AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1998.271
Data decisione, Autorità:
08.02.2000, CDT
Incarto n.
80.1998.00271
Lugano
8 febbraio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 4 novembre 1998
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Nella
dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98 i coniugi __________ e __________
__________ __________ chiedevano la deduzione a titolo di “altre spese professionali”
di un importo di fr. 5'993.- per l’IC e di fr. 6'847.- per l’IFD, così
calcolato in media annua:
Imposta
cantonale:
- uso
locale professionale nella propria abitazione
(un
quinto di fr. 14'400.-) fr. 2’880.-
-
computer
e stampante fr. 1’775.-
-
deduzione
spese attività occasionali fr. 700.-
-
deduzioni
moglie fr. 638.-
Totale
in media annua fr. 5'993.-
Imposta
federale diretta:
- uso
locale professionale nella propria abitazione
(un
quinto di fr. 14'400.-) fr. 2’880.-
(20%
di fr. 8'089,15) fr. 1’618.-
- deduzioni
moglie fr. 574.--
Totale
in media annua fr. 6'847.-
Nella
notifica di tassazione del 17 agosto 1998 l’Ufficio di tassazione ammetteva la
deduzione limitatamente a fr. 3’200.- per l’IC e a fr. 5'617.- per l’IFD.
- Con
tempestivo reclamo del 4 settembre 1998 __________ __________ contestava la
decisione dell’Ufficio di tassazione di concedere solo in misura limitata la deduzione
per “altre spese professionali”, producendo l’attestato del vicedirettore del
Liceo cantonale di __________ __________, dal quale risulta che __________
__________, docente di matematica, svolge a domicilio tutto il lavoro di preparazione
delle lezioni e dei lavori scritti, le correzioni, gli aggiornamenti con
l’ausilio di una biblioteca personale e del PC.
Con
decisione del 12 ottobre 1998 l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, argomentando:
“(…) In base alla vigente giurisprudenza
I'uso di un locale nel proprio appartamento deve servire a titolo principale
all'esercizio dell'attività lucrativa. Non possono quindi essere considerate
ragioni di comodità che inducono il contribuente a usare uno o più locali della
propria abitazione per lo svolgimento dell'attività professionale.
La
Camera di diritto Tributario ha affermato che per certe categorie professionali,
fra le quali quella dei docenti, é usuale e rientra fra canoni abitativi moderni,
disporre al proprio domicilio di locali adibiti sia ad attività connesse con la
professione sia ad attività culturali o del tempo libero e che in questi locali
torna più comodo e utile svolgere anche parte della propria attività professionale.
Siccome
esiste la possibilità di usufruire, presso il luogo di lavoro, di locali idonei
per compiere le attività scolastiche collaterali all'insegnamento (quali la
preparazione e correzione dei compiti), non si giustifica il riconoscimento
della deduzione per l'uso professionale di un locale presso la propria abitazione.
Nel caso in esame vengono giustificate spese per acquisti di materiale informatico
per un importo complessivo di fr. 1'184.-- relativo agli anni di computo
1995/96. Per il reclamante la richiesta non é più conveniente siccome le spese
per il locale usato a scopo professionale sono state negate, pertanto la deduzione
chiesta é inferiore allo sgravio forfetario previsto dalla legge e quindi la
scrivente autorità mantiene la deduzione di prima sede”.
- 3.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta la decisione su
reclamo dell’Ufficio di tassazione nella misura in cui non gli viene concessa la
deduzione per l'uso di un locale della propria abitazione a scopo
professionale. Ribadisce che l’uso del locale non è una semplice comodità,
bensì una necessità, come risulta comprovato dalla dichiarazione rilasciata
dalla direzione del Liceo di __________ __________. Chiede quindi che la
deduzione per “altre spese professionali” venga fissata in relazione all’uso di
un locale della propria abitazione a scopo professionale in fr. 2'880.- di
media annua. Postula inoltre il riconoscimento della spesa sopportata per
l’acquisto di materiale informatico in ragione di fr. 1'184.- di media annua.
3.2.
