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Numero d'incarto:
80.1997.135
Data decisione, Autorità:
14.11.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00135
Lugano
14 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 11 agosto 1997
in
materia di: IC/IFD 93/94 - 95/96
presentato
da:
__________ __________, __________
__________,
rappr.
da: __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Nella dichiarazione
d'imposta IC/IFD 1993-94 __________ __________ notificava una pensione di fr.
63'220.-- di media annua, che le veniva integralmente esposta nella notifica di
tassazione (cfr. notifica di tassazione del 12 maggio 1997, confermata con
decisione su reclamo del 17 luglio 1997). Analogo importo veniva dichiarato
dalla contribuente per il periodo IC/IFD 1995-96 ed esposto dall'UT nella
relativa tassazione (cfr. notifica di tassazione del 19 maggio 1997, confermata
con decisione su reclamo del 21 luglio 1997).
-
Con il presente, tempestivo
ricorso __________ __________, assistita dal fiduciario __________ __________,
chiede lo stralcio da entrambe le tassazioni della rendita vitalizia in quanto
già imposta in Germania, come pure l'applicazione dell'aliquota ai redditi in
Svizzera e in Ticino, ridotta conformemente alla prassi.
Produce nuova
documentazione, segnatamente la convenzione notarile relativa alla rendita e
una dichiarazione del Finanzamt di __________.
L' Amministrazione
federale delle contribuzioni, esaminando il ricorso, afferma di essere giunta a
una conclusione diversa da quella dell'Autorità fiscale ticinese e ha chiesto
alla Divisione cantonale delle contribuzioni di procedere a un'indagine più
approfondita.
La Divisione cantonale
delle contribuzioni, dal canto suo, con lettera del 4 novembre 1997 ha chiesto,
alla luce della nuova documentazione prodotta dalla ricorrente, di retrocedere
gli atti all'UT per un adeguato riesame e per nuove decisioni.
Con lettera 6 novembre
1997 il patrocinatore della ricorrente ha prodotto la decisione su reclamo del
24 ottobre 1997 del Finanzamt di __________.
- 3.1.
Con l'entrata in vigore
della nuova legge tributaria, il 1° gennaio 1995, la legge tributaria del 28
settembre 1976 è stata abrogata (art. 324 cpv. 1 LT 1994), anche se rimane
applicabile alle tassazioni riferite ai periodi fiscali precedenti l'entrata in
vigore della nuova legge, con riserva peraltro delle disposizioni transitorie
(art. 324 cpv. 2 LT 1994).
Per quanto attiene ai
rimedi giuridici, vi è effettivamente una disposizione transitoria, la quale
prevede che contro le tassazioni notificate prima dell'entrata in vigore della
nuova legge sono applicabili i rimedi di diritto e la procedura del diritto
precedente (art. 317 LT 1994). Alle decisioni di tassazione notificate a
partire dal 1° gennaio 1995, dunque, si applicano le norme in materia di
reclamo e di ricorso contenute nella nuova legge tributaria, anche se si tratta
di tassazioni relative a periodi fiscali precedenti (Allidi, Procedura,
disposizioni penali e diritto transitorio, in: AA.VV., La riforma della legge
tributaria, Lugano 1995, pp. 17 e 28).
3.2.
La nuova legge federale
sull'imposta federale diretta, da parte sua, si limita a stabilire che «è
abrogato il decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940 concernente la
riscossione di un'imposta federale diretta» (art. 201 LIFD), senza che una
norma transitoria riservi l'applicazione del diritto previgente alle tassazioni
cresciute in giudicato prima del 1° gennaio 1995, data scelta dal Consiglio
federale, incaricato dall'art. 221 cpv. 2 LIFD di determinare l'entrata in
vigore della nuova legge. Nel diritto amministrativo, d'altronde, vige il
principio per cui in materia procedurale si applicano a tutte le questioni
pendenti le nuove norme nel procedimento dinanzi all'autorità adìta, a
prescindere dal fatto che la fattispecie si sia realizzata prima o dopo
l'entrata in vigore della nuova legge (Imboden/Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, VI ediz., Basilea 1986, p. 106; Knapp,
Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basilea 1992, vol. I, p. 127; Moor,
Droit administratif, vol. I, II ediz., Berna 1994, p. 171; DTF 113 Ia 412;
inoltre CDT n. 80.95.00099 del 28 agosto 1995 in re N. e L. R.).
