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Numero d'incarto:
80.1997.153
Data decisione, Autorità:
10.02.1998, CDT
Incarto n.
80.97.00153
Lugano
10 febbraio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 2 settembre 1997
in
materia di: multa disciplinare
presentato
da:
__________, __________. __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- L’Ufficio di tassazione di
__________ infliggeva il 14 agosto 1997 a __________ __________ una multa
disciplinare di fr. 600.--, perché il contribuente, nonostante un primo
richiamo e una diffida inviatagli per lettera raccomandata, non aveva consegnato
la dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98.
Il 22 agosto 1997 la
__________ __________, accusava ricevuta della multa inflitta a __________
__________ e ad altre due indivisioni, chiedendo la sospensione della multa e
una nuova proroga fino al 30 settembre 1997 per la presentazione della dichiarazione,
accampando assenze per vacanze.
L’UT considerava il
suddetto scritto della __________ __________ alla stregua di un reclamo e, con
decisione del 1° settembre 1997, lo respingeva, argomentando che l’assenza per
vacanze non costituisce motivo di revisione del termine, in quanto prevedibile.
- Il 2 settembre 1997
__________ __________ si rivolgeva personalmente all’UT di __________,
contestando l’importo della multa, che veniva definito eccessivo ed
esorbitante. Rilevava inoltre che l’importo della multa sarebbe risultato
considerevolmente inferiore, se fosse stato basato sulle tassazioni, non ancora
emesse, dei due ultimi bienni fiscali.
Il suddetto scritto veniva
trasmesso per competenza a questa Camera, con l’accordo del contribuente.
- 3.1.
Chiunque, nonostante
diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe
giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste
ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati,
non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni,
viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di
inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o
di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT 1994 e 174 LIFD).
Perché l'autorità fiscale
possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte
condizioni:
• l'una soggettiva,
che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o
omissione intenzionale o per semplice negligenza:
• e l'altra
oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al
contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali
della nuova legge svizzera sull'imposta federale diretta, in Rivista
trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Pedroli,
Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT
II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
3.2.
Il Tribunale federale ha
recentemente precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da
parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo
dell'amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente
può essere punito anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la
scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B
101.1 n. 9);
3.3.
Nella commisurazione della
sanzione, l'autorità di tassazione fa riferimento alle direttive della
Divisione delle contribuzioni (cfr. Circolare n. 12 del 16 maggio 1997
della Divisione delle contribuzioni, in particolare tariffario allegato),
secondo cui la multa per il mancato inoltro della dichiarazione fiscale deve
essere calcolata secondo un'apposita tariffa che tenga conto della capacità
contributiva. Pertanto, la sanzione deve essere commisurata, secondo le
indicazioni della circolare in esame, considerando quale capacità contributiva
l’ammontare delle imposte cantonali determinate con l’ultima tassazione delle
imposte cantonali passata in giudicato (cfr. CDT n.
..__________ dell' 8 ottobre 1997 in re G. D.).
La circolare dell’autorità
fiscale cantonale parte sostanzialmente dalla presunzione secondo cui la
capacità contributiva di precedenti bienni di tassazione non si scosti in
misura apprezzabile da quella del biennio successivo. Se essa viene a cadere,
poiché la capacità contributiva del soggetto fiscale è radicalmente mutata, ad
es. a seguito di un dissesto finanziario, si terrà conto dei riflessi che la
nuova situazione può gettare sul versante soggettivo della negligenza (CDT
n. 259 del 4 ottobre 1991 in re R.L.; CDT n. 78/94 del 25 maggio 1994 in
re R.S.).
- Al momento in cui l’UT ha
inflitto al contribuente la multa disciplinare di fr. 600.-- per il mancato
inoltro della dichiarazione fiscale IC/IFD 1997-98, l’ultima tassazione cresciuta
in giudicato si riferiva al periodo fiscale 1989-90. A quell’epoca non erano
ancora state emesse le tassazioni dei periodi fiscali IC/IFD 1991-92
(tassazione notificata il 10 novembre 1997), IC/IFD 1993-94 (tassazione
notificata il 17 novembre 1997) e IC/IFD 1995-96 (tassazione tuttora non
notificata).
Già questo fatto rende
estremamente fragile la presunzione secondo cui la capacità contributiva
attuale del soggetto fiscale corrisponda a quella dell’ultima tassazione
cresciuta in giudicato, che risale addirittura al quart’ultimo periodo. Se poi
si considera che __________ svolge la professione di architetto e che il mercato
immobiliare è stato colpito da una dura recessione, è arduo sostenere, senza
ulteriore verifica, che i redditi degli anni di computo 1987-88 (validi per il
periodo fiscale 1989-90) possano essere presunti sostanzialmente identici a
quelli degli anni di computo 1995-96 (periodo fiscale 1997-98).
Le tassazioni notificate
al contribuente posteriormente alla multa disciplinare per la mancata
presentazione della dichiarazione fiscale 1997-98 non fanno che confermare
l’inattendibilità del riferimento alla tassazione IC/IFD 1989-90. Se in quel
periodo fiscale il reddito imponibile del ricorrente era di fr. 207'465.--, nel
periodo successivo esso era sceso a zero, per poi risalire a fr. 61'425.-- nel
periodo fiscale 1993-94. Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1995-96, tuttora
in attesa di tassazione da parte dell'UT, il contribuente dichiara un reddito
di poco inferiore a fr. 90'000.--.
In simili condizioni, le
argomentazioni ricorsuali, che non mettono in discussione il principio della
sanzione disciplinare, ma unicamente la sua quantificazione, meritano parziale
tutela. Tenuto conto del carattere sicuramente prudenziale della dichiarazione
fiscale 1995-96, non ancora stata fatta oggetto di tassazione, si giustifica di
commisurare la multa su una capacità contributiva di ca. fr. 100'000.--, per
un’imposta cantonale dovuta di ca. fr. 11'000.--.
La multa che ne risulta,
secondo la circolare n. 12 del 16 maggio 1997 della Divisione cantonale delle
contribuzioni, è quindi di soli fr. 300.--.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 1° settembre 1997 è riformata nel
senso che l’importo della multa disciplinare inflitta a __________ __________ è
ridotto da fr. 600.-- a fr. 300.--.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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