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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1996.147
Data decisione, Autorità:
22.08.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00147
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 22 luglio 1996
in
materia di: IC/IFD 93/94
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
rappr.
da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Con decisione su
reclamo dell' 8 luglio 1996 l' Ufficio di tassazione, dopo aver sentito il
patrocinatore del contribuente il 10 giugno 1996, acconsentiva a stralciare il
reddito d'altra fonte di fr. 25'000.--, che era stato aggiunto agli elementi di
reddito dichiarati nella tassazione notificata il 27 febbraio 1995. Le
spiegazioni fornite evidenziavano infatti una disponibilità finanziaria nel
biennio di computo, sufficiente per far fronte al fabbisogno.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso i coniugi __________, sempre assistiti dalla __________
__________ __________, lamentano la mancata deduzione dal reddito imponibile
dei contributi AVS/AI pagati nel periodo di computo.
Invitati da questa Camera
a produrre la prova, in data 30 luglio 1996 hanno prodotto nove conteggi
riguardanti i contributi degli anni 1991 e 1992.
- 3.1.
Secondo l'art. 33 LT il
reddito di un contribuente deve corrispondere almeno al tenore di vita suo e
delle persone al cui sostentamento provvede. Tocca al contribuente provare come
egli abbia sopperito alle spese determinate dal suo tenore di vita facendo capo
al consumo di redditi non imponibili o di sostanza (art. 33 cpv. 2 LT). Questa
Camera, per costante giurisprudenza, ha quindi sempre considerato legittimo
integrare i redditi dichiarati dal contribuente con un reddito d'altra fonte
fino a un valore che corrisponda al suo tenore di vita, nel caso in cui i
redditi dichiarati apparissero manifestamente insufficienti al mantenimento del
contribuente e della sua famiglia (CDT n. 67 del 22 febbraio 1983
in re R.; CDT n. 105 del 19 aprile 1983 in re Z.).
3.2.
Dagli atti dell'incarto
risulta in effetti che nel calcolo del dispendio si è tenuto conto di
contributi AVS/AI pagati negli anni di computo 1991-92 per un ammontare complessivo
di fr. 9'200.--, ma che essi non sono stati dedotti per mancanza della prova
del pagamento.
In sede di ricorso, su
richiesta della Camera, è finalmente stata prodotta la prova dei contributi
pagati negli anni di computo. Si giustifica pertanto di concedere la deduzione
nella misura chiesta dai ricorrenti e considerata nel calcolo del dispendio,
vale a dire in ragione di fr. 4'603.-- di media annua.
- Secondo l'art. 231
cpv. 2 LT 1994, applicabile alla fattispecie in virtù della norma transitoria dell'art.
317 LT 1994, e non diversamente da quanto precedentemente previsto dall'art.
185 cpv. 2 LT 1976, spese e tassa di giustizia possono essere poste interamente
o parzialmente a carico del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli
obblighi, che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella
procedura di tassazione o di reclamo.
È pacifico, come si evince
d'altronde dal ricorso, che il presente gravame è stato occasionato dai
ricorrenti medesimi, segnatamente dall'aver omesso di sollevare la questione
già in sede di reclamo e ancor più dal non aver prodotto prove, se non dietro
sollecitazione di questa Camera. Spese e tassa di giustizia vanno quindi messe
a loro carico.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo dell' 8 luglio 1996 è riformata nel senso
che è ammessa la deduzione per contributi AVS/AI nella misura di fr. 4'603.--
di media annua.
- Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico dei ricorrenti
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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