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Numero d'incarto:
80.1997.70
Data decisione, Autorità:
04.06.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00070
Lugano
4 giugno 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 30 aprile 1997
in
materia di: tassa di diffida
presentato
da:
__________,
rappr.
da: __________. , __________ __________ (),
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che il 17 gennaio 1997 la
__________ __________ __________, rappresentante contrattuale della
contribuente __________ __________, chiedeva all' Ufficio di tassazione una
proroga di almeno 60 giorni per inoltrare la dichiarazione d'imposta 1995-96,
essendo stata ancora in attesa della notifica relativa all'imposta di
successione del defunto marito, che le era stata promessa per il mese di agosto
del 1996;
-
che, da quanto si può
evincere dalla decisione su reclamo del 24 aprile 1997 dell' Ufficio di
tassazione in merito all'esazione di una tassa di diffida di fr. 30.--, la
proroga sarebbe stata concessa alla contribuente personalmente, con la seguente
avvertenza: "qualora la proroga fosse stata richiesta da un Vostro
rappresentante, vogliate per favore avvertirlo";
-
che il 19 febbraio 1997 il
signor __________ __________, quale dipendente della __________ __________
__________ e nel contempo quale esecutore testamentario del defunto signor
__________ __________, presentava reclamo contro la tassazione 1995-96 relativa
ai coniugi __________ e limitata erroneamente dall' Ufficio di tassazione al
periodo 1° gennaio al 29 gennaio 1995 anziché al periodo dal 1° gennaio al 29
novembre 1995, chiedendo nel contempo un'ulteriore proroga in relazione alla
dichiarazione fiscale della signora __________ per il periodo dal 30 novembre
1995 al 31 dicembre 1996;
-
che il 10 aprile 1997 l'
Ufficio di tassazione diffidava la signora __________ personalmente a
presentare la dichiarazione d'imposta, infliggendole nel contempo una tassa di
diffida di fr. 30.--;
-
che l'interessata,
assistita dal signor __________, presentava reclamo in tempo utile, facendo
presente d'aver chiesto una nuova proroga il 19 febbraio 1997, senza per altro
ottenere risposta;
-
che l'Ufficio di
tassazione con decisione del 24 aprile 1997 respingeva il reclamo;
-
che con il presente,
tempestivo ricorso la contribuente, sempre assistita dal signor __________
personalmente, chiede l'annullamento della suddetta decisione e della relativa
tassa di diffida;
-
che con osservazioni del
13 maggio 1997, viste le argomentazioni esposte nel ricorso, l' Ufficio di
tassazione non si oppone all'annullamento della diffida emanata il 10 aprile
1997 e della relativa tassa;
-
che il ricorso merita accoglimento
già per il fatto che la proroga concessa a seguito della richiesta del 17
gennaio 1997 non è stata notificata al rappresentante regolarmente
qualificatosi tale;
-
che a tale carenza formale
non può sopperire l'invito alla contribuente di farsi carico dell'intimazione
della concessione della proroga al proprio rappresentante contrattuale;
-
che comunque la seconda
richiesta di proroga è stata completamente trascurata;
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 24 aprile 1997 è annullata e con essa
la diffida e la relativa tassa del 10 aprile 1997.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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