AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1997.108
Data decisione, Autorità:
03.09.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00108
Lugano
3 settembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 6 maggio 1997
in materia di: riparto
intercomunale dell'imposta 1995 delle Officine Idroelettriche della __________
presentato
da:
Comune
di __________ __________ __________,
__________ __________,
rappr.
da: Municipio di __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Con decisione del 21
febbraio 1997, l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG)
notificava alla contribuente __________ SA (Officine idroelettriche della
__________ __________), con sede a __________, nonché al centinaio di comuni
interessati, il riparto intercantonale dell’imposta cantonale per il periodo
dal 1° ottobre 1994 al 30 settembre 1995. Al neocostituito Comune di
__________, in particolare, era assegnata una quota di imposta pari a fr.
39’939.40.
-
Con reclamo del 19
febbraio 1997, il Comune di __________ chiedeva l’annullamento del riparto
intercomunale e l’allestimento di un nuovo riparto, conforme ai criteri
adottati fino al 1994, cioè prima che i Comuni di __________, __________ e
__________ si sciogliessero per dare vita al nuovo Ente. A suo avviso, con il
nuovo riparto, l’autorità fiscale avrebbe disatteso le indicazioni del Consiglio
di Stato e del Gran Consiglio, che aveva prospettato vantaggi per i Comuni interessati
dalla fusione. La diminuzione di entrate comunali del 10%, seguita alla fusione,
sarebbe pertanto in contrasto con i calcoli fatti dal governo nel messaggio relativo
alla fusione e costituirebbe anche un disincentivo alle fusioni comunali.
L’UTPG respingeva il
reclamo con decisione del 4 aprile 1997, richiamandosi all’art. 2 della legge
cantonale per il riparto in sede comunale dell’imposta delle aziende idroelettriche,
delle aziende del gas e dell’acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie
e funicolari e delle aziende municipalizzate, del 13 novembre 1957. La diminuzione
del gettito veniva ricondotta dall’autorità di tassazione alle variazioni di calcolo
relative al numero degli abitanti residenti nei singoli comuni (l’importo minimo
di fr. 3’500.– non era più computato tre volte ma una volta sola) ed alla
capacità finanziaria dei Comuni. L’UTPG osservava inoltre di avere appreso
dalla Sezione enti locali che il Messaggio non conteneva promesse ma faceva un
discorso generale; d’altronde, nessuno sarebbe stato in grado, secondo la
Sezione enti locali, di prevedere già allora gli effetti della fusione sul riparto
delle imposte dell’__________.
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, il Comune di __________ contesta
nuovamente i criteri su cui si fonda il riparto effettuato dall’UTPG. Lamenta,
in primo luogo, una violazione del diritto di essere sentito, per il fatto che
l’autorità fiscale ha trascurato la portata che le informazioni errate, date
dal Governo alla popolazione dei Comuni interessati dalla fusione, ha avuto
nella fattispecie. Ritiene inoltre arbitrario il riferimento, contenuto nella
decisione impugnata, all’intervento della compensazione intercomunale, per far
fronte al minore introito.
Nelle sue osservazioni del
22 luglio 1997, la Divisione delle contribuzioni propone di respingere il
ricorso, sottolineando come il decreto legislativo concernente la fusione non
contenga alcuna disposizione che giustifichi un mantenimento dei criteri di
ripartizione vigenti prima della fusione.
- 4.1.
Contro il riparto il
contribuente e i Comuni interessati possono inoltrare reclamo all'autorità di
tassazione in tante copie quanti sono gli interessati, più una, entro trenta
giorni dalla notifica (art. 286 cpv. 1 LT). Contro la decisione su reclamo gli
interessati possono inoltrare ricorso alla Camera di diritto tributario in
tante copie quanti sono gli interessati, più una, entro trenta giorni dalla
notifica (art. 287 cpv. 1 LT). La Camera di diritto tributario trasmette un
esemplare del ricorso ad ogni interessato, con la fissazione di un termine di
30 giorni per le osservazioni (art. 287 cpv. 2 LT).
4.2.
Disposizioni analoghe sono
contenute nella Legge per il riparto in sede comunale dell’imposta delle
aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell’ acqua potabile, delle
imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate del
13 novembre 1957.
Per l’art. 17 lett. b,
infatti, contro le decisioni dell’Autorità fiscale il contribuente e i Comuni
interessati possono reclamare entro 30 giorni dalla pubblicazione. Il reclamo
va presentato all’Amministrazione cantonale delle contribuzioni in carta semplice,
in tante copie quanti sono gli interessati, più una. L’Amministrazione
cantonale delle contribuzioni trasmette un esemplare del reclamo a ogni
interessato con un termine di 30 giorni per le osservazioni.
