AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1997.121
Data decisione, Autorità:
14.04.1998, CDT
Incarto n.
80.97.00121
Lugano
14 aprile 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 22 luglio 1997
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Nella dichiarazione
d’imposta IC/IFD 1993-94 __________ __________ dichiarava, oltre al valore
locativo della propria abitazione, un salario netto di fr. 57'612.- di media
annua. L’Ufficio di tassazione, nella notifica del 15 gennaio 1996, elevava il
salario a fr. 65'184.- di media annua in base ai certificati di salario
presentati, rettificava il reddito della sostanza riducendolo da fr. 22'270.- a
fr. 15'000.- di media annua e aggiungeva, alla luce del calcolo del dispendio,
un reddito d’altra fonte annuo di fr. 50'000.-, comprensivo dei vantaggi goduti
nella __________, in considerazione della parziale inattendibilità dei dati
presentati e della loro incompletezza.
-
Con tempestivo
ricorso del 5 febbraio 1996 __________ __________ contestava la notifica di
tassazione dell’UT limitandosi ad asserire di avere uno stipendio annuale di
fr. 60'000.- e di non aver beneficiato di un reddito d’altra fonte.
Con decisione su reclamo
del 23 giugno 1997 l’UT, dopo ulteriori accertamenti e aver sentito il
contribuente, rettificava il salario portandolo a fr. 88'000.- di media annua e
il reddito d’altra fonte elevandolo a fr. 69'000.- di media annua. Sarebbe
infatti emerso da informazioni fornite dall'Ufficio tassazione delle persone
giuridiche (UTPG) che il contribuente non avrebbe dichiarato il credito vantato
verso la __________ __________ di fr. 164'000.- valuta 1° gennaio 1995, che
avrebbe conosciuto un considerevole incremento negli anni 1993-1994. Alla
__________ __________ sarebbe inoltre stato addebitato un importo per stipendi
di fr. 80'000.- nel 1993 e di fr. 96'000.- nel 1994. Il nuovo calcolo del
dispendio, rettificato in base alle nuove emergenze istruttorie, tenendo
altresì conto del normale fabbisogno della famiglia, denunciava una mancanza di
liquidità di fr. 69'000.- di media annua (cfr. verbale del 27 maggio 1997).
- Con scritto del 22
luglio 1997 __________ __________ dichiarava di inoltrare ricorso contro la
suddetta decisione su reclamo, domandando a causa di un’asserita mancanza di
documenti, una proroga fino al 31 agosto 1997 per presentare la motivazione.
Il 24 luglio 1997 la
Camera di diritto tributario assegnava al ricorrente un termine fino 25 agosto
1997 per presentare motivazione e documenti.
Il 25 agosto 1997
__________ __________ motivava il ricorso, corredandolo dei relativi documenti.
Contestava in particolare la ripresa sul salario, affermando di aver percepito
dalla società solo fr. 60'000.- all’ anno. Spiegava che negli anni di computo
1993-94 la società gli ha accreditato sul suo conto presso la società fr.
20'000.- nel 1993 e fr. 36'000.- nel 1994, a parziale compenso del reddito
d’altra fonte di fr. 36'000.-, che l’UT gli aveva esposto negli anni di computo
1991-92. Contestava inoltre il reddito d’altra fonte, argomentando tra l’altro
che aveva ricevuto in eredità alla morte di sua madre un importo di fr.
24'354.- e che sua moglie aveva beneficiato di una donazione da parte di suo
padre di fr. 25'000.-. Ne deriverebbe una disponibilità finanziaria sufficiente
per far fronte al dispendio.
Con osservazioni dell’11
marzo 1998 l’Amministrazione federale delle contribuzioni chiede in via
principale di dichiarare irricevibile il ricorso e in via subordinata di respingerlo
nel merito. Delle argomentazioni in esse contenute verrà detto in seguito, per
quanto necessario.
A sua volta la Divisione
cantonale delle contribuzioni, con osservazioni dell’30 marzo 1998, chiede di
respingere il ricorso nel merito. Delle argomentazioni in esse contenute verrà
detto in seguito, per quanto necessario.
