AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1996.225
Data decisione, Autorità:
20.02.1997, CDT
Incarto n.
80.96.00225
Lugano
20 febbraio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 3 dicembre 1996
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________,
rappr.
da: __________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella dichiarazione
d’imposta IC/IFD 1995-96 __________, di professione contabile presso lo Studio
d’ingegneria __________ e segretario a tempo parziale del Patriziato di
__________, ha chiesto tra l’altro la deduzione dei premi per l’assicurazione malattia
in caso di perdita di guadagno, di un importo di fr. 6’000.-- per l’uso di un
locale della propria abitazione a scopo professionale e di fr. 930.-- a titolo
di liberalità.
L’ Ufficio di tassazione
ha invece negato al contribuente le suddette deduzioni (cfr. notifica di
tassazione del 28 giugno 1996), confermando la propria decisione in sede di
reclamo con decisione del 25 novembre 1996, in cui vengono esposte le ragioni
del rifiuto delle suddette detrazioni.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ chiede di poter beneficiare delle suddette
deduzioni. Degli argomenti ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.
-
Deduzione dei premi
all’assicurazione malattia per perdita di guadagno
Secondo il ricorrente,
l'autorità fiscale avrebbe dovuto dedurre dal suo reddito del lavoro, oltre ai
contributi versati alle assicurazioni vecchiaia e superstiti (AVS), invalidità
(AI), indennità per perdita di guadagno (IPG), disoccupazione (AD), infortuni
(AINP), anche quelli versati ad un'assicurazione per la perdita di guadagno in
caso di malattia.
3.1.
A norma degli articoli 32
cpv. 1 della Legge Tributaria (LT) e 33 cpv. 1 della Legge federale
sull'imposta federale diretta (LIFD), dalla totalità dei proventi sono deducibili
fra l'altro:
d) i
versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire
diritti alle prestazioni dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità,
nonché delle istituzioni di previdenza professionale;
e) i
versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme
riconosciute della previdenza individuale vincolata;
f) i
premi e i contributi versati per le indennità per la perdita di guadagno, per
l'assicurazione contro la disoccupazione e per l'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni.
3.2.
I contributi alle
assicurazioni AVS/AI/IPG/AD/AINP (lettere d e f) si riferiscono a
quello che, nel sistema svizzero delle assicura-zioni sociali, viene definito
come 1° Pilastro previdenziale. Ac-canto a tali contributi la lettera d prevede
altresì la deducibilità di tutti i versamenti per acquisire il diritto a
prestazioni di istituzioni di previdenza professionale (2° Pilastro).
Inoltre, la lettera e
aggiunge ai precedenti anche i versamenti, premi e contributi per acquisire
diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata
(3° Pilastro A); diversamente dal 2° Pilastro, la deducibilità dei contributi
al 3° Pilastro A è quantitativamente limitata.
3.3.
In tutti i casi in cui il
lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, il datore di lavoro deve
pagargli per un tempo limitato il salario (art. 324a cpv. 1 CO). Si tratta
della rimunerazione che il lavoratore avrebbe ricevuto se non fosse stato
impedito di lavorare durante tale lasso di tempo. L'obbligo di pagare il
salario non è tuttavia assoluto, quale che sia la durata dell'incapacità lavorativa;
invece, il lasso di tempo durante il quale il datore di lavoro deve pagare il
salario integrale varia in funzione della durata dei rapporti di lavoro.
Il cpv. 4 dell'art. 324a
CO consente di prevedere per iscritto accordi derogatori; in particolare, si
può convenire di affiliare i lavoratori a un sistema di assicurazione che copra
la perdita di guadagno in caso di malattia e invalidità. Numerose convenzioni
collettive di lavoro hanno fatto uso di tale facoltà ed organizzano
imperativamente l'affiliazione dei lavoratori ad assicurazioni collettive che
coprono la perdita di guadagno, secondo le disposizioni imposte dalla
convenzione collettiva di lavoro. Altri settori, non soggetti a disciplina
convenzionale, concludono pure assicurazioni collettive per i loro dipendenti.