Per l’art. 17 lett.
c, contro le decisioni su reclamo gli interessati possono ricorrere alla
Camera di diritto tributario del Tribunale di appello entro il termine di 30
giorni dall’ intimazione, con atto in carta semplice, in tante copie quanti
sono gli interessati, più una.
4.3.
Nella fattispecie, dato il
numero ingente di parti interessate – sono 92 solo i Comuni che partecipano
alla ripartizione dell’imposta dell’__________ __________ – la Camera di
diritto tributario ha rinunciato a trasmettere copia del ricorso ad ognuna. Lo
stesso comune ricorrente, non ha d’altronde adempiuto l’esigenza, stabilita
dalla legge, di trasmettere il ricorso in tante copie quanti sono gli
interessati. Dalla rinuncia al contraddittorio nei confronti dei Comuni
interessati non deriva comunque una violazione della legge né dell’art. 4 Cost.
fed., per il fatto che la Camera vi ha rinunciato solo dopo avere verificato
che non vi era alcun margine per un accoglimento del ricorso.
- 5.1.
La Legge per il riparto in
sede comunale dell’ imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas
e dell’ acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle
aziende municipalizzate, del 13 novembre 1957, disciplina la ripartizione fra i
Comuni, ai fini dell’applicazione del moltiplicatore, dell’imposta cantonale
sulla sostanza e sul reddito delle aziende citate (art. 1 legge cit.).
5.2.
Secondo l’art. 2 della
legge in questione, dall’importo complessivo d’imposta cantonale che forma
oggetto di riparto fra i Comuni, si deducono preliminarmente
1 Precipuo
il 20% dell’imposta
sull’utile e sul capitale, a favore del Comune sede;
2 Riparto in base alla
popolazione
una somma di fr. 2.- per
testa di popolazione residente con un minimo di fr. 3’500.- e un massimo di fr.
10’000.- per Comune, a favore
-
dei
Comuni confinanti con i corsi d’acqua utilizzati,
-
dei
Comuni il cui agglomerato urbano si trova nel bacino imbrifero che alimenta le
prese o risulti comunque a monte dei corsi d’acqua utilizzati, sempre che le
loro acque possano teoricamente immettersi nei corsi stessi in un punto che non
sia più basso della quota altimetrica dell’ultima centrale.
Nel caso d’impianti
sovrastanti l’uno all’altro, appartenenti a diverse aziende, l’imposta per
testa di popolazione sarà dovuta dall’azienda con l’impianto o il gruppo
d’impianti di maggiore potenza.
3 In base alla stima
L’imposta residuante è
assegnata:
per un terzo in ragione
della stima ufficiale;
per un ulteriore terzo:
4 In base ai salti e
alle sponde
a) per
il 60% ai Comuni confinanti, dalla presa alla resa, con i corsi d’acqua utilizzati,
in proporzione alla cifra indicativa costituita dalla somma dei singoli salti
teorici dei corsi d’acqua nelle giurisdizioni comunali moltiplicati per i
rispettivi deflussi naturali misurati alla captazione;
b) per
il 40% ai medesimi Comuni in proporzione della cifra indicativa costituita dalla
somma delle singole lunghezze di sponda dei corsi d’acqua entro le giurisdizioni
comunali moltiplicate per i rispettivi deflussi naturali misurati alla captazione.
5 In base alla capacità
finanziaria dei Comuni
Per l’ultimo terzo a tutti
i Comuni partecipanti al riparto in funzione degli indici finanziari inversi.
Quando l’azienda sfrutta
acque provenienti da più comprensori idrografici l’imposta ripartibile a questo
titolo è assegnata ad ogni comprensorio, per la ripartizione tra i Comuni in
esso compresi o che partecipano alla produzione mediante impianti che sfruttino
le sue acque, in proporzione alla produzione mediante impianti che sfruttino le
sue acque, in proporzione alla produzione media di energia conseguibile con
l’acqua captata in ogni bacino imbrifero.
Gli indici più recenti
della capacità finanziaria comunale servono quale base di calcolo.
- 6.1.
In base al riparto impugnato,
il Comune ricorrente partecipa all’imposta dell’__________ __________ per le
quote seguenti:
• in base alla
popolazione (n. 2);
• in base ai valori di
stima (n. 3);
• in base alla capacità
finanziaria (n. 5).
Fino al 1994, ognuno dei
tre comuni interessati aveva diritto all’importo minimo di fr. 3’500.– (in base
alla popolazione) ed alla quota in base alla capacità finanziaria; in seguito
alla fusione, vi è un solo Comune che ha diritto alle quote in questione. Donde
la diminuzione della quota globale attribuita al Comune di __________.
Tale esito è conforme alle
disposizioni della legge applicabile al riparto né, del resto, il Comune
ricorrente lamenta errori nell’esecuzione del calcolo.
