AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1997.171
Data decisione, Autorità:
10.02.1998, CDT
Incarto n.
80.97.00171
Lugano
10 febbraio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 15 ottobre 1997
in
materia di: imposte alla fonte
presentato
da:
__________, __________ __________
__________ __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________, domiciliato a __________, è titolare di un permesso di dimora
temporaneo, in virtù del quale può soggiornare nel Canton Ticino per 120 giorni
all’anno, al fine di insegnare al __________ __________ __________ __________
di __________.
Il __________ __________
__________ __________, quale debitore dell’imposta alla fonte, tratteneva dai
salari del periodo dal 16 settembre al 31 dicembre 1996, corrispondenti a complessivi
fr. 4’057.30, imposte per fr. 653.25, pari al 16.10% del reddito lordo.
- Il contribuente
contestava la suddetta ritenuta d’imposta, con scritto del 22 marzo 1997
all’Ufficio imposte alla fonte, adducendo di conseguire quale unico reddito
quello pagatogli dal __________ __________ __________ e lamentando di conseguenza
l’applicazione di un’aliquota corrispondente a un reddito annuo di fr.
90’000.–.
L’autorità di tassazione
respingeva la contestazione del contribuente, con decisione dell’8 luglio 1997.
L’Ufficio imposte alla
fonte respingeva poi, con decisione del 16 settembre 1997, un reclamo
interposto dal __________ __________ __________ __________ in relazione a
__________ __________ ad altri contribuenti, richiamandosi alle direttive della
Divisione delle contribuzioni ed alla giurisprudenza.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ribadisce di
conseguire quale unico reddito in Svizzera il compenso del __________,
nettamente inferiore a quello di un altro insegnante, impiegato a tempo pieno.
Postula di conseguenza la riduzione dell’aliquota applicata dall’autorità di
tassazione.
-
4.1.
Sono soggetti ad una
trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa
dipendente:
a. i
lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli
stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT;
analogo, per l'imposta federale diretta, l'art. 83 LIFD);
b. i
lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano
un'attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la
settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l'imposta federale diretta, l'art.
91 LIFD);
L’imposta è prelevata sui
proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD);
4.2.
Per quanto attiene alle
aliquote applicabili, l'onere fiscale cui sono sottoposti i contribuenti
soggetti alla trattenuta alla fonte corrisponde essenzialmente, per effetto del
principio della parità di trattamento, a quello che si avrebbe nel caso della
tassazione in una procedura ordinaria. Pertanto, la legge stabilisce che:
• le
aliquote sono allestite conformemente a quelle per l'imposta sul reddito delle
persone fisiche (art. 106 cpv. 1 LT; art. 85 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 1 LAID);
• si
deve tener conto del cumulo dei redditi dei coniugi esercitanti entrambi
un'attività lucrativa e delle relative deduzioni (art. 107 cpv. 2 LT; art. 86
cpv. 2 LIFD; art. 33 cpv. 2 LAID);
• si
deve tener conto, in forma forfettaria, delle spese professionali, per premi
assicurativi, nonché della deduzione per oneri familiari (art. 107 cpv. 1 LT; art.
86 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 3 LAID).
L’allestimento delle
aliquote è di competenza dell'Amministrazione federale delle contribuzioni per
l'imposta federale diretta (art. 85 cpv. 1 LIFD), e del Consiglio di Stato per
l'imposta cantonale (art. 106 cpv. 1 LT).
4.3.
L’art. 1 dell'ordinanza
sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (OIF), emanata
il 19 ottobre 1993 dal Dipartimento federale delle finanze, e, per l'imposta
cantonale, l'art. 108 LT, definiscono quattro tipi di aliquote:
a) per
persone sole;
b) per
coniugati con un solo reddito nonché per contribuenti vedovi, separati legalmente
o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che da soli convivono con figli minorenni
o con figli a tirocinio o agli studi al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;
c) per
coniugati con doppio reddito (entrambi conseguiti in Svizzera);
d) per
contribuenti che esercitano un'attività a tempo parziale o accessoria.