In simili casi, l'affiliazione, la designazione dell'assicurazione, la natura e
l'estensione delle prestazioni, nonché l'ammontare e la ripartizione dei
contributi devono figurare in un accordo scritto, firmato dal lavoratore, o in
un allegato che accompagna il contratto di lavoro. La sostituzione dell'obbligo
legale di pagare il salario con una copertura assicurativa giova sia al datore
di lavoro, che può preventivare esattamente gli oneri dovuti alle assenze per
malattia, sia al lavoratore, che può cambiare lavoro senza perdere i vantaggi legati
all'anzianità e può affrontare senza problemi impedimenti lavorativi ripetuti o
prolungati (Brunner/Büh-ler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2a
ediz., Losanna 1996, p. 78 s.; v. anche Rehbinder, Der Arbeitsvertrag,
in: Berner Kommentar, Berna 1985, p.350 ss.; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag,
2a ediz., Berna/Stoccarda/Vienna 1996, p. 164 ss.).
Il sistema messo in
funzione dall'assicurazione per la perdita di guadagno deve accordare
prestazioni almeno equivalenti a quelle derivanti dall'obbligo del datore di
lavoro di pagare il salario. Per valutare l'equivalenza, si considerano: la
percentuale rappresentata dall'indennità giornaliera in rapporto al salario, la
quota di contributi a carico del lavoratore e la durata delle prestazioni
dell'assicurazione (sull'equivalenza, cfr. Brunner/Büh-ler/Waeber, op.
cit., p. 79; Rehbinder, op. cit., p. 352 ss.).
Assicurazioni equivalenti
ai sensi dell'art. 324a cpv. 4 CO sono possibili solo in ambiti non coperti
dalle assicurazioni sociali obbligatorie. Infatti, l'art. 324b CO disciplina i
casi di impedimento lavorativo per i quali il datore di lavoro è prosciolto
dall'obbligo di pagare il salario perché il lavoratore è assoggettato obbligatoriamente
ad un'assicurazione sociale. In simili casi, il lavoratore vanta infatti
pretese fondate sul diritto pubblico. Le assicurazioni rientranti in questa
casistica eccezionale sono: l'assicurazione infortuni, l'indennità di perdita
di guadagno e l'assicurazione militare (Brunner/Bühler/Waeber, op. cit.,
p. 82; Brühwiler, op. cit., p. 169). Da questa disposizione di
coordinamento fra diritto del lavoro e diritto delle assicurazioni sociali si
evince che assicurazioni equivalenti ai sensi dell'art. 324a cpv. 4 CO possono
essere concluse, alla luce dell'attuale legislazione sulle assicurazioni
sociali, solo in forma di assicurazioni per malattia che coprono il rischio
rappresentato da impedimenti lavorativi dovuti a malattia (Brühwiler,
op. cit., p. 164).
3.4.
Non può pertanto definirsi
contraria al diritto, come d’altronde già stabilito da questa Camera (cfr.
sentenza CDT n. ..__________ dell' 11 ottobre 1996
in re V.), la decisione dell'autorità fiscale di escludere la deduzione a
titolo di contributi di legge dei premi per l'assicurazione per la perdita di
guadagno a causa di malattia. Come si è visto, quest'ultima assicurazione
rientra infatti nel campo dell'assicurazione malattia.
È appena il caso di
ribadire che l'assicurazione per la perdita di guadagno dovuta a malattia non è
obbligatoria, ma che, al contrario, rappresenta una mera eccezione alla regola,
stabilita dal CO, per cui il datore di lavoro è obbligato a retribuire il lavoratore
impedito senza colpa di lavorare (art. 324a cpv. 4 CO).
3.5.
