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Numero d'incarto:
80.1997.23
Data decisione, Autorità:
04.06.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00023
Lugano
4 giugno 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 7 febbraio 1997
in
materia di: IC 93/94
presentato
da:
e __________, __________,
rappr.
da: avv. __________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il 26 settembre 1993 i
coniugi __________ presentavano la dichiarazione d'imposta IC/IFD 1993-94,
nella quale facevano valere deduzioni per spese di manutenzione per quasi fr.
265'000.-- in media annua, tali da azzerare il reddito imponibile.
Le spese di manutenzione,
di cui veniva chiesta la deduzione, erano in relazione a un'operazione di
manutenzione e miglioria dell'immobile di Muralto di proprietà di __________,
dal costo complessivo di fr. 1'235'000.--.
Il 29 ottobre 1993 l'
Ufficio di tassazione notificava ai coniugi __________ la tassazione IC/IFD
1993-94, in cui venivano sostanzialmente accordate le deduzioni chieste dai
contribuenti e veniva di conseguenza accertata l'inesistenza di reddito imponibile.
- Il 30 novembre 1993
__________ presentava reclamo, contestando, limitatamente all'imposta sulla
sostanza, il valore di stima dell'immobile e, meglio, chiedendo la riduzione
del 10% in applicazione del decreto del 13 ottobre 1993 del Consiglio di Stato.
Dopo aver ricevuto dall'
Ufficio cantonale di stima spiegazioni esaurienti del perché la riduzione del
10% non poteva essergli concessa, __________ con lettera del 2 gennaio 1994
ritirava il ricorso.
- Il 22 novembre 1996
__________ veniva convocato dall' Ufficio di tassazione di Locarno per
esaminare il reclamo da lui presentato il 30 novembre 1993. Nel corso dell'
audizione del 3 dicembre 1996 l' Ufficio di tassazione manifestava al contribuente
l'intenzione di non ammettere le spese di manutenzione, di cui era stata
chiesta la deduzione nella dichiarazione d'imposta, se non nella misura in cui
riguardavano spese per il risparmio energetico, e di peggiorare quindi la
tassazione ordinaria IC/IFD 1993-94.
Il 13 gennaio 1997 l'UT
notificava ai coniugi Celio la decisione su reclamo relativa al periodo fiscale
1993-94, in cui riduceva le deduzioni per spese di manutenzione e gestione
relative all'immobile di __________ di proprietà di __________ a soli fr.
53'693.--, determinando così il reddito imponibile in fr. 150'346.-- di media
annua.
-
Con il presente, tempestivo
ricorso i coniugi __________, assistiti dall'avv. __________, chiedono
l'annullamento della decisione su reclamo, sostanzialmente in quanto lesiva del
principio della buona fede.
-
In occasione dell'udienza
del 22 aprile 1997, il giudice ha chiesto ai ricorrenti di precisare la natura
dei lavori effettuati nell'immobile di __________. È emerso che l'immobile,
costruito in parte nel 1939 e in parte nel 1947, necessitava di importanti
lavori di manutenzione intesi a compensare la perdita di valore derivante dalla
precedente mancata esecuzione di lavori di manutenzione e dalla necessità di
sostituire impianti non più adeguati e conformi agli standard abitativi
attuali. È altresì emerso che __________ ha colto l'occasione per trasformare
il piano mansardato così da ricavarne un attico da adibire a propria abitazione
primaria, con conseguente innalzamento e rifacimento del tetto, che comunque
avrebbe dovuto essere rifatto, come pure per costruire un corpo esterno per
inserirvi un ascensore. Non sono invece state apportate modifiche di sorta alla
tipologia degli appartamenti e dei negozi, in particolare non sono state abbattute
o costruite nuove pareti, che ne abbiano radicalmente trasformato la
fisionomia.
Preso atto di queste
spiegazioni, che hanno messo in luce come non si sia trattato di una riattazione
radicale dell'immobile, ma, eccezion fatta dell'attico ricavato dal piano mansardato
e del nuovo corpo per l'ascensore, di veri e propri lavori di manutenzione nel
senso di "Instandstellungskosten" e di costi per la sostituzioni
di oggetti e impianti vetusti e ammortizzati, l' Ufficio di tassazione ha dato
la propria adesione allo scritto del 2 gennaio 1994, con cui __________
dichiarava di ritirare il ricorso, impegnandosi a emanare una nuova decisione
su reclamo di contenuto identico a quello della notifica di tassazione.
L'UT ha nondimeno fatto
presente ai ricorrenti che per i prossimi periodi fiscali potranno essere
ammesse unicamente le spese effettive di manutenzione e gestione in quanto
debitamente comprovate.
La liquidazione del 26
agosto 1992 dello studio di architettura __________, con la relativa
suddivisione dei costi spese tra costi di miglioria e spese di manutenzione,
utilizzata per la tassazione litigiosa in questa sede, farà stato, in caso di
eventuale alienazione dell'immobile, se ve ne sarà la necessità, per la tassazione
sull'utile immobiliare.
- In simili condizioni il
ricorso è divenuto privo d'oggetto e non mette pertanto più conto esaminare le
censure d'ordine sollevate dai ricorrenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è stralciato dai
ruoli in quanto divenuto privo d'oggetto.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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