__________ -__________, __________
__________,
rappr.
da: __________. __________, __________ __________,
-
che __________ __________ -__________,
domiciliata a __________, è limitatamente imponibile nel Canton Ticino, quale
proprietaria di sostanza immobiliare a __________;
-
che, non avendo la
contribuente inoltrato la dichiarazione fiscale per l’imposta cantonale 1997/98
nel termine stabilito, l'Ufficio di tassazione di __________ la richiamava, con
scritto del 10 aprile 1997, e quindi, scaduta la proroga concessale il 23
aprile, la diffidava con lettera raccomandata del 10 luglio 1997, attribuendole
un termine di 10 giorni ed avvertendola che, in caso di inadempimento, le
sarebbe stata inflitta una multa disciplinare;
-
che, non essendo stato
osservato neppure quest’ultimo avvertimento, l’autorità fiscale le infliggeva,
con decisione del 14 agosto 1997, una multa disciplinare di fr. 125.–;
-
che la contribuente
contestava la decisione in questione con reclamo del 23 ottobre 1997, nel quale
argomentava di avere trasmesso alle autorità fiscali di tutti i Cantoni
interessati copia della dichiarazione inoltrata nel Cantone di domicilio in
data 9 settembre 1997;
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che l'Ufficio di
tassazione, con decisione del 12 novembre 1997, dichiarava irricevibile il
reclamo, in quanto nettamente tardivo;
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che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la signora __________ -__________
chiede l’annullamento della multa e delle tasse di diffida, adducendo di avere
richiesto la proroga del termine di inoltro della dichiarazione a tutti i
Cantoni ma di non avere mai ricevuto risposta dall’autorità fiscale ticinese;
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che, la Camera di diritto
tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile,
ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato
da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata;
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che, infatti, se l'irricevibilità
del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi
all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario
la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
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che l’art. 206 cpv. 1 LT
1994 stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo
scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni
dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 cpv. 1 precisa che tale termine,
stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste
un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato
che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT 1994);
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che, per quanto attiene
alla restituzione dei termini per assenza dal Cantone la giurisprudenza la
ammette nei casi in cui la partenza é inopinata e imprevista, in modo da non
permettere al contribuente di dare le necessarie disposizioni per incombenti
procedurali che possono rendersi necessari prima del ritorno (sentenze CDT
188/1980 in re S; 283/1985 in re H; 469/1986 in re H);
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che, in altri termini,
come gli altri impedimenti, anche l'assenza all'estero deve sopraggiungere in
modo che non sia possibile prendere i provvedimenti idonei a garantire il
rispetto dei termini;
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che, nella fattispecie, il
reclamo interposto in data 23 ottobre 1997, contro la decisione del 14 agosto
1997, come rilevato dall’autorità fiscale, era manifestamente tardivo e quindi
non può essere censurata la decisione con cui l'Ufficio di tassazione si è
rifiutato di entrare nel merito dello stesso;
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che comunque, a titolo abbondanziale,
si deve sottolineare che anche nel merito il reclamo avrebbe dovuto essere
respinto, per il fatto che la contribuente aveva ottenuto dall’autorità fiscale
ticinese una proroga del termine fino al 30 giugno 1997, ma ha poi adempiuto
l’obbligo di collaborazione solo il 10 settembre 1997, come confermato anche
nel ricorso in esame;
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che, in simili
circostanze, appare del tutto irrilevante il fatto che la contribuente, come
sostenuto nel ricorso, abbia inviato già il 12 marzo 1997 una domanda di
proroga al Comune di __________, non ricevendo risposta;
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che, infatti, se anche
tale circostanza fosse verificata, si dovrebbe tuttavia tener conto del fatto
che la ricorrente aveva ricevuto un primo richiamo dall’Ufficio di tassazione
di __________ già il 10 aprile 1997 e che quindi, a tale data, avrebbe dovuto
apprendere che il fisco ticinese non le aveva concesso alcuna proroga;
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che, inoltre, la multa qui
in discussione le è stata inflitta dopo che ella ha lasciato scadere una
proroga concessale dall'Ufficio di tassazione con decisione del 23 aprile 1997;
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che, per quanto attiene
alle due tasse di fr. 30.–, una relativa alla diffida del 10 luglio per il
mancato inoltro della dichiarazione dopo la scadenza del termine prorogato e
l’altra relativa alla diffida per il mancato pagamento della multa disciplinare
nel termine attribuitole, si deve ricordare alla ricorrente che esse non hanno
alcun carattere sanzionatorio ma si presentano come mere tasse di cancelleria
che vengono prelevate automaticamente, al momento dell'invio della diffida, per
coprire i costi causati dall'inadempienza del contribuente;
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che il ricorso è pertanto
respinto e la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della
ricorrente, soccombente.
visto per le spese l'art. 231 LT 1994