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Numero d'incarto:
80.1998.196
Data decisione, Autorità:
08.09.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00196
Lugano
8 settembre 1998
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 11 agosto 1998
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che
il 20 aprile 1998 l'UT di Mendrisio notificava a __________ __________ la
tassazione IC/IFD 1997-98, in cui stabiliva il reddito imponibile in fr.
51'365.- e la sostanza in fr. 46'000.-;
-
che
con decisione del 13 luglio 1998 l'autorità fiscale respingeva il reclamo del
contribuente, spiegando che la stessa si fonda sugli anni di computo 1995-96 e
che i redditi e gli oneri sopportati negli anni 1997 e 1998 sarebbero stati
presi in considerazione nella tassazione 1999-2000;
-
che
con il presente, tempestivo ricorso il ricorrente fa presente le sue attuali
difficoltà economiche, che gli impedirebbero di far fronte all'onere fiscale;
-
che
la tassazione IC/IFD 1997-98 dell'UT di Mendrisio quanto al reddito imponibile
corrisponde perfettamente alla dichiarazione d'imposta del contribuente
medesimo senza alcuna variazione;
-
che
la differenza nella determinazione della sostanza (fr. 46'000.- accertati a
fronte di fr. 20'400.- indicati nella dichiarazione) non è influente, poiché
inferiore al minimo imponibile;
-
che
in simili circostanze il giudice con lettera del 24 agosto 1998 ha invitato il
contribuente, allo scopo di evitargli inutili spese, a ritirare il ricorso e a
far partecipe l'Ufficio cantonale di esazione delle sue difficoltà finanziarie
-
che
con lettera del 2 settembre 1998 il ricorrente si è confermato nelle proprie
generiche lagnanze verso il fisco;
-
che,
in simili condizioni, questo Tribunale non può fare a meno di pronunciarsi sul
ricorso e di respingerlo nel merito, poiché - come si è visto - la notifica
di tassazione appare ineccepibile e in tutto e per tutto conforme alla
dichiarazione d'imposta;
-
- che
il ricorrente potrà sempre rivolgersi all'Ufficio di esazione per ottenere il
condono delle imposte o una dilazione di pagamento o comunque postulare un
diverso dimensionamento degli anticipi alla luce delle sue mutate condizioni
economiche;
-
che,
visto l'esito del ricorso, questo Tribunale non può fare a meno di accollare
spese e tassa di giustizia al ricorrente soccombente, contenendole tuttavia nei
termini minimi previsti dalla legge;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD
e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Le
spese processuali consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per
un totale di fr. 180.–
sono
a carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art.
146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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