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Numero d'incarto:
80.1997.168
Data decisione, Autorità:
05.12.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00168
Lugano
5 dicembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 10 ottobre 1997
in
materia di: IC 1993/94 intermedia
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Con decisione del 21
ottobre 1996, l'Ufficio di tassazione di __________ -__________ notificava alla
signora __________ __________, domiciliata negli USA, la tassazione intermedia
IC 1993/94, per il periodo di assoggettamento dal 1° settembre 1993 al 31
dicembre 1994. Il motivo della tassazione intermedia era indicato come
“partenza per l’estero”. Il solo reddito imposto era quello della sostanza
immobiliare ed era commisurato in fr. 44’941.– in media annua; dedotti
interessi passivi e spese di manutenzione per complessivi fr. 44’145.– nonché
oneri assicurativi e oneri per figli a carico, il reddito imponibile ammontava
a fr. 614.–, cui corrispondeva un’imposta di fr. 20.25 all’anno. La
contribuente era per contro dichiarata esente dall’imposta sulla sostanza,
essendo i debiti ammessi in deduzione superiori al valore di stima della
sostanza immobiliare.
Con tempestivo ricorso, la
contribuente contestava la tassazione, chiedendo lo stralcio della sostanza
immobiliare e del relativo reddito, essendo avvenuta il 1° giugno 1993 la
vendita della sua casa di __________.
L’autorità fiscale
riformava la tassazione a sfavore della reclamante, mediante decisione dell’8
settembre 1997.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ domanda di
essere esonerata dal pagamento dell’imposta sulla sostanza e di quella sul
reddito. Osserva che, in contrasto con quanto stabilito dalla decisione impugnata,
il debito ipotecario gravante sulla sostanza di cui il suo figlio minorenne è
proprietario ammonta non a fr. 48’903.– bensì a fr. 157’500.–; i relativi
interessi passivi, a loro volta, sono deducibili nella misura non di fr.
2’796.– ma di fr. 10’348.–.
-
Nel caso concreto,
come detto in narrativa, la tassazione c.d. “intermedia”, contestata dalla
ricorrente, è stata emessa in considerazione della partenza per l’estero, avvenuta
il 30 agosto 1993. Si tratta pertanto piuttosto di una tassazione per fine
dell’assoggettamento illimitato ed inizio dell’assoggettamento limitato.
3.1.
In tutti i casi in cui vi
è un passaggio dall’assoggettamento illimitato a quello limitato o viceversa,
cessa l’assoggettamento e inizia di nuovo in diverse condizioni. Per tale nuovo
assoggettamento, il computo dell’imposta deve essere effettuato non in base ai
fattori fiscali del periodo di computo ordinario, bensì secondo quelli della tassazione
nel presente. È il caso, per esempio, della persona fisica che trasferisce il
proprio domicilio dalla Svizzera all’estero, ma conserva la proprietà di un
immobile situato in Svizzera o la partecipazione ad un’attività aziendale in
Svizzera (Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I,
Basilea 1982, n. 4 ad art. 7 DIFD, p. 114).
Tuttavia, in una sentenza
in cui ci si riferiva al caso inverso di un contribuente passato
dall'assoggettamento limitato a quello illimitato, si è affermato che non si
giustifica una soluzione della continuità della tassazione, se non per quegli
oggetti che non erano precedentemente imponibili e che lo diventano per effetto
dell'acquisto del domicilio (CDT n. ..__________ del
14 aprile 1995 in re W.S., con riferimento a Känzig, op. cit., p. 115).
Analogamente, si deve
ritenere che, se un contribuente che è assoggettato limitatatamente alla
sovranità fiscale svizzera e/o ticinese acquista il domicilio e diviene in tal
modo illimitatamente assoggettato, basta stralciare i fattori che non sono più
imponibili, lasciando tassati con il criterio della tassazione “nel passato”
quelli che rimangono assoggettati.
3.2.
Conformemente ai principi
enunciati, l’autorità di tassazione ha emesso una tassazione con effetto a
partire dal giorno del trasferimento del domicilio negli Stati Uniti,
stralciando i redditi imponibili in virtù dell’assoggettamento illimitato ed
imponendo invece la sola sostanza immobiliare situata in Svizzera ed il relativo
reddito.
- Fatte queste
premesse, si deve verificare se il calcolo delle deduzioni dei debiti e degli
interessi passivi è stato effettuato correttamente oppure, come argomenta la
ricorrente, in modo errato.
4.1.
Il diritto fiscale
svizzero ha effetti che non si fermano alle frontiere della Confederazione, ma
si estendono all'estero, laddove si intrattengono relazioni economiche con la
Svizzera. Gli effetti internazionali in questione possono derivare dal fatto
che la definizione della sovranità fiscale effettuata dal diritto interno riguarda
anche soggetti giuridici che non sono personalmente sottoposti alla sovranità
territoriale svizzera, ma hanno qualche relazione economica con la Svizzera. Ma
possono anche discendere dal fatto che soggetti personalmente sottoposti alla
sovranità territoriale svizzera hanno interessi economici situati all'estero.
Per evitare doppie imposizioni, ogni Stato introduce nelle sue norme fiscali
delle disposizioni per limitare il potere di imposizione nei confronti
dell'estero. A tali disposizioni si affiancano trattati bilaterali o
multilaterali fra i diversi Stati. L'insieme delle norme giuridiche del diritto
interno e del diritto dei trattati, che hanno ad oggetto la costituzione del
diritto fiscale da un punto di vista internazionale, forma il diritto fiscale
internazionale (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, Zurigo
1992, p. 97 s.).