- 4.1.
Secondo l'art. 227 cpv. 1
LT 1994, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma,
secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui
quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono
essere allegati o designati esattamente, al ricorrente è assegnato un congruo
termine per rimediarvi con la comminatoria dell'irricevibilità. Lo stesso
principio vale ora anche in materia di imposta federale diretta, in virtù
dell'art. 140 cpv. 2 LIFD, che contiene una norma analoga a quella cantonale
(cfr. sent. CDT n. __________. del 28
agosto 1995 in re N. e L. R.; CDT n. ..
dell' 11 ottobre 1996 in re G.P.; v. inoltre Meister, Rechtsmittelsystem
der Steuerharmonisierung – Der Rechtsschutz nach StHG und DBG, Berna/Stoccarda/Vienna
1995, p. 191-192; X. Oberson, Le contentieux fiscal, in: Ordre romand
des experts fiscaux diplômés [a cura di], Les procédures en droit fiscal,
Berna/Stoccarda/Vienna 1997, p. 147);
4.2.
In materia di imposta
federale diretta, la nuova procedura è più favorevole ai ricorrenti di quella
previgente, per il fatto che, in virtù dell'abrogato art. 101 cpv. 2 DIFD,
applicabile in virtù del rimando dell'art. 106 cpv. 3 DIFD, un ricorso generico
doveva considerarsi irricevibile senza che occorresse assegnare un termine
supplementare per rimediare al difetto di motivazione e di una proposta
concreta, sicché l'autorità fiscale non doveva tener conto di reclami generici
che non contenessero «una motivazione oggettiva delle proposte fatte» (cfr. RF
1989 p. 536; ASA 58 p. 285; CDT 323/88 in re C.S.; CDT
116-118 del 17 maggio 1991 in re S.K.), né era sufficiente la motivazione
secondo cui una tassazione «sarebbe fortemente esagerata» (ASA 48 p.
193) e neppure bastava la richiesta di essere convocato ad un'udienza (CDT
n. 7 del 22 febbraio 1991 in re G. D. e V).
4.3.
In un recente giudizio
questa Camera ha esaminato la questione sollevata dall’AFC nelle sue
osservazioni di sapere se l’art. 140 cpv. 2 LIFD, che ammette la facoltà di
emendare il ricorso, sia applicabile anche di fronte ad una mera domanda di
proroga del ricorso (CDT n. 80.97.00049 del 31 luglio 1997 in re A.M.).
La risposta è stata
affermativa per ragioni pratiche e, meglio, per superare la difficoltà di
delimitare il caso della semplice domanda di proroga del termine rispetto a
quello del ricorso privo di motivazione e di designazione dei mezzi di prova.
Chi chiede la proroga del termine manifesta infatti, secondo il citato giudizio
di questa Camera, almeno la volontà di contestare la decisione su reclamo, non
diversamente da chi inoltra un ricorso privo di ogni ulteriore indicazione
utile a orientare l’autorità di ricorso nella propria decisione.
4.4.
Conformemente a quanto
stabilito nel succitato giudizio, questa Camera non può quindi non ammettere
anche nel caso in esame la tempestività del ricorso.
Certo, si può discutere se
il termine di grazia assegnato da questa Camera al ricorrente sia ancora rimasto
entro i limiti della congruità, quando normalmente un termine di dieci giorni
viene considerato sufficiente (cfr. anche Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 428), dato
che il termine è stato prorogato con scritto del 24 luglio fino al 25 agosto.
La mera apparenza sembrerebbe dar ragione all'AFC. Non si deve nondimeno
dimenticare che il periodo durante il quale è stato prorogato il termine
coincideva con le ferie di Ferragosto, periodo durante il quale il reperimento
di documenti presso terzi non è dei più agevoli. Se si guarda la sostanza delle
cose, al ricorrente è stata in pratica concessa esattamente una settimana a
partire dal rientro del Ferragosto, fino a lunedì 25 agosto.