4.4.
Le direttive della
Divisione delle contribuzioni stabiliscono che per i lavoratori con permessi
speciali (consulenti, collaboratori ecc.) nel corso dell'anno civile il reddito
di attività lucrativa conseguito in Svizzera, qualunque sia il suo ammontare, è
assoggettato alla trattenuta d'imposta alla fonte con l'aliquota massima (grassetto
nel testo) prevista dalle tabelle A e B (dimoranti, stagionali, ecc.) tenuto
conto della situazione familiare, riservata la possibilità per il contribuente
di documentare che l'applicazione dell'aliquota massima non corrisponde alla
sua capacità contributiva (cfr. Direttiva n. 1/1995 sull'imposizione
alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio, par. III.B.5,
in vigore fino al 31 dicembre 1996);
4.5.
Una sentenza di questa
Camera (CDT n. ..__________ dell'11 ottobre 1996, in
RDAT I-1997 n. 31t), ha stabilito che l'applicazione dell'aliquota
massima prevista dalla tabella ufficiale può portare in numerosi casi a includere
nell'aliquota un reddito estero ed ha rilevato, in primo luogo, come ciò sia
difficilmente compatibile con la Convenzione italo-svizzera di doppia
imposizione e i relativi accordi e, in secondo luogo, come ciò dia luogo ad una
disparità di trattamento, per il fatto che il sistema semplificato della
trattenuta alla fonte non comporta l’accertamento sistematico dei redditi
esteri per tutti gli assoggettati a questo sistema.
La Camera di diritto
tributario ha pertanto concluso che il par. III.B.5 delle direttive è in
contrasto con le disposizioni convenzionali nella misura in cui applica
sistematicamente a tutti i salariati al beneficio di un permesso speciale di 90
/ 120 giorni l’aliquota massima e non quella riportata all’anno.
Sempre secondo la giurisprudenza
citata, se infatti è vero che per i beneficiari di tantièmes, gettoni di
presenza e altre indennità percepite nell’ambito dell'amministrazione di una
persona giuridica, si può presumere in base all’esperienza e al tipo qualificato
di prestazione fornita che essi dispongono di altre entrate di misura non
trascurabile, lo stesso non si può dire con altrettanta certezza per i
salariati assoggettati alla fonte che beneficiano di un permesso speciale di 90
/ 120 giorni; la loro situazione presuppone una certa durata e quindi anche una
regolarità della prestazione lavorativa, diversamente dall'episodicità insita
nell’attività di chi, in virtù di conoscenze del tutto particolari o funzioni
altamente qualificate ricoperte altrove, viene chiamato a sedere nel consiglio
d’amministrazione di una persona giuridica o prestare occasionalmente
consulenza.
4.6.
Sulla base della suddetta
giurisprudenza, la Divisione delle contribuzioni ha emanato nuove direttive,
entrate in vigore nel 1997. In virtù di queste ultime, i lavoratori con
permessi speciali di 90/120 giorni sono assoggettati con l’aliquota relativa al
corrispondente reddito per un’attività completa (annualizzazione del salario su
240 giorni lavorativi).
- 5.1.
Nella fattispecie, il
ricorrente ha lavorato nel 1996 solo dal 5 settembre al 16 novembre (1°
trimestre anno scolastico 1996/97), con un orario settimanale di nove ore,
conseguendo una retribuzione complessiva di fr. 4’057.–.
Il sistema di retribuzione
del __________ __________ __________ __________ prevede un compenso per “ora
trimestrale” (in casu fr. 450.80) o per “ora annuale” (in casu
fr. 1’803.25), sicché il calcolo dello stipendio di un trimestre si opera moltiplicando
le ore settimanali di insegnamento per il suddetto compenso per l’ora trimestrale.
Dunque il contribuente ha
percepito per il trimestre in questione fr. 450.80 per nove ore (9 x 450.80 =
4’057.20).
