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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1996.223
Data decisione, Autorità:
13.01.1997, CDT
Incarto n.
80.96.00223
Lugano
13 gennaio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 25 novembre 1996
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Nella tassazione
IC/IFD 1995-96 l’ Ufficio di tassazione ha esposto a __________ un valore di
stima per il rustico di __________ di fr. 51’708.-- ed ha determinato il relativo
valore locativo in fr. 2’500.-- di media annua. Ha inoltre stralciato la
deduzione di fr. 6’000.-- per persona bisognosa a carico chiesta dal
contribuente (cfr. notifica di tassazione del 14 ottobre 1996). In sede di
reclamo l’UT ha poi prudenzialmente ridotto il valore locativo a soli fr.
1’500.-- di media annua e ha motivato lo stralcio della deduzione per persone
bisognose a carico osservando che il figlio del contribuente è al beneficio di
una rendita AI di fr. 15’036.-- all’anno (cfr. decisione su reclamo del 18 novembre
1996).
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ chiede, da un lato, la riduzione del valore del
rustico di __________ a fr. 2’308.--, cioè al valore di stima in vigore il 1°
gennaio 1995. Ripropone inoltre la deduzione per il figlio a carico,
argomentando che non è autosufficiente e che l’impegno che deve profondere
nella sua gestione lo confronta con un dispendio di tempo e di denaro superiore
alla deduzione fiscale prevista.
-
Valore della
sostanza immobiliare di __________
3.1
Come per il passato, anche
vigente la nuova LT del 1994, la sostanza imponibile è calcolata sulla consistenza
patrimoniale all’inizio del periodo fiscale (art. 54 LT), vale a dire, per il
periodo fiscale 1995-96, al 1° gennaio 1995. Sempre come per il passato, gli
immobili non agricoli e i loro accessori sono imposti per il valore di stima
ufficiale (art. 42 cpv. 1 LT).
3.2
La giurisprudenza di
questa Camera ha avuto modo di osservare che occorre, entro i limiti del
possibile, sempre attendere i nuovi valori di perequazione prima di emettere la
tassazione o evadere dei reclami, ammettendo in simili casi l'applicazione
retroattiva al 1° gennaio delle stime, effettuate posteriormente, di edifici
terminati prima dell'inizio del periodo fiscale (Rep. 1966 p. 153
s.; CCR n. E 820 del 12 gennaio 1964e n. E 1515 del 10 gennaio
1966; recentemente ancora CDT n. 382 del 31.12.1990 in re Ru.).
In altre parole, questa
Camera ha ammesso che il valore di stima, ancorché fissato posteriormente
all'inizio del periodo fiscale, esplichi effetto retroattivo all'inizio del
periodo fiscale, se a quell'epoca l'immobile era già terminato e stato dichiarato
abitabile dall'autorità competente (CDT n. 382 del 31.12.1990 in
re Ru.).
3.3
Per la decisione relativa
al caso in esame, la questione di sapere se la citata giurisprudenza debba
valere anche vigente la nuova LT può essere lasciata insoluta.
In effetti, anche
considerando, come ha fatto l’UT, la nuova stima, la sostanza netta del
contribuente (fr. 16’681.--) non raggiunge il minimo imponibile.
Né nell’una né nell’altra
ipotesi è comunque dovuta l’imposta cantonale sulla sostanza.
- Deduzione per
figli
4.1
Gli articoli 35 cpv. 1
LIFD e 34 cpv. 1 LT 1994 prevedono la deducibilità dal reddito netto di un
importo di 4'700 franchi per l'IFD e di 6'000 franchi per l'imposta cantonale,
per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età,
al cui sostentamento il contribuente provvede. Gli articoli 35 cpv. 2 LIFD e 34
cpv. 3 LT precisano che tale deduzione è stabilita "secondo la situazione
all'inizio del periodo fiscale".
4.2
All' inizio del periodo
fiscale, vale a dire il 1° gennaio 1995, il figlio del ricorrente, da anni
portatore di un'affezione psichica maggiore, era a beneficio di una rendita
d'invalidità. Non erano quindi manifestamente date le condizioni della suddetta
deduzione.
Così stando le cose, si pone
nondimeno il problema della deduzione per persone bisognose a carico.
- Deduzione per
persone bisognose a carico
5.1
Gli articoli 35 cpv. 1
LIFD e 34 cpv. 1 LT 1994 prevedono la deducibilità dal reddito netto di un
importo di 4'700 franchi per l'IFD e di 6'000 franchi per l'imposta cantonale,
per ogni persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare un'attività
lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto
uguagli almeno l'importo della deduzione. La deduzione non è ammessa per il
coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la
lettera a.
5.2
Oltre al requisito della
parziale o totale incapacità di esercitare un'attività lucrativa, la legge
subordina, in sintonia con la precedente prassi, la concessione della deduzione
all'ulteriore condizione che la persona assistita non disponga di un reddito e
di una sostanza sufficienti a provvedere al proprio mantenimento e che abbisogni
perciò di un aiuto economico che raggiunga almeno l'entità della deduzione (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 149; Circolare
n. 1 dell' Amministrazione federale delle contribuzioni del 14 luglio 1988, p.
3; Circolare n. 18 della Divisione cantonale delle contribuzioni
del 16 gennaio 1995, p. 2; inoltre CDT n.
..__________ del 15 settembre 1995 in re P. B.).
5.3
Come rilevato dall'
Ufficio di tassazione nella contestata decisione su reclamo, il figlio del
ricorrente beneficia di una rendita AI di fr. 15'036.-- all'anno.
Questa Camera non può che
convenire con l'argomentazione addotta dall' Ufficio di tassazione.
Non va d'altronde
dimenticato che i titolari di una rendita AI, se in condizioni di particolare
bisogno, possono richiedere l'erogazione della prestazione complementare (art.
2 LPC). Nella misura in cui adempiano le condizioni della grande invalidità,
possono inoltre beneficiare del relativo assegno (art. 42 LAI).
Nel suo ricorso il
ricorrente si limita per altro ad asserire un dispendio di tempo e di denaro
che supererebbe senz'altro la deduzione fiscale. Al riguardo egli non fornisce
altra prova se non quella costituita dal certificato rilasciatogli dal medico
curante, dal quale risulta la necessità di una costante e impegnativa presa a
carico, ma non di un onere finanziario pari almeno all'importo della deduzione,
che ecceda la rendita d'invalidità di cui dispone il figlio.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è respinto.
2 Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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