A questa non sembra inoltre
potersi affermare che la richiesta di proroga presentata dal ricorrente
configuri un abuso di diritto, volto a ottenere una proroga abusiva del termine
di ricorso. Non si può certo dedurre tale circostanza dalla data dei documenti
prodotti con la motivazione del ricorso. Anche se anteriori alla data del
ricorso e addirittura della notifica della tassazione, non necessariamente essi
si trovavano già in possesso del ricorrente e la necessità di averli a
disposizione è in sostanza sorta al momento in cui il ricorrente ha conosciuto
la motivazione della decisione su reclamo, con la quale non solo non si
stralciava il reddito d'altra fonte, ma lo si aumentava ulteriormente.
In simili condizioni
questa Camera ritiene legittima la proroga concessa al ricorrente per motivare
il ricorso e produrre la relativa documentazione e quindi tempestivo il
ricorso. L'eccezione sollevata dall'AFC non può quindi essere accolta.
- 5.1.
L’art. 130 cpv. 2 LIFD e
l’art. 204 cpv. 2 LT 1994 consentono all’autorità di tassazione di procedere ad
una tassazione d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i
suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere
accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può
tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del
tenore di vita del contribuente. La legge precisa ancora che l’autorità deve
effettuare una «valutazione coscienziosa».
La tassazione d’ufficio
sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un esauriente accertamento dei
fatti. La valutazione cui procede l’autorità fiscale si basa invece su
considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel,
Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120
ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea
1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163).
5.2.
Il legislatore federale ha
definito i presupposti, in presenza dei quali si procede ad una tassazione per
apprezzamento, conformandosi alla giurisprudenza del Tribunale federale, che,
vigente il Decreto concernente l’imposta federale diretta (DIFD) del 1940,
aveva esteso le condizioni previste da quest’ultimo. L’art. 92 cpv. 1 DIFD infatti
limitava la possibilità di intraprendere una tassazione d’ufficio ai soli casi
in cui il contribuente avesse violato i propri obblighi procedurali («il
contribuente non presenta o non completa in tempo utile la sua dichiarazione,
se non comparisce a dare informazioni, non ottempera a una domanda di ragguagli,
se, benché obbligato a tenere i libri contabili, non li presenta o ne presenta
di quelli tanto difettosi da rendere impossibile il calcolo dei fattori
imponibili o non produce i documenti giustificativi richiesti»). Il Tribunale
federale aveva però chiarito che una tassazione d’ufficio deve poter essere
eseguita anche nei casi in cui l’autorità fiscale, alla luce dell’insieme delle
circostanze, scopre che i ragguagli forniti dal contribuente non sono sufficienti
o che la prova della loro veridicità non è stata fornita (cfr. DTF 106 I
b 314; STF II Corte di diritto pubblico del 5 settembre 1984 in re D.
Me. cons. 3 a, non pubblicata). Ciò può avvenire anche al termine della
procedura d’accertamento, quando non sono chiariti o rimangono incerti i fatti
essenziali per la determinazione degli elementi imponibili e quando i dati
forniti dal contribuente sono insufficienti, oppure non suffragati o suffragati
in modo non convincente da validi documenti probatori (cfr. Rep. 1984 p.
92, cons. 4 a).
Condizione imprescindibile
per intraprendere una tassazione per apprezzamento è dunque l’incertezza delle
circostanze di fatto, sia che essa sia determinata da una insoddisfacente
collaborazione del contribuente sia che abbia un’altra causa, come per esempio
l’inosservanza degli obblighi di collaborazione di un terzo obbligato (il
datore di lavoro che non compila il certificato di salario). L’autorità di
tassazione deve però avere prima esaurito tutti gli strumenti di indagine che
potevano condurre ad un accertamento dei fatti (Zweifel, op. cit., p.
129; Känzig/Behnisch, op. cit., n. 9 ad art. 92 DIFD, p. 166).
- 6.1.
Il ricorrente afferma di
aver ricevuto un salario di soli fr. 60'000.- annui e contesta quindi la sua
rivalutazione a fr. 88'000.- di media annua. La censura non può essere accolta.
