AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.40
Data decisione, Autorità: 23.07.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00040
Lugano 23 luglio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 27 febbraio 1997
in materia di: IC 95/96
presentato da:
__________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Notificando loro la tassazione IC 1995/96, con decisione del 24 giugno 1996, l’Ufficio di tassazione di __________ negava tuttavia la deduzione richiesta.
Con reclamo del 31 gennaio 1996, i contribuenti contestavano, fra l’altro, tale decisione, argomentando che i figli adempivano i requisiti per la deduzione richiesta, __________ quale studentessa alla Scuola Magistrale di __________ e __________ quale studente liceale a __________.
L’Ufficio di tassazione respingeva il gravame su questo punto, con la seguente motivazione:
«Non è stata concessa la deduzione per figli agli studi in quanto per l’anno scolastico 94-95 e quindi al momento determinante dell’1.1.1995 i figli beneficiavano di un assegno agli studi. Le due posizioni, assegno e deduzione, non possono essere cumulative, ragione per cui non è possibile ammettere le stesse».
Nelle proprie osservazioni al ricorso, inoltrate in data 4 marzo 1997, l'Ufficio di tassazione di __________ propone l’accoglimento parziale, dal momento che il figlio __________ era studente liceale il giorno determinante per la tassazione.
3.1.
Ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 lett. c LT, «sono dedotti dal reddito netto... per ogni figlio fino al venticinquesimo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, un massimo di 5’400.– franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati». Il decreto esecutivo del Consiglio di Stato concernente l’imposizione delle persone fisiche (art. 10) stabilisce, a tale proposito, che le deduzioni ammontano a:
• fr. 800.– se il figlio può rientrare giornalmente al proprio domicilio;
• fr. 3’000.– se il figlio non può rientrare giornalmente al proprio domicilio e frequenta scuole o corsi di formazione nel Cantone;
• fr. 5’400.– se il figlio non può rientrare giornalmente al proprio domicilio e frequenta scuole o corsi di formazione fuori Cantone.
Il Consiglio di Stato precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto.
3.2.
Per decidere sulla concessione della deduzione per figli agli studi è determinante la situazione all’inizio del periodo fiscale. Ciò sia per quanto concerne la frequenza della scuola o dei corsi che danno diritto alla deduzione sia per quanto concerne il versamento del sussidio. Trattandosi di un complemento alle deduzioni sociali viene considerata la situazione personale del contribuente al momento dell’accertamento fiscale cioè quella relativa al periodo fiscale e non al periodo di computo che serve per la valutazione del reddito netto (non ancora realizzato e conosciuto nel periodo di tassazione). Tale principio discende dalla circostanza che la situazione personale-economica si riferisce al soggetto d'imposta e non al suo oggetto (Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, n. 6 ad art. 8 DIFD, p. 120; CDT n. ..__________ del 4 novembre 1996 in re U.P.).
3.3.
Ebbene, nel caso in esame, come riconosciuto dalla stessa autorità fiscale nelle osservazioni al ricorso, nulla si oppone alla concessione della deduzione per figli agli studi in relazione al figlio minore __________, che il 1° gennaio 1995 frequentava il liceo cantonale, senza beneficiare di alcun sussidio.
3.4.
Quanto alla figlia __________, non è invece contestato che al momento determinante (1° gennaio 1995) frequentasse la magistrale; al ricorrente è stata tuttavia negata la detrazione richiesta, in considerazione del fatto che __________ ha beneficiato, secondo una comunicazione dell’Ufficio borse di studi e sussidi, di un assegno di studio di fr. 4’000.– per l’anno scolastico 1994/95. Secondo l'Ufficio di tassazione, al momento determinante, i suoi studi erano quindi sussidiati dall’ente pubblico.
3.4.1.
Il ricorrente sostiene peraltro che l’assegno si riferisce ad un corso frequentato dalla figlia nel periodo febbraio/aprile 1994 a __________ e non invece alla frequenza della scuola magistrale cantonale, intrapresa alla fine del 1994. Tale affermazione è stata confermata dall’Ufficio borse di studio e sussidi, cui la Camera si è rivolta in sede di istruzione del ricorso. Lo stesso Ufficio ha ulteriormente precisato che il ricorrente ha chiesto un sussidio anche in relazione alla frequenza, da parte della figlia __________, della Scuola magistrale cantonale; ebbene, per l’anno scolastico 1994/95 gli è stato riconosciuto un assegno di fr. 500.– (cfr. decisione del 20 settembre 1995), mentre per l’anno scolastico successivo non è stato concesso alcun aiuto (cfr. decisione del 17 maggio 1996).
Al momento determinante (1° gennaio 1995), il ricorrente beneficiava quindi di un sussidio di soli fr. 500.–.
3.4.2.
In una recente sentenza, questa Camera ha già avuto modo di censurare il risultato iniquo cui perviene l’applicazione della regola per cui la concessione della deduzione per figli agli studi è subordinata alla condizione che essi non beneficino di assegni o borse di studio, quando l’assegno è particolarmente esiguo: anche in quel caso, per il fatto di avere beneficiato di un assegno di fr. 500.--, il contribuente si era visto negare la deduzione di fr. 3'000.-- cui avrebbe altrimenti avuto diritto; di conseguenza, avrebbe dovuto pagare oltre 800 franchi di imposte in più! Rilevata l’insostenibilità della soluzione, la Camera di diritto tributario aveva concluso che non spetta comunque all'autorità giudiziaria di adottare un rimedio, che deve essere invece studiato dall'autorità fiscale. Entrano in considerazione, a tal fine, varie soluzioni, fra le quali quella di computare sull'importo della deduzione l'ammontare dell'assegno di studio o quella di stabilire un ammontare minimo dell'assegno di studio, al di sotto del quale si concede la deduzione integrale per figli agli studi.
Gli atti erano perciò stati rinviati all'autorità di tassazione, perché emettesse una nuova decisione (CDT n. ..__________ dell'11 ottobre 1996 in re E. e M.L.).
3.4.3.
Analogamente, anche nella fattispecie in esame, per il fatto di aver ricevuto un assegno di fr. 500.–, al ricorrente è negata una deduzione di fr. 3’000.–, con il conseguente aggravio annuo di circa fr. 160.– di imposta cantonale e di circa fr. 150.– di imposta comunale (con un moltiplicatore comunale medio); nel biennio fiscale, l'aggravio complessivo ammonta pertanto a circa 600 franchi. In altri termini, versando un assegno di fr. 500.– per l’anno scolastico 1994-95, lo Stato e il Comune incamerano oltre 600 franchi di imposte in più!
A tale conseguenza se ne aggiunga una ulteriore: per effetto dell’accrescimento del reddito imponibile, a causa della mancata deduzione, il ricorrente rischia di vedersi compromesse le possibilità di beneficiare di un assegno di studio negli anni scolastici successivi, per i quali ci si fonderà sul reddito imponibile determinato con la tassazione 1995/96.
3.4.4.
Come già nel caso poc’anzi menzionato, si giustifica quindi un rinvio degli atti all’autorità di tassazione, perché riesamini la richiesta di deduzione per la figlia __________.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 27 gennaio 1997 in materia di IC è riformata nel senso che è riconosciuta una deduzione di fr. 800.– per figli agli studi.
§§ Gli atti sono rinviati all’autorità di tassazione, perché riesamini la richiesta di deduzione per la figlia __________.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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