L’Amministrazione
federale delle contribuzioni ha presentato un dettagliato memoriale che offre
una panoramica sulla prassi adottata dagli altri cantoni sulla deduzione delle
spese per l’uso di un locale professionale. Sottolinea a conclusione dello
studio come parte dei Cantoni, interpretando le direttive per altro molto ampie
poste dalla giurisprudenza del Tribunale Federale, abbia adottato una prassi
estremamente restrittiva e come altri invece abbiano adottato prassi assai
largheggianti. Rileva inoltre che non vanno sottovalutate le differenze tra
Cantoni nelle modalità di computo delle spese effettivamente sostenute per
l’uso di una camera di lavoro, con conseguenti notevoli disuguaglianze anche
nell’applicazione della LIFD.
3.3.
Il
Servizio giuridico delle Divisione delle contribuzioni propone l’accoglimento
parziale del ricorso. Rileva come nel caso di un docente delle scuole medie
superiori esista la necessità di un’esecuzione regolare a casa propria di una
parte importante del proprio lavoro professionale, poiché il datore di lavoro
(Liceo cantonale di Lugano 1) non mette a disposizione un locale appropriato.
Ritiene quindi date due condizioni, segnatamente quella dell’assenza di un
posto adeguato sul luogo di lavoro e quella dell’esecuzione regolare a
domicilio di una parte importante del lavoro professionale. Quanto alla terza
condizione, vale a dire alla disponibilità al domicilio di un locale particolare
utilizzato perlomeno principalmente a scopi professionali, l’autorità fiscale
ne ammette in concreto l’esistenza nell’abitazione, essendo l’abitazione del
ricorrente composta di cinque locali.
Il
Servizio giuridico delle Divisione delle contribuzioni propone quindi di
calcolare l’importo della deduzione dividendo il canone di locazione per il
numero dei locali e di fissarlo quindi in linea di principio in fr. 2’880.- di
media annua, come chiesto dal ricorrente. Ritiene tuttavia che tale importo vada
ridotto di un terzo, in quanto l’esperienza insegnerebbe che, anche se vi è un
uso principale, il locale viene usato per scopi privati.
Il
Servizio giuridico delle Divisione delle contribuzioni propone inoltre di
ammettere la domanda per l’acquisto di materiale informatico nella misura
chiesta dal ricorrente e, meglio, di fr. 1'184.- di media annua, in quanto
questo importo tiene già conto di un parziale uso privato. Rileva nondimeno che
per l’IFD la deduzione forfetaria del 3% del salario netto appare tutto ben considerato
più favorevole.
- Deduzione
per le spese relative all’uso di un locale a scopo professionale
4.1. Condizioni
della deduzione
4.1.1.
Sia
secondo l'art. 25 cpv. 1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali
deducibili sono: a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di
lavoro; b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in
caso di lavoro a turni; c) le altre spese necessarie per l'esercizio della
professione; d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione
connessi con l'esercizio dell'attività professionale.
Tra gli
altri costi e spese che non possono essere dedotti rientrano le spese di formazione
professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b LIFD).
4.1.2.
Le nuove
norme del diritto cantonale e del diritto federale riprendono in sostanza la
precedente normativa dell’art. 22bis cpv. 1 lett. a e cpv. 2 DIFD; cfr. Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109).
Come già
ricordato in precedenti giudizi (CDT n. 80.96.134 del 22 agosto 1996 in
re E. P.), la giurisprudenza relativa all’uso professionale di un locale
privato la giurisprudenza ha avuto modo di stabilire, in linea di principio,
che i contribuenti, che possono provare di dover riservare, a titolo principale
e regolare, una stanza del loro appartamento privato a scopi professionali,
possono dedurre separatamente le spese cagionate dall'uso di questa stanza di
lavoro privata. Non entrano in linea di conto lavori professionali occasionali
fatti nell'appartamento privato, poiché non sono fonte di spese supplementari.
In altre parole i locali devono servire a titolo principale all'esercizio
dell'attività lucrativa. Non possono quindi essere considerate ragioni di
comodità che inducono il contribuente a usare uno o più locali della propria
abitazione per lo svolgimento dell'attività professionale (cfr. STF del
23 agosto 1990, in ASA 60 p. 341; Funk, Der Begriff der
Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, Zurigo 1989, p.
