per più corse.
- La decisione
impugnata è conseguentemente riformata a favore del contribuente nella misura
di soli fr. 300.– di deduzione in più. La tassa di giustizia e le spese processuali
sono perciò prevalentemente a carico del ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 24 maggio 1996 è riformata nel senso
che la deduzione per spese di trasporto è ridotta da fr. 6’500.– a fr. 2’000.–
e quella per spese di doppia economia domestica è elevata da fr. 1’200.– a fr.
6’000.–.
- Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 600.–
sono a carico del ricorrente nella misura di cinque sesti (fr. 500.–).
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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