Nel già citato giudizio dell'
11 ottobre 1996 in re V. questa Camera ha pure avuto modo di esprimersi sulla
presunta disparità di trattamento che verrebbe a crearsi, deducendo i premi all’as-sicurazione
malattia per l’indennità per perdita di guadagno sotto la voce “premi di
assicurazione”, che conosce un limite massimo di fr. 3’600.-- per le persone
sole, fra quei lavoratori per i quali il datore di lavoro si assume l'intero
pagamento dei premi e quelli che invece sono obbligati a pagare una quota dei
premi stessi.
A tale riguardo va
rilevato che non si tratterebbe certamente di una discriminazione idonea ad
essere sollevata in sede di tassazione. L'eventuale disparità di trattamento si
ripercuoterebbe infatti in primo luogo sulla retribuzione dei lavoratori. Si è
comunque già rilevato in precedenza (v. supra, consid. 3.3.) come la
possibilità di derogare all'obbligo, per il datore di lavoro, di pagare il
salario al lavoratore impedito sia subordinata all'accordo scritto delle parti
ed al criterio dell'equivalenza. Se, nella fattispecie, l'accordo tra il
contribuente e il suo datore di lavoro non rispetti quest'ultimo criterio è una
questione che non può essere sottoposta al giudizio di questa Camera.
3.6.
Né può condurre a diversa
soluzione il riferimento del ricorrente alla sentenza di questa Camera CDT n.
201 del 28 settembre 1993 (cfr. RDAT I-1994 n. 3t), in cui è
stata ammessa la deduzione dei premi all’assicurazione malattia per l’indennità
per perdita di guadagno versati da un indipendente, perché strettamente
connessi con l’attività aziendale.
Il diverso trattamento
fiscale dei premi in questione è infatti riconducibile alla diversa natura dei
redditi da attività dipendente ed indipendente e, di conseguenza, al diverso
fine dell’assicurazione nei due casi. Il reddito imponibile da attività
lucrativa indipendente - in particolare da attività imprenditoriale - è
fondamentalmente composto in altro modo che quello da attività lucrativa
dipendente. In quest'ultimo formano l'oggetto fiscale i redditi da prestazione
contrattuale o pubblico impiego, vale a dire da lavoro (in senso economico),
mentre nel primo l'oggetto fiscale risulta dai redditi di un impiego combinato
di capitale e lavoro (in senso economico), dove non è possibile distinguere
quale parte del reddito provenga dal fattore lavoro e quale dal fattore
capitale. La combinazione di capitale e lavoro dell'imprenditore deve essere
considerata quale unità.
Mentre, pertanto, il
lavoratore dipendente, che si assume una parte dei premi per l’assicurazione in
discorso, mira in tal modo a conseguire una protezione per il caso in cui
dovesse essere impedito senza colpa di lavorare, aldilà di quella tutela che
gli è garantita dallo stesso Codice delle obbligazioni, il lavoratore indipendente
si assicura invece contro i rischi che derivano dalla eventuale perdita di quel
suo particolare reddito proveniente da una combinazione di capitale e lavoro.
- Deduzione per
l’uso di un locale a scopo professionale
4.1.
Il ricorrente chiede
quindi la deduzione di fr. 6’000.– in media annua per l’utilizzazione di una
camera a scopo professionale, in relazione al lavoro accessorio presso il
Patriziato di __________. Sostiene che, pur potendo disporre della sede del
Patriziato, trova più comodo lavorare a casa, anche in considerazione della misura
del tempo che deve dedicare alla sua attività principale presso lo studio
d’architettura __________ e __________.
4.2.
Le nuove norme del diritto
cantonale e del diritto federale riprendono in sostanza la precedente normativa
dell’art. 22bis cpv. 1 lett. a e cpv. 2 DIFD (cfr. Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109).