105 s.; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/
Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, pp. 324-326; inoltre:
Circolare n. 26 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, del
22 settembre 1995, n. 4; Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985,
p. 199).
Concretamente,
il contribuente che chiede la deduzione per l’uso professionale di un locale
privato della propria abitazione, deve provare:
l' esecuzione regolare al domicilio di una parte importante del
proprio lavoro professionale;
la disponibilità nel suo appartamento privato, risp. nella sua
abitazione usata in proprio, di un locale particolare utilizzato essenzialmente
per scopi professionali e non privati (ASA 60 341 ss);
l’ assenza di un locale sul posto di lavoro, poiché il datore di
lavoro non mette a disposizione un locale appropriato.
Necessità
di un locale per l’esercizio della professione, disponibilità di un locale nella
propria abitazione e assenza di un locale adeguato sul luogo di lavoro: queste
sono in sintesi le condizioni che devono essere soddisfatte per avere diritto
alla deduzione (Funk, op. cit., p. 105; Känzig, Direkte
Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, n. 20 ad art. 22bis cpv. 1, pp.
694-5).
4.1.3.
Questa
Camera ha inoltre avuto occasione di affermare che per certe categorie professionali,
fra le quali quella dei docenti, é usuale e rientra fra i canoni abitativi moderni
disporre al proprio domicilio di locali adibiti sia allo studio e al
perfezionamento professionale sia ad altre attività connesse alla professione o
culturali del tempo libero e che in questi locali, secondo un proprio schema
organizzativo, torna più comodo e proficuo svolgere anche il proprio lavoro
professionale o ad esso direttamente collegato. Data questa premessa è stato
giudicato che, potendo usufruire al luogo di lavoro di locali idonei per
compiere, nel caso dei docenti, attività scolastiche collaterali
all'insegnamento degli allievi (quali la preparazione delle lezioni e la
correzione dei compiti), non si giustifica di riconoscere una deduzione per
l'uso professionale di un locale presso la propria abitazione (CDT n.
216 del 6 settembre 1985 in re S.C.; CDT n. 423 del 9 dicembre 1985 in
re P.G.).
Questa
Camera ha per contro ammesso la deduzione nel caso di un docente di una scuola
professionale che non disponeva, nell’istituto in cui insegnava, degli spazi
necessari per lo svolgimento delle attività didattiche (in particolare
correzione e preparazione delle lezioni), per cui era costretto a svolgere
parte della sua attività professionale a domicilio (CDT n. 29 del 2
marzo 1989 in re G.B.). Alla medesima conclusione questa Corte è giunta nel
caso di due coniugi, lui insegnante di scuola superiore, lei assistente
universitaria, con necessità costante di studio e di aggiornamento nella
materia, che avevano realizzato nella loro casa una vera e propria biblioteca
specializzata, per i loro studi filologici e le ricerche sulla civiltà e sulla
letteratura greca e romana, non per mero arricchimento personale ma in stretta
connessione con l’esercizio delle loro rispettive professioni (CDT n.
164 del 27 agosto 1993 in re B.G.).
4.1.4.
Non
diversamente dalla giurisprudenza di questa Camera, quella argoviese ha stabilito,
ad esempio, che un docente di dattilografia e informatica, che ha allestito un
locale apposito nella sua abitazione usato prevalentemente per scopi
professionali, ha diritto alla deduzione per uso professionale (Baur/Klöti-Weber/
Koch/Meier/Ursprung, op. cit., n. 63b,
p. 325). Del pari la deduzione è stata concessa a un
docente che, per carenza di spazio, non poteva disporre a scuola di un'aula
adeguata per svolgere i propri lavori di correzione o poteva disporre unicamente
di un'aula docenti in comune (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, op.
cit., n. 64, p. 325 s.; v. inoltre CDT n.
..__________ del 22 agosto 1996 in re E. P.).
4.1.5.
Dalla
dichiarazione della direzione del Liceo di Lugano 1 prodotta dai ricorrenti e
dal complemento d’istruttoria effettuato da questa Camera risulta chiaramente
che le tre condizioni per ammettere la deduzione per le spese relative all’uso
professionale di un locale privato della propria abitazione sono riunite.
