AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1998.293
Data decisione, Autorità:
12.02.1999, CDT
Incarto n.
80.98.00293
Lugano
12 febbraio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 4 dicembre 1998
in
materia di: esenzione imposte di successione e donazione
presentato
da:
__________ -__________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il 6 febbraio 1998
decedeva il dottor __________ __________ __________, domiciliato a ,
lasciando un legato di fr. 34'764.- al __________ - __________
__________ __________ __________ di __________ (BL).
Il 18 maggio 1998 l'avv.
__________, esecutore testamentario della successione, chiedeva alla Divisione
cantonale delle contribuzioni l'esenzione dall'imposta cantonale di
successione.
La Divisione cantonale
delle contribuzioni, dopo aver preso visione dell'estratto del registro di
commercio e dell'ulteriore documentazione prodotta dalla __________ __________
__________, con decisione del 3 dicembre 1998 respingeva la domanda di
esenzione, poiché l'attività svolta dalla richiedente, pur essendo di pubblica
utilità, rivestirebbe unicamente carattere regionale e non sarebbe coperta da accordo
di reciprocità tra il Canton Ticino e il Canton Basilea-Campagna.
- Con il presente,
tempestivo ricorso la __________ __________ __________ chiede l'annullamento
della decisione della Divisione cantonale delle contribuzioni e
conseguentemente il riconoscimento dell'esenzione. Sarebbe irrilevante
l'assenza di un accordo di reciprocità poiché un diritto reciproco
sussisterebbe tra il Canton Basilea-Campagna e tutti gli altri Cantoni e persino
con l'estero.
Con memoria del 14 gennaio
1999 la Divisione cantonale delle contribuzioni propone di respingere il
ricorso.
Il 10 febbraio 1999, ad
istruttoria ormai conclusa, la ricorrente inviava a questa Camera una distinta
delle giornate di degenza del 1998 suddivise per cantone di provenienza.
- 3.1.
In virtù dell’art. 154
cpv. 1 LT, sono esenti dall’imposta
di successione e donazione:
a) la
Confederazione e i suoi stabilimenti, giusta il diritto federale;
b) il
Cantone e i suoi stabilimenti;
c) i
Comuni, le Parrocchie e i Patriziati nonché le altre collettività territoriali
di diritto pubblico del Cantone;
d) le
persone giuridiche con sede nel Cantone, che perseguono uno scopo pubblico o di
esclusiva pubblica utilità oppure scopi ideali nel Cantone o di interesse della
comunità svizzera, per le devoluzioni e le liberalità esclusivamente e
irrevocabilmente destinate a tali fini;
e) le
istituzioni di previdenza professionale di imprese che hanno domicilio, sede o
stabilimento d’ impresa in Svizzera, e di imprese che sono loro vicine, a condizione
che le risorse di tali istituzioni siano durevolmente ed esclusivamente devolute
alla previdenza professionale;
f) il
coniuge.
Il
cpv. 2 dello stesso articolo precisa quindi che gli enti di cui al capoverso 1
lettera d) soggiacciono all’imposta di successione e donazione per le
devoluzioni e le liberalità che, entro un lasso ragionevole di tempo, non
vengono impiegate direttamente alla realizzazione degli scopi specifici.
Per il cpv. 3, infine,
l’autorità fiscale può esonerare, in tutto o in parte:
a) le
istituzioni di pubblica utilità con sede nel Cantone, se la loro attività
riveste carattere internazionale;
b) le
istituzioni di pubblica utilità con sede in altro Cantone, se la loro attività
riveste carattere nazionale o internazionale.
3.2.
Per ottenere il
riconoscimento di esenzione dall’imposta di successione e donazione, le persone
giuridiche di cui all’art. 154 cpv. 1 lettera d) e cpv. 3 LT devono presentare
richiesta scritta all’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni
(art. 9 Regolamento della legge tributaria, del 18 ottobre 1994).
3.3.
Tra il Canton Ticino e il
Canton Basilea-Campagna non esiste alcun accordo di reciprocità che estende l'esenzione
ai Cantoni concordatari (cfr. art. 156 LT). Un simile accordo esiste attualmente
solo con tre Cantoni: Basilea-Città, Berna e Zugo.
Per tale ragione non è
applicabile l'art. 154 cpv. 1 lett. d LT (cfr. CDT n. 15 del 29
gennaio 1985; CDT n. 320 dell' 8 ottobre 1985; CDT n. 332 del 28
agosto 1986; CDT n. 59 del 6 marzo 1987).
La domanda d'esenzione va
pertanto giudicata in base all'art. 154 cpv. 3 lett. b LT, secondo cui
l’autorità fiscale può esonerare in tutto o in parte le istituzioni di pubblica
utilità con sede in altro Cantone, se la loro attività riveste carattere
nazionale o internazionale (cfr. CDT n. 15 del 29 gennaio 1985; CDT
n. 320 dell’8 ottobre 1985; CDT n. 332 del 28 agosto 1986; CDT n.
59 del 6 marzo 1987).