Le disposizioni
procedurali della LIFD trovano pertanto applicazione a tutti gli atti di
procedura posti in essere a partire dal 1° gennaio 1995, con la sola eccezione
delle norme che si rivelano più svantaggiose per il contribuente (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 515; v.
anche StE 1995 B 110 n. 5).
3.3.
Il ricorso ha effetto
devolutivo. La decisione sull'oggetto della contestazione viene cioè trasferita
all'autorità di ricorso, alla quale spetta il compito di esaminare la decisione
dell'autorità di tassazione sia in fatto sia in diritto. L'autorità di ricorso
ha, in altre parole, pieno potere cognitivo. Di conseguenza deve procedere a
tutti gli accertamenti fattuali necessari a consentire la corretta applicazione
del diritto (Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, vol. III, N. 1
ad art. 109, p. 268 s.). Essa non è necessariamente tenuta a effettuare in
prima persona le misure d'indagine e ad assumere le prove. Delegandone la
competenza, deve comunque sempre rispettare il principio della parità di
trattamento (Känzig/Behnisch, op. cit., N. 7 ad art. 109, p. 272 s.).
- 4.1.
Nel caso in esame, l'
Amministrazione federale delle contribuzioni, preso atto dei documenti prodotti
per la prima volta con il ricorso, ha invitato direttamente la Divisione
cantonale delle contribuzioni a procedere a un'indagine più approfondita. La
Divisione cantonale delle contribuzioni, dal canto suo, propone formalmente che
l'autorità di ricorso retroceda gli atti all'autorità di tassazione per le
indagini del caso e per nuova decisione formale su reclamo, suscettibile
d'essere impugnata.
La ricorrente ha prodotto
per la prima volta in questa sede della documentazione atta a meglio chiarire
la fattispecie e a consentire una corretta applicazione dei disposti di legge.
Parte di detti documenti, segnatamente la recentissima decisione su reclamo del
25 ottobre 1997 del Fianzamt di __________, non poteva essere prodotta in data
anteriore.
In simili condizioni, non
può essere condiviso l'incarico diretto conferito dall' Amministrazione
federale delle contribuzioni alla Divisione cantonale delle contribuzioni di
compiere un'indagine più approfondita, opponendovisi l'effetto devolutivo del
ricorso.
La carenza degli
accertamenti contenuti nell'incarto fiscale consente a questa Camera di aderire
sostanzialmente alla proposta della Divisione cantonale delle contribuzioni.
Le decisioni su reclamo
del 17 e del 21 luglio 1997 vanno quindi annullate in ordine. Gli atti del
procedimento, compresi i nuovi documenti vanno retrocessi all'ufficio di
tassazione perché esperisca un complemento d'indagine e si pronunci di nuovo
sul reclamo del contribuente con decisione formale suscettibile d'essere
nuovamente impugnata davanti a questa Camera.
Tale soluzione, rispettosa
dell'effetto devolutivo connesso alla presentazione del ricorso, consente
altresì di meglio tutelare i diritti processuali della contribuente,
garantendole nuovamente il doppio grado di giurisdizione.
4.2.
Data la particolarità del
caso (produzione di documenti solo in parte tardiva) si può prescindere dal
prelevare spese e tassa di giustizia. Alla ricorrente non possono comunque
essere riconosciute ripetibili.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è accolto a'sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, le decisioni su reclamo del 17 e del 21 luglio 1997 sono annullate
in ordine e gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione
per complemento d'indagini e nuova decisione formale su reclamo.
- Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
Non si assegnano
ripetibili.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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