Né
l’Amministrazione federale delle contribuzioni né il Servizio giuridico delle
Divisione delle contribuzioni d’altronde lo contestano. È infatti assodato che
i docenti del Liceo di Lugano 1 non dispongono di un’aula in cui possano
effettuare la preparazione delle lezioni e dei lavori scritti, le correzioni e
i necessari aggiornamenti, soprattutto quando è necessario l’uso di un
ordinatore. È inoltre assodato che la maggior parte del lavoro di un docente di
scuola media superiore è assorbito da questi compiti, rispetto al tempo effettivo
d’insegnamento, che si aggira attorno alle 17 ore (23 ore di 45 minuti). È
infine assodato che __________ __________ dispone al proprio domicilio di un
locale da adibire ad uso professionale, abitando, come risulta dall’allegato
alla dichiarazione d’imposta, di un’abitazione propria di cinque locali.
4.2. Determinazione
della spesa deducibile
4.2.1.
Resta
pertanto da definire la misura della deduzione.
In un
precedente giudizio (CDT n. ..__________ del 22
agosto 1996 in re E. P.) questa Camera aveva rilevato di transenna che non era
suo compito stabilire i parametri per valutare la spesa del locale privato
usato per scopi professionali. Diversi possono essere i criteri adottati, più o
meno complicati.
In un
ulteriore giudizio (CDT n. 80.96.174 del 26 novembre 1996 in re C. e C.
D.V.) aveva aderito, per ragioni di semplicità e praticabilità, al metodo
valutativo proposto dalla Divisione delle contribuzioni che consisteva nel
dividere il valore locativo della propria abitazione per il numero di locali
della stessa, preferendolo così a metodi più sofisticati quali p. es. quello
adottato dall’autorità fiscale argoviese (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/
Ursprung, op. cit., n. 65, pp. 326-327).
La questione, alla luce dell’ampia rassegna di esempi forniti
dall’Amministrazione federale delle contribuzioni, merita ora più approfondita
attenzione, nell’intento anche di elaborare criteri d’applicazioni semplici e
chiari, che possano se del caso essere fatti propri, con eventuali adeguamenti,
anche dall’autorità fiscale cantonale ticinese.
4.2.2.
La
documentazione presentata dall’Amministrazione federale delle contribuzioni in
sede di osservazioni al ricorso fornisce utili indicazioni.
Il Canton
Berna, p. es., distingue tra locale nell’abitazione propria e locale in
un’abitazione locata. Nel primo caso moltiplica le unità di volume del locale
per il totale del valore locativo, dividendo poi il tutto per il numero delle
unità abitative dell’abitazione. Nel secondo caso invece divide il canone della
locazione (inclusi i costi accessori) per il numero delle stanze maggiorato di
due per tener conto della cucina e del bagno.
Il Canton
Basilea Campagna dal canto suo si limita a dividere in entrambe le ipotesi
il valore locativo, risp. il canone di locazione per il numero dei locali
maggiorato di uno. Riduce inoltre proporzionalmente la deduzione se l’attività
lucrativa è soltanto accessoria o viene esercitata durante una parte dell’anno.
Il Canton
Basilea Città invece divide il canone di locazione (esclusi i costi accessori)
risp. il valore locativo per il numero dei locali più la mansarda. Ammette
nondimeno in deduzione soltanto i tre quarti dell’importo così stabilito per
tener conto di un eventuale uso privato.
Il Canton
Friburgo nel caso di abitazione propria moltiplica il valore locativo per
il numero delle unità del locale di lavoro, dividendo poi il tutto per il
numero delle unità dei locali, esclusi cucina e bagno e nel caso di abitazione
in affitto divide il canone di locazione (spese accessorie escluse) per il
numero dei locali più uno, bagno e cucina esclusi.
Il Canton
Lucerna, dal canto suo, divide il costo effettivo (canone di locazione,
risp. valore locativo più spese) per il numero delle camere più due.
Il
Canton San Gallo invece divide il costo complessivo per il numero delle
camere più uno.