Come è evidente, la
diminuzione della quota spettante al Comune di __________ in seguito alla
fusione non è altro che una conseguenza involontaria dell’applicazione della
legge in questione.
6.2.
Quanto alle argomentazioni
contenute nel ricorso, esse censurano essenzialmente la mancata informazione
della popolazione in merito alle conseguenze fiscali, nel corso della procedura
di fusione. In virtù delle promesse fatte dal Consiglio di Stato, in particolare
nel Messaggio del 16 marzo 1994, il Municipio di __________ ritiene che, data
la prevalenza del principio della buona fede, si dovrebbe ammettere una deroga
alla legge cantonale e modificare il riparto intercomunale.
6.2.1.
Si deve anzitutto
ricordare, come ribadito in una recente sentenza del Tribunale federale in un
caso ticinese (STF dell'11 novembre 1996 in re G. e M. P., inedita), che
nel diritto tributario prevale il principio della legalità, di modo che quello
della buona fede ha solo una portata limitata, soprattutto se si trova in conflitto
con quello della legalità (DTF 118 Ib 312 consid. 3b pag. 316; Rivier,
Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 302; Blumenstein/Locher, System
des Steuerrechts, 5a ediz., Zurigo 1995, p. 25).
6.2.2.
Il principio della buona
fede (“Treu und Glauben”) tutela comunque anche le relazioni tra
autorità fiscali e contribuenti; esso vieta alle autorità un comportamento
contraddittorio e garantisce ai cittadini la protezione della giustificata
fiducia, é direttamente deducibile dall'art. 4 Cost. ed ha carattere
costituzionale. Deriva tra l'altro da questo principio che le informazioni ed
assicurazioni inesatte o contrarie al diritto date da un organo dell'amministrazione,
vincolano, sotto determinate condizioni, l'autorità. La realizzazione di questo
effetto dipende specialmente dalla questione di sapere se il cittadino,
osservando la diligenza richiesta dalle circostanze, avrebbe potuto riconoscere
l'inesattezza dell'informazione nonché l'incompetenza dell'autorità (ASA
60 p. 56, 55 p. 391; DTF 117 Ia 297).
Secondo la dottrina e la
giurisprudenza, di regola un'informazione erronea rilasciata dall'autorità
amministrativa è vincolante, se:
a) l'informazione
è stata data senza riserve per un determinato caso unico, in base ad una
completa ed esatta esposizione della fattispecie;
b) l'autorità
in questione era competente a rilasciarla o si poteva comunque ritenere in
buona fede che lo fosse;
c) il
cittadino che vi ha fatto affidamento non poteva riconoscerne immediatamente
l'inesattezza;
d) il
cittadino ha preso, confidando nell'esattezza dell'informazione, delle disposizioni
che non possono più essere revocate senza pregiudizio;
e) l'ordinamento
legale non è mutato nel frattempo
(DTF 113 V 87, 108
Ib 385, 106 V 72, 105 V 157, 160, 164, 99 Ib 101; Baur, Auskünfte und
Zusagen der Steuerbehörden an Private im schweizerischen Steuerrecht, tesi,
Zurigo 1979, p. 216 ss.; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtssprechung, I,
num. 75 B III 3; Soldini, Il principio della buona fede nel diritto
delle assicurazioni sociali, in: Evoluzione del diritto delle assicurazioni sociali
- Miscellanea per il 75° anniversario del Tribunale federale delle
assicurazioni, Berna 1992, p. 103, nota 4; Blumenstein/Locher, op. cit.,
p. 25).
6.2.3.
È immediatamente evidente
come, nella fattispecie, non vi sia alcuna informazione erronea, cui l’autorità
fiscale debba ritenersi vincolata, in applicazione del principio della buona
fede. Anzitutto, neppure il Comune ricorrente pretende che le informazioni, che
esso ritiene lo abbiano tratto in inganno, provengano dall’autorità di tassazione.
Inoltre, la sua posizione nella procedura di tassazione non è certo quella di
contribuente. È dunque certamente esclusa una deroga al principio di legalità
fondata sulla buona fede che intercorre tra autorità fiscali e contribuenti.
6.3.
Nella misura in cui le
contestazioni del ricorrente dovessero essere interpretate come censure
relative allo svolgimento della procedura di fusione in quanto tale, la Camera
di diritto tributario non può chiaramente pronunciarsi. Se, in altri termini,
il Comune di __________ dovesse ritenere che le informazioni – a suo avviso erronee
– offerte nel corso della procedura di fusione abbiano inficiato la formazione
del consenso popolare alla fusione stessa, è una questione che sfugge alla
competenza di questa Camera.
- Il ricorso è
conseguentemente respinto. In considerazione della particolarità della
fattispecie, si rinuncia tuttavia a porre a carico del Comune ricorrente la
tassa di giustizia e le spese processuali.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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