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Numero d'incarto:
80.1997.37
Data decisione, Autorità:
25.03.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00037
Lugano
25 marzo 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 27 febbraio 1997
in
materia di: multa disciplinare
presentato
da:
__________, __________,
rappr.
da: __________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- I coniugi __________
e __________ non presentavano in tempo utile la dichiarazione fiscale IC/IFD
1995-96, nonostante che l' Ufficio di tassazione avesse indirizzato loro
dapprima un semplice richiamo ad adempiere il proprio dovere e, in seguito, una
diffida per lettera raccomandata contenente la comminatoria delle sanzioni
disciplinari in caso d'inadempienza.
Il 9 gennaio 1997 l'
Ufficio di tassazione di __________ infliggeva pertanto ai __________ una multa
disciplinare di fr. 400.--.
- Assistiti dalla
__________ i coniugi __________ presentavano reclamo in tempo utile, chiedendo
l'annullamento della multa, poiché la loro rappresentante, __________, non
sarebbe stata in grado di allestire la dichiarazione d'imposta per il
sovraccarico di lavoro.
Il reclamo veniva respinto
con decisione del 27 gennaio 1997. L'Ufficio di tassazione faceva presente che,
qualora la rappresentante dei contribuenti non fosse stata in grado di
compilare la dichiarazione d'imposta, avrebbe potuto e dovuto cautelarsi,
chiedendo un'ulteriore proroga.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________, sempre assistito dalla __________, chiede
l'annullamento della multa inflittagli dall' Ufficio di tassazione. Ribadisce
che la causa del ritardo nell'inoltro della dichiarazione deve essere addebitata
al sovraccarico di lavoro della fiduciaria; considera comunque eccessivo l'importo
della multa.
-
4.1.
Chiunque,
nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli
incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di
queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli
al-legati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o
comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella
procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in
casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT 1994 e 174
LIFD).
4.2.
Perché l'autorità fiscale
possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte
condizioni:
-
l'una
soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua
azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:
-
e
l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere
al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali
della nuova legge svizzera sull'imposta federale diretta, in Rivista
trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Stähli,
Die Rechtstellung des Steuervertreters, Berna, 1994, p. 183; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
4.3.
In caso di rappresentanza
contrattuale, né la LIFD né la nuova LT, entrate in vigore il 1° gennaio 1995,
consentono più al contribuente, a differenza delle precedenti normative
federale e cantonale (cfr. art. 130 cpv. 3 DIFD, applicabile in virtù del rimando
di cui all'art. 131 cpv. 3; art. 208 cpv. 2 LT 1976), di evitare la sanzione,
provando che egli non poteva impedire l'infrazione d'ordine o impedirne gli
effetti (cfr. Stähli, op. cit., p. 184; Circolare della Divisione
cantonale delle contribuzioni n. 12/1995, del 1° dicembre 1994, n. 4.3).
L'assenza di una specifica
normativa fa sì che il ruolo del rappresentante contrattuale nel contesto delle
violazioni procedurali deve essere risolto facendo capo per analogia al diritto
privato, per il quale l'agire del rappresentante ha lo stesso effetto come se
avesse agito il rappresentato (Stähli, op. cit., p. 111 s.; Richner/Frei/Weber/Brütsch,
Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo, 1994, p. 879). Se dunque il
rappresentante fiscale contrattuale non presenta la dichiarazione d'imposta, l'omissione
è da ascrivere al rappresentato, cioè al contribuente medesimo.
La configurazione
dell’infrazione d'ordine quale reato omissivo proprio consente, in caso di
colpa personale, la punizione diretta del contribuente, poiché egli è tenuto ad
agire in quanto parte al rapporto di diritto fiscale (Stähli, op. cit.,
p. 185 s.).
Per evitare comunque
difficoltà probatorie in relazione alla responsabilità personale del
contribuente è raccomandabile che l'autorità fiscale, in caso di rappresentanza
contrattuale, invii la diffida a collaborare non soltanto al rappresentante ma
anche al rappresentato personalmente (Stähli, op. cit., Behnisch,
Das Steuerstrafrecht im Recht der direkten Bundessteuer, Berna, 1991, p. 166).
- Nel caso in esame
non mette conto esaminare se il contribuente fosse tuttora contrattualmente
rappresentato o meno, come nei precedenti periodi, dalla __________ SA.
La rappresentanza
contrattuale, per quanto si è detto, non è infatti più idonea ad escludere la
responsabilità personale del contribuente per la violazione d'ordine, segnatamente
per la mancata presentazione della dichiarazione d'imposta da parte del rappresentante.