Il ricorrente dimentica infatti che l'UTPG ha constatato che il salario
allibrato nei conti della __________ __________ era di fr. 80'000.- nel 1993 e
di fr. 96'000.- nel 1994 e non di soli fr. 60'000.- all'anno, come sostenuto
dal ricorrente. Che poi il ricorrente, che ha firmato il proprio certificato di
salario, non abbia effettivamente prelevato il salario allibrato, non è di
rilievo. Il sostanziale aumento del conto del correntista della __________
__________ conferma, quanto meno implicitamente, che la pretesa salariale per
il salario non prelevato è stata novata e quindi trasformata in credito.
Questa Camera ha infatti
già avuto modo di riconoscere, che la rinuncia a percepire il salario da parte
del dipendente-azionista, acconsentendo che vada ad aumentare il credito del
correntista, con l'approvazione del saldo fine anno o quanto meno in occasione
dell'assemblea generale, produce giuridicamente una novazione della pretesa
(cfr. art. 117 cpv. 2 CO; Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, 2.a
ed., p. 413; Gauch/Schlüp, Schweizerisches Obligationenrecht, II, 4.a
ed. p. 176 s.). L'asserita pretesa salariale si è così trasformata (novazione)
in prestito alla società datrice di lavoro da parte del dipendente-azionista.
Non è quindi più il salario ad essere diventato inesigibile, bensì il prestito.
In altre parole, la situazione non sarebbe diversa da quella considerata
dall'UT e, meglio, come se il salario fosse stato percepito e in pari tempo sia
stato concesso in prestito per pari importo (CDT n 79 del 22 aprile
1992 in re G. A).
6.2.
Il calcolo del dispendio
denota nel periodo di computo una mancanza di liquidità di fr. 88'000.- (cfr.
verbale d'audizione del 27 maggio 1997 e ricostruzione Ufficio di tassazione,
doc. 45), senza considerare il fabbisogno per vivere di una famiglia di tre persone,
che denota, da quanto si evince dai dati dell'incarto, un certo qual tenore di
vita. Basti considerare che, ancora nel 1996, il ricorrente ha immatricolato un'automobile
del valore di fr. 100'000.-. L'UT, aggiungendo per il fabbisogno del contribuente
e della sua famiglia, un importo di fr. 25'000.- di media annua, si situa addirittura
ai limiti del minimo d'esistenza del diritto esecutivo. Esso va quindi congruamente
aumentato.
6.3.
Vero è che con il ricorso
il ricorrente ha documentato d'aver ricevuto una quotaparte nella successione
della madre ammontante a poco più di fr. 22'000.-, che consentirebbe di ridurre
il reddito d'altra fonte di fr. 11'000.- di media annua.
Tale importo è tuttavia
appena sufficiente per compensare la commisurazione del fabbisogno familiare
effettuata dall'UT, che, come si è visto, è inadeguata al tenore di vita del
ricorrente e della sua famiglia.
6.4.
Non si può invece tener
conto, come rilevato nelle osservazioni dell' Amministrazione federale delle
contribuzioni e della Divisione cantonale delle contribuzioni, delle asserite
donazioni di fr. 8'500.- e di fr. 20'000.- che la moglie del contribuente avrebbe
ricevuto da suo padre. La dichiarazione sottoscritta dal signor Weder il 20
agosto 1997, oltre a utilizzare il termine donazione con cautela, inserendolo
tra virgolette, risulta postdatata di alcuni anni. Senza il supporto di
ulteriori documenti che la comprovino, ad es. il loro assoggettamento
all'imposta di donazione, esse non possono essere prese in considerazione.
6.5.
È infine appena il caso di
rilevare che il calcolo del dispendio contenuto nella motivazione del ricorso
non può essere seguito. In esso vengono tra l'altro dimenticate alcune delle
spese per le quali il ricorrente chiede la deduzione nella dichiarazione d'imposta.
Questa Camera non può
quindi che confermare la decisione su reclamo dell'UT, con parziale
sostituzione dei motivi e, meglio, nel senso che la quotaparte avuta nella
successione della madre è ampiamente compensata dalla sottovalutazione del fabbisogno
per vivere del contribuente e della sua famiglia nel periodo di computo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 680.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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