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Numero d'incarto:
80.1996.166
Data decisione, Autorità:
11.10.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00166
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 12 agosto 1996
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
____________________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________, domiciliato a __________, svolge l'attività di pittore alle
dipendenze dell'impresa di pittura __________ __________ __________ di
__________.
Nella dichiarazione
fiscale 1995-96, il contribuente chiedeva, fra l'altro, la deduzione di fr.
3'960.– all'anno per spese di trasporto con il mezzo privato.
Notificandogli la
tassazione IC/IFD 1995-96, con decisione del 29 marzo 1996, l'Ufficio di
tassazione di Mendrisio negava la deduzione in questione, ritenendo che non ne
fossero dati i requisiti.
Il contribuente impugnava
la decisione con reclamo del 28 aprile 1996, argomentando di doversi spostare,
per il proprio lavoro, in varie località del Cantone, fino a Bellinzona.
L'Ufficio di tassazione
respingeva il gravame con decisione del 15 luglio 1996, in cui confermava di
non poter ammettere la deduzione delle spese di trasporto, data la coincidenza
fra domicilio e sede dell'impresa di pittura. Aggiungeva che le spese per il
trasporto dalla sede della ditta ai vari cantieri non potevano essere prese in
considerazione, non essendo a carico del lavoratore bensì del datore di lavoro.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ripropone la
richiesta di poter dedurre dal proprio reddito le spese di trasporto. Contesta
l'affermazione dell'autorità fiscale, secondo cui le spese per recarsi ai
singoli cantieri di lavoro sarebbero a carico del datore di lavoro; al contrario,
egli ed i suoi collegi sarebbero obbligati a raggiungere i luoghi di lavoro mediante
la propria automobile privata.
-
3.1.
Sia secondo l'art. 25 cpv.
1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili
sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio
dell'attività professionale.
Tra gli altri costi e
spese che non possono essere dedotti, rientrano in particolare le spese di
formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b
LIFD).
3.2.
Per le spese professionali
secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT-1994 sono
stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
3.3.
Sono considerate spese
di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di
domicilio a quello in cui lavora.
3.3.1.
Per l'uso di mezzi
pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a
DE dell'8 novembre 1994).Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una
motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.– l'anno (art. 3 cpv. 1
lett. b DE dell'8 novembre 1994). Infine, per l'uso di una motocicletta
o di un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a quella del mezzo
pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE dell'8 novembre 1994).
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente
non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina
fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km
per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le
automobili (art. 3 cpv. DE dell'8 novembre 1994). La deduzione per il tragitto
di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima
ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 11.– al giorno o di fr. 2’400
all’anno (art. 3 cpv. 3 DE dell'8 novembre 1994).
3.3.2.
Anche per l’IFD è
deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di
domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle
spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente,
del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art.
5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un
mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il
contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese
effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente
aggiornata (per il periodo 1995-96: fr. 600.– all’anno per la bicicletta e il
motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per
l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a
mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa
(art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
3.3.3.
La questione di sapere se
accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o quella per l'uso dei mezzi
pubblici va risolta secondo il criterio dell'idoneità: l'uso del veicolo
non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più
adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere
che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c'è diretta
comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia
obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33
p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2. ediz., vol. I, p.
682/83).
- 4.1.
Il ricorrente è dipendente
di un'impresa di pulizia con sede nello stesso comune ove egli è domiciliato.
In applicazione dei princìpi enunciati, non può entrare in considerazione
alcuna deduzione per spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro.
Non possono essere dedotti
d'altronde i costi che il contribuente deve affrontare per spostarsi, su ordine
del datore di lavoro, dalla sede della ditta ai vari cantieri dei committenti.
4.2.
Non va infatti dimenticato
che il codice delle obbligazioni prevede espressamente che il datore di lavoro
debba rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione
del lavoro (art. 327a CO). Tale rimborso non rientra nel salario del
lavoro, poiché non rappresenta una controprestazione per le prestazioni del
lavoratore, bensì un compenso di spese che il lavoratore ha sostenuto
nell'interesse del datore di lavoro (cfr. Rehbinder, Der Arbeitsvertrag,
in Berner Kommentar, Berna 1985, p. 393; inoltre Rehbinder, Schweizerisches
Arbeitsrecht, 12a ediz., Berna 1995, p. 100 s.). Ebbene, lo stesso
diritto privato definisce necessarie, ai fini dell'applicazione della norma in
questione, solo quelle spese che sono in relazione diretta ed immediata con
l'esecuzione del lavoro (p. es., spese postali e telefoniche, colazioni
d'affari). Quanto alle spese di trasferta, rientrano fra quelle necessarie solo
gli spostamenti a destinazione di luoghi di lavoro esterni; essi sono luoghi di
lavoro distinti dallo stabilimento ed in cui il lavoratore si trattiene per
prestarvi lavoro, senza che vi abbia il domicilio o la dimora (Rehbinder,
Der Arbeitsvertrag, cit., p. 397; inoltre CDT n.122 del 23 giugno
1994 in re P.J., consid. 3.4).
Il codice delle
obbligazioni stabilisce, a tale proposito, che se il lavoratore, d'intesa con
il datore di lavoro, si serve per il suo lavoro di un veicolo a motore, ha
diritto al rimborso delle spese correnti d'esercizio e di manutenzione, nella
misura in cui il veicolo è adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 1
CO). Se è lo stesso lavoratore a mettere a disposizione il veicolo a motore,
gli devono essere rimborsati anche le tasse pubbliche sul veicolo, i premi
dell'assicurazione per la responsabilità civile e un'equa indennità per l'usura
del veicolo, sempre nella misura in cui questo è adoperato per il lavoro (art.
327b cpv. 2 CO; Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, cit., pp.
401-405).
4.3.
Ne consegue che le
considerazioni contenute nel ricorso, in merito alla necessità di frequenti
spostamenti in varie località del Sottoceneri e talora anche del Sopraceneri,
sono irrilevanti. Le relative spese sono infatti a carico del datore di lavoro,
come detto, per espressa volontà del legislatore. Il lavoratore cui tali costi
non fossero rimborsati potrebbe promuovere un'azione giudiziaria per ottenere
quanto gli spetta.
Laddove poi il ricorrente
si addentra in argomentazioni, senz'altro pertinenti, circa la «grave crisi
economica e finanziaria e le difficili condizioni di lavoro...» che «non
consentono al datore di lavoro il rimborso di spese e trasferte», per
concludere che «con gli altri compagni di lavoro siamo ben contenti di lavorare
in queste condizioni» ci si potrebbe chiedere se egli si pronunci da operaio o da
datore di lavoro di se stesso. Si evince infatti dagli atti che egli stesso ed
il padre __________ detengono parte delle azioni dell'impresa di pittura
__________ __________ __________ (il pacchetto di maggioranza è stato
sottoscritto da una __________ con sede a __________).
- Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico
del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso
entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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