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Numero d'incarto:
80.1996.148
Data decisione, Autorità:
11.10.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00148
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 22 luglio 1996
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella dichiarazione
d’imposta IC/IFD 1995-96 il contribuente, nato nel 1927, ha dichiarato d’aver
ricevuto nel periodo di computo una rendita AVS per un importo pari a fr.
16’200.-- di media; sua moglie __________, nata nel 1950, ha dal canto suo
dichiarato un reddito aziendale derivante dalla gestione dell’esercizio pubblico
situato all’interno del Centro __________ di __________ di fr. 21’577.-- di
media annua.
L’ Ufficio di tassazione,
dopo aver esaminato la documentazione contabile prodotta alla luce del
dispendio della famiglia nel biennio di computo 1993-94, rivalutava il reddito
aziendale a fr. 48’000.-- di media annua, cui aggiungeva un reddito d’altra
fonte di fr 10’000.-- in media (cfr. notifica della tassazione del 30 ottobre
1995). A seguito del reclamo presentato dai coniugi __________, l’ Ufficio di
tassazione riduceva il reddito aziendale a fr. 40’000.-- di media annua e
stralciava il reddito d’altra fonte. L’UT poteva infatti accertare una maggiore
disponibilità nel biennio di computo, poiché l’importo complessivo delle prestazioni
sociali ricevute dal marito ammontava in realtà a fr. 26’316.-- di media annua
invece che a soli fr. 16’200.-- (cfr. decisione su reclamo del 15 luglio 1996).
-
Con il presente,
tempestivo ricorso i coniugi __________ contestano nuovamente la rivalutazione
del reddito aziendale effettuata dall’ Ufficio di tassazione, facendo rilevare
la particolarità dell’esercizio pubblico gestito dalla moglie e la forte
contrazione del lavoro, nel corso del 1995, dovuta al cambiamento di destinazione
(Centro universitario), che il Municipio di Lugano ha inteso conferire al
Centro __________. Protestano inoltre per l’imposizione della rendita Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale, già imposta in Italia.
-
Reddito aziendale -
dispendio
3.1.
Sia secondo l'art. 130
cpv. 2 LIFD sia secondo l'art. 204 cpv. 2 LT 1994 l' autorità di tassazione
segue la tassazione d'ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il
contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali
oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per
mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti
sperimentali, dell'evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
Le citate norme riprendono
in sostanza la normativa dell' 33 LT 1976, per il quale il reddito di un
contribuente doveva corrispondere almeno al tenore di vita suo e delle persone
al cui sostentamento provvedeva. Toccava quindi al contribuente provare come
egli avesse sopperito alle spese determinate dal suo tenore di vita facendo
capo al consumo di redditi non imponibili o di sostanza (art. 33 cpv. 2 LT
1976).
Nel contesto
dell'applicazione della suddetta normativa, questa Camera aveva sempre
considerato legittimo, per costante giurisprudenza, integrare i redditi
dichiarati dal contribuente con un reddito d'altra fonte fino a un valore che
corrispondesse al suo tenore di vita, nel caso in cui i redditi dichiarati
fossero apparsi manifestamente insufficienti al mantenimento del contribuente e
della sua famiglia (cfr. CDT n. 67 del 22 febbraio 1983 in re R.;
CDT n. 105 del 19 aprile 1983 in re Z.).
Tale giurisprudenza deve
continuare a essere applicata, data la continuità normativa, anche sotto
l'imperio della LIFD e della nuova LT (cfr. Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 416; Ryser/Rolli,
Précis de droit fiscal suisse, Berna 1994, p. 398 s.).
3.2.
La documentazione
contabile fornita dal ricorrente non consente di trarre conclusioni precise sul
reddito aziendale. Basti pensare, come rilevato dall’ Ufficio di tassazione,
che per il 1993 manca il dettaglio degli acquisti e che nel conto
dell’esercizio 1994 figurano oltre a spese per il personale per fr. 37’430.--
non meglio precisate spese giornaliere per ben fr. 51’310.--.
Non mette comunque conto
approfondire ulteriormente tali elementi, poiché, indipendentemente da queste
considerazioni, il raffronto delle entrate a disposizione dei contribuenti nel
biennio di computo con le uscite di quel periodo mette in evidenza una non
trascurabile mancanza di disponibilità finanziarie, che giustificano una rivalutazione
del reddito aziendale.
A fronte di entrate nel
biennio di complessivi fr. 95’785.-- (fr. 38’244.-- di rendite AVS; fr.
14’387.-- di prestazioni dell’INPS e fr. 43’154.-- di reddito aziendale) stanno
uscite per fr. 61’958.-- (fr. 2’864.-- di affitto; fr. 8’372.-- di interessi
passivi; fr. 14’400.-- per premi all’assicurazione contro le malattie; fr.
1’209.-- di imposte effettivamente solute; fr. 11’113.-- di ammortamento debiti),
senza considerare il necessario per vivere di una famiglia di quattro persone.
Soltanto aggiungendo il minimo vitale per una famiglia di quattro persone, pari
a fr. 52’080.-- per due anni, si hanno spese per fr. 114’038.--, superiori
dunque alla disponibilità finanziaria del biennio.
Se poi si tiene conto
delle spese accessorie alla locazione e con estrema moderazione di altre spese
per tempo libero, ben si può concludere, usando estrema prudenza, che la
mancanza di disponibilità sia superiore in due anni a fr. 18’253.--, vale a
dire alla disponibilità minima accertata secondo i criteri validi in materia di
esecuzione e fallimenti.
In linea di principio, la
decisione dell’ Ufficio di tassazione appare senz’altro giustificata. Dando
prova di estrema prudenza si giustifica una ripresa sul reddito aziendale
dichiarato di fr. 21’577.-- di media annua, in modo tale da di fissarlo in fr.
36’000.-- di media annua.
- Imponibilità della
rendita INPS
A torto il ricorrente
lamenta che la pensione erogata dall' INPS gli sia imposta in Svizzera. Le
pensioni dell' INPS rientrano infatti tra i cosiddetti "altri
redditi", la cui imposizione è disciplinata dalla Convenzione italo-svizzera
sulla doppia imposizione, segnatamente dall' art. 21. Questa norma prevede che
detti elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne
sia la provenienza, sono imponibili soltanto in questo Stato, ossia nello Stato
di residenza (cfr. Ménétrey, Convenzione italo-svizzera sulla
doppia imposizione, in Masshardt/Tatti, Imposta federale diretta, Lugano
1985, p. 612).
Su questo punto il ricorso
deve pertanto essere disatteso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza la decisione su reclamo del 15 luglio 1996 è riformata nel senso
che il reddito aziendale è stabilito in fr. 36’000.-- di media annua.
§§ Gli
atti del procedimento sono retrocessi all’ Ufficio di tassazione per
l’emissione di nuovi conteggi.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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