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Numero d'incarto:
80.1997.228
Data decisione, Autorità:
10.02.1998, CDT
Incarto n.
80.97.00228
Lugano
10 febbraio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 27 dicembre 1997
in
materia di: multa disciplinare
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che, con decisione del 9
ottobre 1997, l'Ufficio di tassazione di __________ infliggeva a __________
__________ una multa disciplinare di fr. 225.–, per non avere inoltrato la
dichiarazione fiscale 1997/98;
-
che un reclamo contro la
suddetta sanzione veniva respinto dall’autorità fiscale con decisione del 27
novembre 1997;
-
che, con scritto del 27
dicembre 1997, redatto in lingua francese, il contribuente dichiara di
interporre ricorso alla Camera di diritto tributario contro la decisione su reclamo,
riservandosi di motivarlo e di documentarlo in un momento successivo;
-
che l’osservanza della
lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una
esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti i
settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana
non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep.
1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);
-
che, tuttavia, l'autorità
ticinese che riceva un ricorso redatto in lingua diversa da quella ufficiale
del Cantone non può limitarsi a pronunciare l'irricevibilità dello stesso, ma
deve segnalare prima tale vizio al ricorrente, attribuendogli contestualmente
un termine per la traduzione, per non incorrere in un eccesso di formalismo (DTF
106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans
le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p.
234);
-
che, pertanto, la Camera
di diritto tributario ha inviato al contribuente, in data 31 dicembre 1997, una
lettera nella quale lo avvertiva del difetto del suo ricorso e gli attribuiva
un termine di quindici giorni per sanarlo, con comminatoria di irricevibilità
in caso di mancata traduzione;
-
che, nello stesso scritto,
questa Corte ha pure richiamato l’attenzione del ricorrente sull’art. 227 cpv.
2 LT, che richiede l’indicazione, nell’atto di ricorso, delle conclusioni, dei
fatti sui quali esse sono fondate e dei mezzi di prova, e che precisa altresì
che i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente;
-
che pertanto la Camera ha
invitato il ricorrente, nello stesso termine di 15 giorni, a rimediare ai
difetti di motivazione e di indicazione dei mezzi di prova, con la comminatoria
dell’irricevibilità prevista dall’art. 227 cpv. 2 LT e dall’art. 140 cpv. 2
LIFD;
-
che peraltro il ricorrente
non ha ritirato il suddetto invio raccomandato, che è ritornato alla Camera di
diritto tributario dopo la scadenza del termine di giacenza;
-
che, quando un invio
raccomandato non può essere consegnato, viene infatti depositato nella bucalettere
un avviso di ritiro, nel qual caso l'invio si considera però notificato non al
momento del deposito dell'avviso nella bucalettere ma soltanto al momento in
cui il destinatario lo ritira all'ufficio postale;
-
che, se tuttavia il ritiro
non avviene entro il termine di custodia di sette giorni, l'invio è nondimeno
considerato come notificato l'ultimo giorno di giacenza (cfr. DTF 100
III 7; CDT n. 32 del 21 gennaio 1983 in re G.; CDT n. 358 del 6
ottobre 1986 in re S.M.);
-
che, sulla base dei
descritti presupposti, questa Camera non può fare altro che constatare
l’inammissibilità del ricorso, per i difetti formali indicati;
-
che la tassa di giustizia
e le spese processuali devono essere poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è irricevibile.
-
La tassa di giustizia e le
spese di cancelleria, per complessivi fr. 120.–, sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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