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Numero d'incarto:
80.1997.207
Data decisione, Autorità:
10.02.1998, CDT
Incarto n.
80.97.00207
Lugano
10 febbraio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 11 dicembre 1997
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________ __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che con decisione su
reclamo del 17 novembre 1997 l'Ufficio di tassazione di __________ ha esposto
ai coniugi __________ e __________ __________ un reddito d'altra fonte di fr.
2'500.-- a parziale ripresa delle spese di trasferta, che il datore di lavoro ha
rifuso forfetariamente ad __________ __________, peggiorando su questo punto la
notifica di tassazione del 15 settembre 1997, che non prevedeva nessuna ripresa
a tale titolo;
-
che con il presente,
tempestivo ricorso i coniugi __________ contestano la ripresa dell'importo di
fr. 2'500.-- sulle spese di trasferta che il datore di lavoro rifonde
mensilmente ad __________ __________ con un importo globale;
-
che la ripresa trae
origine dal rapporto della verifica fiscale dell'impresa di costruzioni __________
__________, effettuata nell'aprile del 1992, e al successivo verbale del 13
luglio 1992, con il quale l'impresa accettava la ripresa di parte delle
indennità di trasferta e del rimborso spese veicoli ai dipendenti;
-
che nelle tassazioni
IC/IFD 1993-94 e 1995-96 ad __________ __________ non è stata fatta nessuna
ripresa per spese di trasferta rifuse globalmente;
-
che tale ripresa è stata
effettuata, per la prima volta, nella tassazione IC/IFD 1997-98 in sede di
decisione su reclamo;
-
che gli atti dell'incarto
non consentono a questa Camera di pronunciarsi sulla contestazione;
-
che, in effetti, la
verifica fiscale dell'impresa __________ __________ si riferisce all'anno di
computo 1990, mentre che per la tassazione di __________ __________, qui in
contestazione, fanno stato gli anni di computo 1995-96;
-
che se, da un lato, la
ripresa appare giustificata dal citato rapporto dell'ispettorato fiscale e
ancor più dalla lievitazione conosciuta in cinque anni dalla rifusione
forfetaria, dall'altro, non risulta né se all'impresa __________ siano state
effettuate delle riprese per rifusioni delle spese di trasferta e veicoli ai
dipendenti negli anni di computo 1995 e 1996, né se __________ __________
continui a esercitare, nell'ambito dell'impresa, le medesime mansioni che
esercitava nel 1990 o se invece esse abbiano conosciuto un'evoluzione;
-
- che pertanto gli atti del
procedimento devono essere retrocessi all'UT, perché completi gli accertamenti
nel senso appena indicato;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto a'
sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 17 novembre 1997 è annullata in ordine
e gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione di
__________ per nuova decisione sul punto in contestazione, dopo ulteriori
accertamenti.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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