In merito all’uso
professionale di un locale privato la giurisprudenza ha avuto modo di
stabilire, in linea di principio, che i contribuenti, che possono provare di
dover riservare, a titolo principale e regolare, una stanza del loro
appartamento privato a scopi professionali, possono dedurre separatamente le
spese cagionate dall'uso di questa stanza di lavoro privata. Non entrano in
linea di conto lavori professionali occasionali fatti nell'appartamento
privato, poiché non sono fonte di spese supplementari. In altre parole i locali
devono servire a titolo principale all'esercizio dell'attività lucrativa. Non
possono quindi essere considerate ragioni di comodità che inducono il
contribuente a usare uno o più locali della propria abitazione per lo
svolgimento dell'attività professionale (cfr. sentenza del Tribunale federale
del 23 agosto 1990, in ASA 60 p. 341; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten
nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, Zurigo 1989, p. 105 s.; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, pp. 324-326; inoltre: Circolare
- 26 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, del 22 settembre 1995,
- 4; Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 199).
Concretamente, il
contribuente che chiede la deduzione per l’uso professionale di un locale
privato della propria abitazione, deve provare:
l'esecuzione regolare a casa propria di una parte importante del proprio lavoro
professionale, poiché il suo datore di lavoro non gli mette a disposizione un
locale appropriato;
la disponibilità nel suo appartamento privato, risp. nella sua abitazione usata
in proprio, di un locale particolare utilizzato essenzialmente per scopi
professionali e non privati
(ASA
60 341 ss).
Assenza di un locale
adeguato sul luogo di lavoro, necessità di un locale per l’esercizio della
professione, disponibilità di un locale nella propria abitazione: queste in
sintesi le condizioni che devono essere soddisfatte per avere diritto alla deduzione
(Funk, op. cit., p. 105; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a
ediz., vol. I, Basilea 1982, n. 20 ad art. 22bis cpv. 1, pp. 694-5).
4.3.
Nel presente caso, come
ammette lo stesso ricorrente e come confermato dalla dichiarazione del datore
di lavoro, la ragione per cui i lavori per il Patriziato vengono
prevalentemente svolti al domicilio non deve ricercarsi nella mancata
disponibilità di un locale presso il Patriziato bensì nel disagio che il
contribuente dovrebbe sopportare se fosse obbligato a recarsi presso
quest’ultima sede per ogni singola attività necessaria. Il fatto che egli debba
affrontare una considerevole mole di lavoro per la sua attività principale
quale contabile dello studio d’architettura fa apparire la sua scelta di
lavorare a domicilio per il Patriziato come una rispettabile e condivisibile
opzione dettata da ragioni di comodità.
Mancano allora le
condizioni per la concessione della detrazione richiesta.
- Deduzione delle
liberalità, in materia di IC
5.1.
Ai soli fini dell’imposta
cantonale sul reddito, il ricorrente postula infine la detrazione delle
prestazioni volontarie in contanti alla Catena della Solidarietà ed
all’associazione Terre des Hommes.
5.2.
Per l'art. 33 cpv. 1 lett.
i LIFD, sono dedotte dai proventi le pre-stazioni volontarie in contanti a
persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù
del loro scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità (art. 56 lett. g),
sempre che tali prestazioni siano di almeno 100 franchi e non superino
complessivamente il 10 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di
cui agli articoli 26 a 33.
Una disposizione analoga è
contenuta nella legge cantonale, con due sole differenze: la singola prestazione,
per poter essere dedotta, deve ammontare ad almeno 100 franchi e il limite mas-simo
è fissato non nel 10% del reddito imponibile bensì in 5'000 franchi (art. 32
cpv. 1 lett. h LT 1994).
5.3.
La deduzione in questione,
che rappresenta una delle novità dell'imposta sul reddito disciplinata dalla
legge sull'imposta fe-derale diretta e dalla legge tributaria del 1994, non
rientra nella categoria delle c.d. «deduzioni organiche», cioè di quelle
detra-zioni dei costi connessi con il conseguimento del reddito, che sono
dettate dal principio di capacità contributiva. Si tratta per contro di una
deduzione fondata su considerazioni di carattere extrafiscale, in particolare
di politica sociale (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, Zurigo
1992, p. 212; Höhn, Steuerrecht, 7a ediz.,
Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 192).
5.4.