Il Canton
Vaud esige invece dai contribuenti che chiedono la deduzione la presentazione
di una lista separata di tutte le spese con le pezze giustificative. Una volta
constatata l’esistenza delle condizioni quadro definisce l’importo della
deduzione dividendo l’ammontare dell’affitto per il numero delle stanze.
Il Canton
Zurigo moltiplica l’intero valore locativo, risp. canone di locazione per
il numero dei locali utilizzati (se un locale supera i trenta metri quadrati,
conta doppio) più due, risp. più uno. In seguito divide questo risultato per il
totale delle stanze più due risp. più uno. In una casa monofamiliare, la
cucina, il bagno e gli altri locali (atrio, cantina, garage, ecc.) contano come
due stanze, mentre nelle abitazioni in proprietà per piani o negli appartamenti
in costruzioni plurifamiliari valgono uno.
4.2.3.
Questa
panoramica mette in risalto la varietà delle soluzioni adottate dai cantoni. Le
diverse soluzioni oscillano tuttavia sostanzialmente tra due poli: da una parte
quello formato dai Cantoni che adottano dei sistemi di calcolo basati sulle
unità di volume dell’abitazione, dall’altro quelli che si basano sul numero dei
locali. A queste due varianti (per altro dalle innumerevoli sfaccettature per
considerare adeguatamente i locali che per comodità definiamo di servizio) si
aggiunge la variante di quei Cantoni che ammettono solo parzialmente la
deduzione in considerazione di un uso parzialmente privato del locale,
difficile da dimostrare, ancorché più che probabile.
In queste
condizioni, la soluzione che proporrà questa Camera non sarà altro che
un’ulteriore variante accanto alle altre.
4.2.4.
Questa
Camera ritiene che, di regola, riservati quindi casi del tutto particolari, di
proporre una soluzione semplice e praticabile.
La spesa
deve essere determinata sia nel caso di abitazione in affitto sia di abitazione
in proprietà partendo dal canone netto di locazione, risp. dal valore locativo
(escluse quindi le spese).
Questo
valore va poi diviso nel caso di appartamenti in affitto, come pure nel caso di
appartamenti in proprietà per piani in immobili plurifamiliari, per il numero
dei locali più uno in modo da tener adeguatamente conto sia dei locali di
servizio (cucina, bagni, ma anche cantina lavanderia ecc.) che concorrono alla
determinazione del canone di locazione, sia delle spese accessorie che non
vengono incluse nel valore dal quale si parte per determinare l’importo della
spesa deducibile.
Nel caso
di abitazioni monofamiliari in proprietà o in affitto appare del tutto equo dividere,
per le medesime considerazioni, il valore locativo risp. il canone di locazione
per il numero dei locali maggiorato di due.
Appare
d’altra parte altrettanto equo tener conto, anche nel caso di chi utilizza il locale
a titolo principale, di un parziale uso privato, che tenendo conto delle
moderne condizioni abitative appare più che verosimile. È in effetti più che
plausibile se non del tutto verosimile che l’interessato si serva del locale
principalmente usato per lo svolgimento della professione anche p. es. per sbrigare
lavori amministrativi di carattere privato, per leggere, per dedicarsi ad
attività del tempo libero ecc. Questa ponderazione deve essere contenuta, a
mente di questa Camera, nei limiti di un quinto (20%).
4.2.5.
Deve
infine essere ribadito che questa regola è passibile di eccezioni in casi del
tutto particolari. Si pensi ad esempio al caso di un contribuente che vive da
solo in un’abitazione monofamiliare di ampie dimensioni e che quindi, a
differenza di chi vi vive con moglie e figli, dispone di spazi eccedenti.
L’applicazione
rigida dei criteri suggeriti nel considerando precedente potrebbe infatti
portare a risultati scarsamente difendibili. Non v’è infatti chi non veda come
un single sia manifestamente avvantaggiato rispetto a un coniugato e
ancor più a un coniugato con figli, al quale risulterà più difficile dimostrare
la disponibilità di un locale, anche di superficie ridotta, nella propria
abitazione da adibire a scopi professionali.
4.2.6.
Come si è
visto, __________ __________ abita in una casa di sua proprietà composta di
cinque locali. Secondo la regola stabilite sopra, la deduzione per il locale
professionale deve essere calcolata in quattro quindi del valore locativo di
fr. 14'400.- diviso per sette. Essa ammonta pertanto a fr. 1'646.- di media
annua, arrotondati.