Il salario trimestrale
riportato all’anno (quattro trimestri) ammonterebbe evidentemente a fr.
16’228.80 (pari anche al compenso calcolato con l’«ora annuale»: fr. 1’803 x 9
= fr. 16’227); invece, l’autorità fiscale ha moltiplicato il compenso orario di
fr. 53.05 per il numero di ore “ipotizzabili” di un anno, raggiungendo
l’ammontare di fr. 84’880.–, cui ha ancora aggiunto il 10%, corrispondente al
rimborso spese cui ha diritto il ricorrente secondo contratto.
5.2.
Non vi è chi non veda come
un simile criterio di calcolo raggiunga proprio il risultato che la
giurisprudenza di questa Camera, precedentemente ricordata, voleva scongiurare.
Il ricorrente svolge in
Svizzera solo l’attività presso il __________ e non percepisce dunque alcun
altro reddito. Pertanto, un’aliquota che includesse redditi “ipotetici” o
conseguiti all’estero sarebbe in contrasto con i principi poc’anzi illustrati.
È opportuno allora
precisare la giurisprudenza di questa Camera nel senso che l’annualizzazione
del reddito conseguito dal lavoratore che beneficia di un permesso di 90 o di
120 giorni ha un senso, e deve quindi essere intrapresa, solo quando il contribuente
eserciti in Svizzera un’attività a tempo pieno o che comunque non abbia il
carattere di una semplice attività a tempo parziale.
5.3.
Neppure applicando
l’aliquota corrispondente ad un reddito annuo di fr. 16’228.– si otterrebbe
tuttavia un’imposta conforme alla capacità contributiva del ricorrente, poiché
essa risulterebbe inferiore a quella prevista per chi svolge attività
accessoria o a tempo parziale.
Come già accennato,
infatti, per le attività accessorie i Cantoni prevedono una tariffa speciale
nella forma di un’aliquota lineare (Commission d'harmonisation fiscale, Réglementation
cantonale harmonisée en matière d'impôt à la source, Berna 1994, p. 133;
inoltre Zigerlig, Quellensteuern, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das
neue Bundesrecht über die direkten Steuern, Berna 1993, p. 387).
La struttura di tale
aliquota deve essere stabilita in funzione, da un lato, di un numero massimo di
ore settimanali e, dall’altro, di un reddito lordo massimo: tenendo conto del
criterio delle ore settimanali, si evita di penalizzare apprendisti, praticanti
e impiegati alla pari, che con l’aliquota D dovrebbero pagare un’imposta troppo
elevata sul loro reddito irrisorio, mentre tenendo conto del reddito lordo
mensile si contribuisce a raggiungere la parità di trattamento nei confronti
delle coppie imposte con la procedura ordinaria, in cui uno dei coniugi
esercita un’attività a tempo parziale (Commission d'harmonisation fiscale,
op. cit., p. 135 s.).
Coerentemente con tale
principio, la Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino ha previsto
un’aliquota D, fissata al 4%, per i lavoratori che esercitano un’attività accessoria
o a tempo parziale, che si applica ai redditi d’attività lucrativa nei casi in
cui la durata settimanale del lavoro non supera le 15 ore e (cumulativamente)
il reddito mensile lordo è inferiore a fr. 2’000.– (Direttiva n. 1 del
novembre 1994 concernente l’imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti
senza permesso di domicilio, par. III.B.4).
5.4.
Nel caso in esame, al
ricorrente, che svolge un’attività di 9 ore settimanali e il cui reddito è
inferiore a fr. 2’000 al mese, è dunque applicabile l’aliquota del 4%.
- Il ricorso è
pertanto accolto, con la conseguenza che l’imposta è calcolata applicando al
reddito del ricorrente l’aliquota del 4%. Visto l’esito del ricorso, non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 16 settembre 1997 è riformata nel
senso che l’aliquota d’imposta per Salvatoremassimo __________ è ridotta dal
16,1 % al 4%.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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