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Numero d'incarto:
80.1997.201
Data decisione, Autorità:
18.12.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00201
Lugano
18 dicembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 4 dicembre 1997
in
materia di: riparto intercomunale 1993-94
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che il 27 novembre 1997
l'UT notificava a __________ __________ la tassazione intermedia IC/IFD
1993-94, a valere dal 1° gennaio 1993, per mutamento di professione e in pari
data la tassazione IC/IFD 1995-95;
-
che alle suddette
decisioni su reclamo erano annessi i relativi riparti intercomunali, che
attribuivano il reddito aziendale ai comuni di __________ e di __________ in
ragione di metà ciascuno;
-
che con tempestivo ricorso
del 4 dicembre 1997 il contribuente contesta il riparto intercomunale,
precisando i suoi spostamenti: quello della sede aziendale, il 1° luglio 1993,
da __________ a __________ e quello del domicilio civile, dal 4 febbraio 1994,
da __________ a __________; i comuni da prendere in considerazione sarebbero
quindi nel 1993 __________ e __________ e nel 1994 __________ e __________;
-
che con osservazioni del
16 dicembre 1997 l'UT rileva di essere stato all'oscuro degli spostamenti del
contribuente e di non averne quindi tenuto conto, chiedendo la retrocessione
dell'incarto per nuova decisione dopo migliori accertamenti presso le
cancellerie comunali di __________ e __________;
-
che la retrocessione degli
atti all'UT appare indispensabile: occorre in effetti meglio chiarire sia lo
spostamento della sede aziendale sia del domicilio civile del contribuente,
assumendo le necessarie informazioni presso tutti e tre i comuni toccati dagli
spostamenti: __________, __________ e __________;
-
che l'UT, dopo il
necessario complemento d'istruttoria, si pronuncerà nuovamente sul riparto con
decisione formale impugnabile a questa Camera da parte di tutti gli interessati
(cfr. art. 285 ss. LT 1994, applicabili alla fattispecie, in quanto norme
procedurali, in virtù della disposizione transitoria dell'art. 317 LT 1994);
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 287 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto a'
sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo in materia di riparto intercomunale
1993-94 del 24 novembre 1997 è annullata in ordine e gli atti sono retrocessi
all'UT per nuova decisione dopo complemento d'istruttoria.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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