AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.163
Data decisione, Autorità: 14.11.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00163
Lugano 14 novembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
Il segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 6 ottobre 1997
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella tassazione, notificata ai coniugi __________ l’11 marzo 1996, l’Ufficio di tassazione non accordava ai contribuenti la deduzione per persona bisognosa a carico.
Con decisione dell’8 settembre 1997 l’UT negava nuovamente la deduzione per persona bisognosa a carico, osservando che l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT più non consentiva la deduzione, poiché la figlia Loredana aveva compiuto i 25 anni prima del 1° gennaio 1995.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta la decisione dell’UT nella misura in cui non ammette la deduzione di fr. 6'000.—per persona bisognosa a carico.
Deduzione per persona bisognosa a carico
4.1.
L’art. 34 cpv. 1 lett. b LT 1994 prevede la deducibilità dal reddito netto di un importo di 6'000 franchi per l'imposta cantonale, per ogni persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare un'attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione. La deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a.
4.2
Oltre al requisito della parziale o totale incapacità di esercitare un'attività lucrativa, la legge subordina, in sintonia con la precedente prassi, la concessione della deduzione all'ulteriore condizione che la persona assistita non disponga di un reddito e di una sostanza sufficienti a provvedere al proprio mantenimento e che abbisogni perciò di un aiuto economico che raggiunga almeno l'entità della deduzione (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 149; Circolare n. 1 dell' Amministrazione federale delle contribuzioni del 14 luglio 1988, p. 3; Circolare n. 18 della Divisione cantonale delle contribuzioni del 16 gennaio 1995, p. 2; inoltre CDT n. ..__________ del 15 settembre 1995 in re P. B.).
5.1.
Per la sola imposta cantonale, a’ sensi dell'art. 34 cpv. 1 lett. c LT, “sono dedotti dal reddito netto... per ogni figlio fino al venticinquesimo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, un massimo di 5'400.– franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati”. Il decreto esecutivo del Consiglio di Stato concernente l'imposizione delle persone fisiche (art. 10) stabilisce, a tale proposito, che le deduzioni ammontano a:
fr. 800.– se il figlio può rientrare giornalmente al proprio domicilio;
fr. 3'000.– se il figlio non può rientrare giornalmente al proprio domicilio e frequenta scuole o corsi di formazione nel Cantone;
fr. 5'400.– se il figlio non può rientrare giornalmente al proprio domicilio e frequenta scuole o corsi di formazione fuori Cantone.
Il Consiglio di Stato precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto.
5.2.
Va inoltre ricordato che per decidere sulla concessione della deduzione per figli agli studi é determinante la situazione all'inizio del periodo fiscale. Ciò sia per quanto concerne la frequenza della scuola o dei corsi che danno diritto alla deduzione sia per quanto concerne il versamento del sussidio (CDT n. 82/94 del 25 maggio 1994 in re P.R.).
La deduzione per figli agli studi è loro preclusa dal fatto che la figlia __________ è nata nel 1968 e che quindi il 1° gennaio 1995, giorno determinante per stabilire il diritto alla deduzione, aveva già raggiunto da tempo il 25° anno di età.
La deduzione per persona bisognosa a carico non può invece essere loro concessa per carenza dei presupposti di merito, segnatamente perché la figlia __________ non può certo essere considerata persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare un'attività lucrativa, essendo ella studentessa.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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