Come si evince dalla
lettera delle norme applicabili, occorre, in primo luogo che le persone
giuridiche che beneficiano delle libe-ralità della persona fisica che chiede la
deduzione godano del-l'esenzione dall'imposta delle persone giuridiche. A tal
fine, la Divisione delle contribuzioni ha allestito un'apposita lista degli
enti esenti ex art. 65 lett. f LT, al 1° gennaio 1995. Poiché
tale elenco contiene però le sole persone giuridiche dichiarate esenti
dall'autorità fiscale ticinese, per il fatto di avere sede nel Cantone, è stato
preparato, dalla Conferenza dei funzionari fiscali di Stato, un ulteriore
elenco delle persone giuridiche con sede in Svizzera, che beneficiano dell'esenzione
dall'imposta federale diretta per il fatto di perseguire scopi pubblici o di
pubblica utilità.
In secondo luogo, si
richiede che l'esenzione sia data per il fatto che tale persona giuridica
persegue fini pubblici o di pubblica utilità e non per esempio fini di culto.
La possibilità, per le persone fisiche, di chiedere la deduzione delle
liberalità dai propri redditi è infatti limitata ai versamenti a favore delle «persone
giuridiche... che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico
o di esclusiva pubblica utilità», tanto è vero che le stesse disposizioni
legali rinviano poi, per la delimitazione delle persone giuridiche in
questione, agli articoli 56 lett. g LIFD e 65 lett. f LT. Queste
norme prevedono appunto l'esenzione dall'imposta delle persone giuridiche che
perseguono uno scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità. Ne consegue, chiaramente,
che la stessa deducibilità delle devoluzioni effettuate dalle persone fisiche
non è data quando il beneficiario rientri in un'altra categoria di soggetti
esenti dall'imposta sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche; così,
non sono deducibili, p. es., le liberalità a favore della Chiesa cattolica, cui
la stessa Costituzione cantonale riconosce la personalità giuridica di diritto
pubblico e che è dunque esente in virtù dell'art. 65 lett. c LT 1994
(sui presupposti per la deduzione delle liberalità, cfr. anche la recente
risposta n. 5708 del 5 novembre 1996 del Consiglio di Stato all’interrogazione
del 22 settembre 1996 dell’on. Giorgio Zappa).
5.5.
L’autorità fiscale ha
negato la deduzione delle liberalità a favore di __________, per il fatto che
le singole prestazioni sono inferiori all’importo di fr. 100.–, limite
stabilito dalla legge cantonale. Il ricorrente contesta tale decisione,
osservando che lo scopo della disposizione invocata è quello di semplificare la
procedura di controllo delle dichiarazioni fiscali; egli ha peraltro effettuato
versamenti che sono sì singolarmente inferiori a fr. 100.–, ma che si sono sommati
periodicamente fino a raggiungere l’ammontare di fr. 650.– nel 1993 e fr. 960.–
nel 1994.
5.5.1.
La disposizione in esame,
nel progetto di legge del Consiglio di Stato, non conosceva il limite di fr.
100.– in relazione alla singola prestazione; l’art. 32 cpv. 1 lett. h
del progetto ammetteva invece la deducibilità «fino a un limite massimo di
5’000.– franchi dedotta una franchigia iniziale di 500.– franchi».
Quest’ultima franchigia era stata però oggetto di critiche in seno alla
Commissione speciale in materia tributaria, ove si era fatto notare che essa «colpisce
le piccole devoluzioni». Un commissario aveva allora proposto di «eliminare
la prevista franchigia sostituendola con un importo minimo di almeno 100.–
franchi che ogni singola liberalità deve raggiungere per poter essere dedotta e
mantenendo comunque il limite superiore di 5’000.– franchi» (cfr. verbale
del 10 novembre 1993, p. 10). Questa proposta è stata accolta dalla
Commissione, che ha in tal modo modificato il disegno di legge (cfr. anche Rapporto
di maggioranza della Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio
13 ottobre 1993 concernente il progetto di nuova legge tributaria, n. 4169 R1
del 26 aprile 1994, p. 38).
