e __________ __________, __________
__________. __________,
-
che i coniugi __________ e
__________ __________ sono stati illimitatamente assoggettati all’imposta nel Canton
Ticino dal 22 luglio 1994 al 30 settembre 1995;
-
che, con decisioni del 12
e del 19 febbraio 1996, l'Ufficio di tassazione di __________ -__________
notificava loro le tassazioni IC 1993/94 e IC/IFD 1995/96, la prima per il
periodo di assoggettamento dal 22 luglio al 31 dicembre 1994 e la seconda fino
al 30 settembre 1995 (per tutto il periodo fiscale per l’IFD);
-
che, in entrambe le
tassazioni, il reddito per l’IC era commisurato alla somma dei redditi da
lavoro conseguiti da agosto a dicembre 1994, riportata a dodici mesi, pari
dunque a fr. 63’979.– in media annua;
-
che, con reclami del 19
febbraio 1997, i contribuenti impugnavano le suddette decisioni, argomentando
di non essere in grado di pagare alcun debito fiscale, in seguito al fallimento
dichiarato l’11 dicembre 1995;
-
che, con scritto del 9
aprile 1997, l'Ufficio di tassazione chiedeva loro di inviare i certificati di
salario per i primi nove mesi del 1995 e di documentare gli interessi passivi
versati negli anni 1993 e 1994, avvertendoli che, in caso di inosservanza
dell’invito, i reclami sarebbero stati dichiarati irricevibili;
-
che, non avendo ricevuto
alcuna risposta dai contribuenti, con decisioni del 16 e del 23 giugno 1997,
l'Ufficio di tassazione respingeva i reclami in materia di IC, mentre
modificava la tassazione IFD 1995/96, riducendo il reddito imponibile a fr.
33’731.– in media annua;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ e __________ __________
contestano la tassazione IC 1993/94, adducendo nuovamente di essere stati dichiarati
falliti e di non essere in grado tuttora di far fronte al pagamento di debiti
fiscali, come attestato anche da una decisione del Tribunale di __________
__________, con cui si constata che il signor __________ non è ritornato a
miglior fortuna;
-
che i ricorrenti non
contestano in alcun modo la commisurazione del reddito e della sostanza
imponibili, né il calcolo dell’imposta né i presupposti dell’assoggettamento,
così come non li avevano contestati neppure con il reclamo all’autorità
fiscale;
-
che, d’altronde, tali
aspetti della tassazione appaiono ineccepibili, anche in considerazione della
scarsa collaborazione offerta dai contribuenti in sede di tassazione, prima, e
di decisione su reclamo, quindi;
-
che l’unico argomento su
cui si fonda il ricorso concerne il fallimento del signor __________,
pronunciato in data 11 dicembre 1995 dal Presidente del Tribunale circondariale
di __________, Comune in cui il ricorrente era allora domiciliato;
-
che, infatti, dalla
decisione allegata al ricorso si evince che il giudice civile ha accolto la
domanda di autofallimento inoltrata dal signor __________ __________, per insolvenza;
-
che, dall’ulteriore
decisione del 22 maggio 1997, risulta che il Presidente del Tribunale
circondariale di __________ __________ ha accolto un’opposizione interposta dal
signor __________ contro un precetto esecutivo intimatogli il 20 marzo 1997, su
domanda di un’assicurazione, poiché il giudice ha riconosciuto che verosimilmente
il debitore non era ritornato a miglior fortuna, secondo l’art. 265a
cpv. 2 LEF;
-
che, tuttavia, non si vede
come le suddette decisioni possano modificare le tassazioni impugnate;
-
che è vero, come
asseriscono i ricorrenti, che i debiti fiscali ticinesi rientrano nella massa
fallimentare, essendo sorti prima della dichiarazione di fallimento, e che, di
conseguenza, spettava alle autorità ticinesi di insinuarli nel fallimento (art.
232 cpv. 2 n. 2 LEF), tanto più che i debiti d’imposta scadono in ogni caso
alla data dell’apertura del fallimento a carico del contribuente (art. 240 cpv.
5 lett. d LT);
-
che, peraltro, non risulta
che lo Stato del Canton Ticino abbia insinuato i crediti in questione nel
fallimento del ricorrente, del quale verosimilmente non era neppure a
conoscenza;
-
che, di conseguenza,
neppure le decisioni sono state notificate all’Ufficio dei fallimenti di
__________, che era incaricato della procedura fallimentare;
-
che, da informazioni
assunte dalla Camera di diritto tributario presso l’Ufficio dei fallimenti di
__________ risulta che il fallimento, apertosi con la decisione dell’11 dicembre
1995, si è chiuso il 4 aprile 1996, dopo liquidazione sommaria;
-
che, di fronte a tale
circostanza, neppure si pone il problema di un eventuale coinvolgimento
dell’Ufficio dei fallimenti nella procedura di ricorso, a tutela degli
interessi dei creditori, nel rispetto del principio per cui sono nulli, nei
confronti dei creditori, gli atti giuridici compiuti dal fallito dopo la
dichiarazione di fallimento (art. 204 cpv. 1 LEF; cfr. Amonn/Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6a ediz., Berna 1997, p.
329);
-
che da tale principio
discenderebbe infatti la conseguenza che, se il contribuente fallisce, la
legittimazione ad impugnare la tassazione passa all’amministrazione del
fallimento (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz.,
vol. III, Basilea 1992, n. 9 ad art. 99 DIFD, p. 221);
-
che, accertata in tal modo
la legittimazione a ricorrere dei coniugi __________, nulla si oppone ad una
conferma della decisione impugnata, non essendo evidentemente pertinente la
domanda dei ricorrenti di rinunciare all’incasso del credito fiscale;
-
che spetterà, infatti,
all’Ufficio di esazione della Divisione delle contribuzioni l’incasso delle
imposte e l’eventuale apertura di procedure esecutive nei confronti dei
ricorrenti;
-
che il ricorso si rivela
pertanto infondato e deve essere respinto;
-
che, data la situazione
finanziaria dei ricorrenti, si prescinde dal prelevare spese e tassa di
giustizia;
visto per le spese l'art. 231 LT 1994