4.2.
Nelle relazioni
internazionali l'assoggettamento degli immobili avviene secondo le norme sulla
doppia imposizione cantonale. È tuttavia imponibile almeno il reddito
conseguito nel cantone e la sostanza ivi posta (cfr. art. 8 cpv. 1 LT 1976).
La deduzione dei debiti
(capitale e interessi) è limitata a quelli riconosciuti dalla legge tributaria
ed è ammessa proporzionalmente all'intera sostanza ovunque posta (cfr. art. 8
cpv. 2 LT 1976).
L'aliquota è quella
corrispondente all'insieme del reddito, rispettivamente della sostanza. Nei
rapporti internazionali è applicabile al minimo l'aliquota corrispondente al
reddito conseguito nel cantone e alla sostanza ivi posta (cfr. art. 8 cpv. 3 LT
1976).
Principi analoghi valgono
in materia di imposta federale diretta (cfr. art. 44 DIFD). In particolare la
deduzione dei debiti è ripartita secondo il metodo della divisione proporzionale
(cfr. Rivier, Le droit fiscal international, Neuchâtel 1983, pp. 46, 83
e 154; Höhn, Doppelbesteuerungsrecht, Berna 1973, par. 17 cifra 19, p.
281).
4.3.
Tale principio è ammesso
anche dalla Convenzione stipulata fra Svizzera e Stati Uniti d’America, per
prevenire la doppia imposizione internazionale. L'art. IX CDI-USA stabilisce
infatti che "i redditi provenienti da beni immobili... sono imponibili
nello Stato contraente in cui detti beni sono situati".
La Convenzione citata non
affronta invece espressamente la questione della deducibilità degli interessi
passivi.
4.4.
Si è visto che gli
interessi ipotecari sono ripartiti secondo il sistema della ripartizione
proporzionale dei debiti; l'insieme dei debiti e degli interessi dovuti dal
contribuente è cioè ripartito in proporzione al valore degli attivi svizzeri e
degli immobili situati in Svizzera. Gli interessi così ripartiti vengono quindi
dedotti dai redditi provenienti dall'immobile. Secondo il Tribunale federale,
infatti, una ripartizione matematica degli interessi passivi sul reddito totale
mancherebbe di obiettività e condurrebbe a risultati scioccanti, per il fatto
che gli interessi ipotecari, diversamente dalle spese elencate all'art. 22 DIFD,
le quali sono ripartite in base alla proporzione fra parte del reddito soggetto
all'imposta in Svizzera e intero reddito (art. 24 DIFD), non diminuiscono il
reddito intero ma presentano piuttosto una relazione particolarmente stretta
con il conseguimento di un reddito in particolare. È evidente, in effetti, che
gli interessi ipotecari non hanno alcun rapporto con il reddito del lavoro ma
costituiscono la contropartita del reddito della sostanza e gravano soltanto
quest'ultimo (ASA 34 p. 348 ss.).
4.5.
Ora, nella fattispecie,
l’autorità di tassazione ha ripartito il debito ipotecario relativo alla quota
della comunione ereditaria del figlio della ricorrente e gli interessi passivi
ad esso relativi, in base alla proporzione fra la sostanza imponibile nel Canton
Ticino e quella imponibile all’estero.
Si è pertanto fondata sul
presupposto che la contribuente abbia una sostanza di fr. 280’000.– all’estero
e su tale base ha ricavato la proporzione esistente tra la sostanza imponibile
in Svizzera e quella totale: se cioè la quota ereditaria imponibile ha un
valore di stima di fr. 125’326.– e la sostanza totale ammonta a fr. 405’326.–,
la percentuale è del 31.05%. Pertanto, dell’onere ipotecario gravante sulla
sostanza imponibile ha dedotto solo tale quota, pari a fr. 48’903.–.
Quanto alla determinazione
della sostanza all’estero, è vero che non risulta da alcuna dichiarazione, ma
appare comunque addirittura prudenziale, se si pensa che dalla sola vendita
della casa di __________ la ricorrente ha ricavato 320’000 franchi (fr.
1’070’000.– meno l’ipoteca di fr. 750’000.–), da cui devono essere dedotti però
i costi di vendita; a ciò si aggiungevano, nell’ultima dichiarazione fiscale,
beni mobiliari per oltre 80’000 franchi.
In seguito, l'Ufficio di
tassazione ha calcolato, sempre con criteri proporzionali, gli interessi
passivi e le spese di manutenzione che si riferiscono all’immobile. Per far ciò
si è fondato sui redditi del biennio 1991/92, già serviti da base per la
tassazione ordinaria 1993/94.
Di conseguenza, ha dedotto
integralmente i costi di manutenzione immobiliare, che ammontano a fr. 1’341.–;
inoltre ha detratto la quota degli interessi passivi proporzionale agli attivi
assoggettati in Svizzera, per un ammontare di fr. 2’796.–. Il reddito netto,
prima delle deduzioni per oneri assicurativi e per figli a carico, ammonta
allora a fr. 4’804.–; al netto di queste ulteriori deduzioni proporzionali,
scende a fr. 3’969.–.
- La decisione
impugnata è conseguentemente confermata. Nonostante la soccombenza della
ricorrente, si rinuncia a porre a suo carico la tassa di giustizia e le spese
processuali, in considerazione del fatto che dalla decisione impugnata non era
agevole evincere i criteri di calcolo adottati.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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