D'altra parte, il richiamo
per lettera semplice e la diffida a collaborare per posta raccomandata, sono
stati inviati congiuntamente al contribuente medesimo e a sua moglie__________
era quindi al corrente dell’obbligo di ossequiare il termine per presentare la
dichiarazione d'imposta o quanto meno del dovere di chiedere all'autorità
fiscale una ulteriore proroga del termine.
A nulla vale argomentare
il sovraccarico di lavoro della rappresentante contrattuale, tanto più che chi
esercita un simile ruolo a titolo professionale deve disporre di un'adeguata
organizzazione, che gli consenta di far fronte tempestivamente all'incarico
assunto.
Non appare quindi
censurabile, in linea di principio, la conseguente decisione dell'autorità
fiscale di infliggere una multa, dopo avere ignorato ben due inviti muniti della
comminatoria di sanzioni penali.
- 6.1.
Nella determinazione della
multa disciplinare le autorità fiscali cantonali fissano un ammontare unico
comprensivo sia della multa cantonale che di quella federale, commisurato alla
capacità contributiva. Per questo fa stato, per i contribuenti illimitatamente
imponibili nel nostro Cantone, l'imposta dovuta nel precedente periodo fiscale.
(cfr. Circolare della Divisione delle contribuzioni n. 12/1995, del 1°
dicembre 1994, n. 5.1 e 5.2.1).
6.2.
Le leggi federale e
cantonale sono però sostanzialmente ispirate dal principio di colpevolezza. Sia
l'art. 174 cpv. 1 LIFD che l'art. 257 cpv. 1 LT fanno infatti esplicito
riferimento alla colpa, stabilendo che solo le infrazioni intenzionali o per
negligenza a un obbligo procedurale stabilito dalla legge, sono punibili con
una multa disciplinare.
La considerazione della
colpa nella commisurazione della multa disciplinare è d'altronde ormai
inevitabile, dopo che il Tribunale federale (cfr. sentenza del del 28 marzo
1996, in Sammlung BGE n. 794, consid. 3b), seguendo la dottrina
dominante e la giurisprudenza di diversi cantoni, ha riconosciuto che anche la
multa per violazione degli obblighi procedurali costituisce una vera e propria
sanzione penale (Behnisch, Das Steuerstrafrecht im Recht der direkten Bundessteuer,
cit., p. 16 e p. 159 ss.; Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 4a
ediz., Zurigo 1992, p. 309; Donatsch, Gedanken zur Revision des kantonalen
Steuerstrafrechts, in RF 47/1992 p. 459 s.; Herzog, Art. 6 EMRK
und kantonale Verwaltungsrechtspflege, Berna 1995, p. 300 ss.; dello stesso
avviso i tribunali amministrativi di Argovia [StE 1992 B 101.1 n. 5] e
di Lucerna [StE 1994 B 101.1 n. 7, 1995 B 101.1 n. 8] e la Camera di
diritto tributario del Tribunale di appello del Canton Ticino [CDT n.
..__________ dell' 11 luglio 1996 in re J.S.]; contra
__________, Ordnungsbussen wegen Verletzung steuerlicher Verfahrensvorschriften.
Fragen und Thesen, in RF 46/1991 p. 439 s.; la Commissione di ricorso in
materia di imposta federale diretta del Canton Zurigo [StE 1992 B 101.1
n. 6]).
6.3.
Nel caso in esame
l’autorità fiscale si è rigorosamente attenuta alla multa prevista
dall’apposita tabella per una capacità contributiva compresa tra i quindici e i
ventimila franchi di imposta cantonale, pari a quella dovuta dal contribuente
nel periodo fiscale precedente (IC 1993-94).
Dall’incarto non emergono
per altro circostanze soggettive tali da indurre a una commisurazione della
multa diversa da quella applicata in casi simili. Se è vero che non vi sono
motivi aggravanti, quali ad esempio la recidiva, non ve ne sono però nemmeno di
attenuanti. Il ricorrente, infatti, dopo un primo richiamo, ha ricevuto una
diffida per lettera raccomandata e nemmeno allora ha adeguatamente reagito, accondiscendendo
di fatto all’inerzia o all’intempestività dell’agire della propria rappresentante
contrattuale.
Il ricorrente deve quindi
sopportare fiscalmente le conseguenze di una cattiva esecuzione del mandato da
parte della propria rappresentante; per l’autorità fiscale non sono infatti di
rilievo gli aspetti di diritto civile legati all’esecuzione del mandato.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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