Anche in Commissione si è
però partiti dal presupposto che «scopo della franchigia è più che altro
quello di evitare un eccessivo onere amministrativo ai tassatori», i quali
avrebbero altrimenti dovuto controllare se l’ente beneficiario di ogni minima
liberalità rientrasse o meno nel novero delle persone giuridiche esentate dalle
imposte in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità (cfr. verbale
cit., p. 8).
Il riferimento del limite
di 100 franchi alla singola liberalità appare quindi voluto proprio per
compensare gli effetti che avrebbe avuto sul lavoro di controllo dei tassatori
una semplice riduzione della franchigia da 500 a 100 franchi.
Ci si può peraltro
chiedere se il Consiglio di Stato non avesse attribuito un altro fine alla
franchigia di 500 franchi, quello cioè di salvaguardare il gettito fiscale, se
solo si pensa che il lavoro amministrativo necessario al controllo dei
requisiti per la deduzione avrebbe comunque dovuto essere effettuato, essendo
gli stessi funzionari incaricati di accertare anche l’imposta federale diretta,
per la quale come detto esiste la franchigia di 100 franchi.
5.5.2.
Dovendo interpretare la
disposizione in questione alla luce dell’asserito scopo di semplificare il
lavoro amministrativo dei funzionari incaricati dell’accertamento dell’imposta
cantonale, si deve allora osservare che tale fine può essere raggiunto solo se
con il riferimento alla singola liberalità si intende il singolo beneficiario
di liberalità. È ben diverso infatti il caso del contribuente che effettua
venti versamenti da venti franchi ciascuno a venti diversi enti rispetto a
quello del contribuente che li effettua a favore di un unico beneficiario: nel
primo caso, il funzionario dell’Ufficio di tassazione dovrà controllare se i
venti beneficiari diversi adempiano tutti i requisiti cui la legge subordina la
deduzione dei contributi a loro versati, mentre nel secondo sarà sufficiente un
unico controllo.
La disposizione della
legge tributaria, secondo cui sono deducibili le devoluzioni a persone
giuridiche che perseguono fini pubblici o di pubblica utilità «sempre che
tali prestazioni siano, singolarmente, di almeno 100.– franchi», deve
allora essere interpretata nel senso che per “prestazioni” si intendono anche
più devoluzioni alla stessa istituzione, singolarmente inferiori a fr. 100.– (contra
Circolare n. 23 del 28 febbraio 1995 della Divisione delle
contribuzioni, p. 3).
5.5.3.
I versamenti del
ricorrente a favore di __________, che ammontano a complessivi fr. 650.– nel
1993 e fr. 960.– nel 1994, devono dunque essere ammessi in deduzione anche ai
fini dell’imposta cantonale sul reddito.
5.6.
Il ricorrente chiede
infine la deduzione dell’importo di fr. 100.–, corrispondente ad una
devoluzione a favore della __________, con sede a __________.
Sebbene tale istituzione
non figuri nell’elenco degli enti esenti redatto dalla Conferenza dei
funzionari fiscali di Stato, __________ beneficia nondimeno dell’esenzione
fiscale quale persona giuridica con scopo di pubblica utilità nel Canton
__________, ove aveva sede fino ai primi mesi del 1996. Tale circostanza è
stata confermata alla Camera dall’Amministrazione cantonale delle contribuzioni
del Canton __________.
La devoluzione di fr.
100.– è conseguentemente deducibile.
- Il ricorso è
pertanto integralmente respinto, in materia di IFD, mentre è accolto limitatamente
alla deduzione delle liberalità, in materia di IC.
La tassa di giustizia e le
spese processuali sono dunque prevalentemente a carico del ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
1.1. Il ricorso in materia
di IFD è respinto.
-
1.2. Il
ricorso in materia di IC è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 25 novembre 1996 è riformata nel senso
che, ai fini del calcolo dell’imposta cantonale sul reddito, è ammessa una deduzione
di fr. 855.– in media annua, a titolo di liberalità a enti di pubblica utilità.
- Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 300.–
sono a carico del ricorrente nella misura di due terzi (fr. 200.–).
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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