- Deduzione
delle spese per l’acquisto di un ordinatore e relativi accessori
5.1.
Tra le
spese necessarie per l'esercizio della professione sopportate dal contribuente
rientra anche l'acquisto di un computer e dei relativi programmi.
Le spese
per l'acquisto di un computer sono infatti, in linea di principio, delle spese
per il perfezionamento professionale la cui deduzione deve essere ammessa di regola
nell'anno di acquisto. Nel caso dell'acquisto di oggetti ed impianti costosi richiesti
dall'attività professionale, l' "ammortamento" sarà tuttavia
ripartito su più anni in funzione della durata dell'utilizzazione. In realtà,
più che di un ammortamento in senso tecnico, si tratta del minore valore dovuto
all'utilizzazione del bene, assimilabile a delle spese professionali (Sammlung
BGE n. 745 = STF del 24 marzo 1992 in re M.; Richner/Frei/Weber/Brütsch,
op. cit., p. 275; inoltre: Funk, op. cit., pp. 190 - 198; Baur/Klöti-Weber/Koch/
Meier/Ursprung, op. cit., p. 323).
Nel caso di un personal computer, il suo acquisto non può essere
considerato come particolarmente dispendioso, per cui queste spese devono essere
prese in considerazione nell'anno di acquisto. Il calcolo di una parte privata
del 25% può essere accettato come appropriato (Sammlung BGE n. 745 = STF
del 24 marzo 1992 in re M.), per esempio nel caso di un docente di scuola superiore
che tiene alcune lezioni di informatica (StE 1999 B 22.3 n. 67). In
altri casi, invece, è stata riconosciuta adeguata una deduzione pari alla metà
della spesa (RF 50 / 1995 p. 418).
5.2.
Il
Servizio giuridico della Divisione delle contribuzioni propone di ammettere la
spesa per l'acquisto di un ordinatore e di una stampante in ragione di fr.
1’184.- di media annua, così come richiesto dal ricorrente.
In un
recentissimo giudizio (CDT n. 80.99.103 del 29 novembre 1999 in re R.
L.) questa Camera ha tuttavia ammesso nel caso di un docente di educazione
fisica, che gestisce tutti i programmi scolastici, le presenze degli allievi,
l'uso delle attrezzature sportive, l'occupazione delle palestre e quant'altro
con un programma specifico istallato un ordinatore portatile, un abbattimento
della spesa in ragione del 25% per uso privato.
Tale
abbattimento, assai prudenziale, può essere applicato anche alla presente fattispecie,
data la forte analogia con quella appena giudicata. L'uso professionale dell'ordinatore
appare infatti chiaramente preponderante nel caso di un docente di economia
rispetto a quello strettamente privato, non appena si consideri la varietà e la
complessità della materia insegnata con conseguente necessità di ricerca e di archiviazione
di dati, di elaborazione di testi e di grafici, ecc.
La spesa
per l'acquisto dell'ordinatore e dei relativi programmi deve quindi essere
ammessa in ragione di fr. 1'332.-.
- La
deduzione per il locale professionale e l’acquisto di materiale informatico ammonta
pertanto sia per l’IC sia per l’IFD in media annua a fr. 2'978.- (1'646.- +
1'332.-), cui devono essere aggiunti gli altri importi non contestati.
Gli atti
vanno pertanto retrocessi all’Ufficio di tassazione per l’emissione di nuovi
conteggi, con l’avvertenza che la deduzione qui contestata, sia in materia di
IFD sia in materia di IC, verrà confermata, qualora il nuovo conteggio
risultasse meno favorevole.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza la decisione su reclamo del 16 novembre 1998 è riformata nel senso
che la deduzione per altre spese professionali, limitatamente all’uso di un
locale a scopo professionale e all’acquisto di materiale informatico, sia per
l'IC che per l'IFD è stabilita in fr. 2'978.- di media annua.
§§ Gli
atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione
per l'emissione di nuovi conteggi, conformemente a quanto stabilito al consid.
6.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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