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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1997.163
Data decisione, Autorità:
14.11.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00163
Lugano
14 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
Il
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 6 ottobre 1997
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella
dichiarazione d’imposta IC/IFD 1995-96 __________ e __________ -__________
__________ hanno chiesto la deduzione dal reddito di un importo di fr.
6'000.—per persone bisognose a carico, essendo la loro figlia __________, nata
nel 1968, ancora agli studi.
Nella tassazione,
notificata ai coniugi __________ l’11 marzo 1996, l’Ufficio di tassazione non
accordava ai contribuenti la deduzione per persona bisognosa a carico.
- Con tempestivo
reclamo 5 aprile 1996 i coniugi __________ rinnovavano la richiesta di
deduzione per persona bisognosa a carico in relazione per la figlia __________,
che era ancora agli studi.
Con decisione dell’8
settembre 1997 l’UT negava nuovamente la deduzione per persona bisognosa a
carico, osservando che l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT più non consentiva la deduzione,
poiché la figlia Loredana aveva compiuto i 25 anni prima del 1° gennaio 1995.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ contesta la decisione dell’UT nella
misura in cui non ammette la deduzione di fr. 6'000.—per persona bisognosa a
carico.
-
Deduzione per persona
bisognosa a carico
4.1.
L’art. 34 cpv. 1
lett. b LT 1994 prevede la deducibilità dal reddito netto di un importo
di 6'000 franchi per l'imposta cantonale, per ogni persona totalmente o
parzialmente incapace di esercitare un'attività lucrativa, al cui sostentamento
il contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della
deduzione. La deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali
è già accordata la deduzione giusta la lettera a.
4.2
Oltre al requisito della
parziale o totale incapacità di esercitare un'attività lucrativa, la legge
subordina, in sintonia con la precedente prassi, la concessione della deduzione
all'ulteriore condizione che la persona assistita non disponga di un reddito e
di una sostanza sufficienti a provvedere al proprio mantenimento e che
abbisogni perciò di un aiuto economico che raggiunga almeno l'entità della
deduzione (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer,
Zurigo, 1995, p. 149; Circolare n. 1 dell' Amministrazione federale
delle contribuzioni del 14 luglio 1988, p. 3; Circolare n. 18 della Divisione
cantonale delle contribuzioni del 16 gennaio 1995, p. 2; inoltre CDT n.
..__________ del 15 settembre 1995 in re P. B.).
- Deduzione per figli agli
studi
5.1.
Per la sola imposta
cantonale, a’ sensi dell'art. 34 cpv. 1 lett. c LT, “sono dedotti dal reddito
netto... per ogni figlio fino al venticinquesimo anno di età, al cui sostentamento
il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio,
frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, un
massimo di 5'400.– franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal
Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati”. Il decreto
esecutivo del Consiglio di Stato concernente l'imposizione delle persone
fisiche (art. 10) stabilisce, a tale proposito, che le deduzioni ammontano a:
-
fr.
800.– se il figlio può rientrare giornalmente al proprio domicilio;
-
fr.
3'000.– se il figlio non può rientrare giornalmente al proprio domicilio e frequenta
scuole o corsi di formazione nel Cantone;
-
fr.
5'400.– se il figlio non può rientrare giornalmente al proprio domicilio e frequenta
scuole o corsi di formazione fuori Cantone.
Il Consiglio di Stato
precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo
pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità
agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto.
5.2.
Va inoltre ricordato che
per decidere sulla concessione della deduzione per figli agli studi é
determinante la situazione all'inizio del periodo fiscale. Ciò sia per quanto
concerne la frequenza della scuola o dei corsi che danno diritto alla deduzione
sia per quanto concerne il versamento del sussidio (CDT n. 82/94 del 25
maggio 1994 in re P.R.).
- Orbene, dall’esame
dell’incarto emerge con tranquillante evidenza che i coniugi __________ non
avevano diritto per il periodo di tassazione IC 1995-96 né alla deduzione per
figli agli studi né alternativamente alla deduzione per persona bisognosa a carico.
La deduzione per figli
agli studi è loro preclusa dal fatto che la figlia __________ è nata nel 1968 e
che quindi il 1° gennaio 1995, giorno determinante per stabilire il diritto
alla deduzione, aveva già raggiunto da tempo il 25° anno di età.
La deduzione per persona
bisognosa a carico non può invece essere loro concessa per carenza dei
presupposti di merito, segnatamente perché la figlia __________ non può certo
essere considerata persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare
un'attività lucrativa, essendo ella studentessa.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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