- 4.1.
Non basta quindi, per la
legge cantonale ticinese, laddove non esiste un accordo intercantonale di
reciprocità, che il richiedente l'esenzione adempia la condizione della
pubblica utilità. Egli deve adempiere l'ulteriore condizione restrittiva, posta
dal diritto cantonale, che la sua attività abbia carattere nazionale o internazionale
(cfr. Richner/Frei, Kommentar zum Zürcher Erbschafts- und
Schenkungssteuergesetz, Zurigo, 1966, N. 47 ad § 10, p. 258).
Tale condizione è
adempiuta se l'istituzione richiedente opera su tutto il territorio della
Confederazione o quanto meno su quello della grande maggioranza dei Cantoni
oppure sia aperta e frequentata da utenti provenienti da ogni parte della
Svizzera o da un gran numero di Cantoni (cfr. per tutte CDT n. 332 del
28 agosto 1986; CDT n. 59 del 6 marzo 1987; inoltre Richner/Frei,
loc. cit.).
Il carattere nazionale è
stato, ad esempio, riconosciuto a un centro culturale frequentato da persone
provenienti da tutta la Svizzera (cfr. CDT n. 171 del 22 aprile 1981), a
una chiesa di dimensione nazionale (cfr. CDT n. 207 del 22 maggio 1981)
ed anche a un'associazione confessionale affiliata alla Centrale svizzera
d'aiuto ai rifugiati e aperta a persone d'ogni credo e fede, senza pregiudizi
di razza né di nazionalità (cfr. CDT n. 184 dell’11 giugno 1985).
Il carattere nazionale è
invece stato negato a un'istituzione che opera in una regione ben delimitata,
pur non escludendo in linea di principio l'assunzione di ospiti provenienti da
altre regioni (cfr. CDT n. 332 del 28 agosto 1986) e a una casa per
anziani, gestita da un'associazione religiosa, che a causa del ridotto numero
di posti disponibili, non poteva che assumere che un'irradiazione regionale
(cfr. CDT n. 59 del 6 marzo 1987).
4.2.
Seguendo la giurisprudenza
sopra citata, che ha avallato la prassi rigorosa seguita dall’Autorità fiscale
cantonale nell'applicazione del dettato di cui all'art. 154 cpv. 3 lett. b LT,
si deve concludere che il carattere nazionale viene di fatto riconosciuto a
quegli enti che, per loro natura, hanno un’irradiazione nazionale (si pensi, ad
esempio, ad associazioni caritatevoli, di beneficenza, di aiuto, a carattere
religioso / confessionale o meno, che non operano in una determinata regione,
ma fungono da collettrici di donazioni che vengono ridistribuite), ma non a
quegli istituti, ancorati in una regione, che per il tipo d’attività svolta non
possono che riferirsi a una cerchia territorialmente limitata di utenti, anche
se, in linea di principio, non escludono dalla loro accoglienza persone
provenienti da altre regioni (si veda significativamente, a quest’ultimo
riguardo, la sentenza CDT n. 332 del 28 agosto 1986, in cui è stato riconosciuto
che la ricorrente non soddisfaceva la condizione del carattere nazionale, ma aveva
carattere spiccatamente regionale in virtù dell’attività svolta; inoltre CDT
..__________ del 5 dicembre 1997 in re S.A.O.).
- Ora, nel caso in
esame, la situazione della ricorrente non appare sostanzialmente diversa da
quella giudicata nella sentenza appena citata. Si tratta invero di
un’associazione ancorata al territorio in cui opera, come lo testimonia la
composizione del suo comitato e che si rivolge sostanzialmente, per la sua
stessa natura, al contesto che la circonda.
L'associazione ricorrente
è infatti parte di un'associazione che ha quale scopo la cura e la promozione
di tutti i campi della medicina, della pedagogia curativa e della terapia
sociale sulla base della scienza antroposofica di __________ __________ e che
esplica la sua attività gestendo la Clinica __________ __________ e una scuola
materna nel comune di __________.
Se ne deve dedurre, in
linea di principio, che l'irraggiamento dell'attività della ricorrente è
sostanzialmente di carattere regionale, comunque non tale da raggiungere
un'utenza di portata nazionale. Anche la distinta delle giornate di degenza del
1998, prodotta dalla ricorrente, conferma d'altronde sostanzialmente tale
circostanza. La maggior parte delle giornate di degenza è in effetti
attribuibile al cantone di sede e ai cantoni limitrofi. Solo in misura assai
limitata le degenze sono ascrivibili a pazienti provenienti da altri cantoni.
- 6.1.
Nel suo ricorso assai
succinto, al limite della carenza motivazionale, la ricorrente sembra piuttosto
affermare che sarebbe data in concreto la reciprocità con il Canton
Basilea-Campagna e che pertanto il ricorso debba essere accolto per questo motivo,
dal momento che questo Cantone le ha riconosciuto l'esenzione.
L'argomento ricorsuale è
privo di pregio e sembra dettato da un fraintendimento.
6.2.
Va ribadito, a questo
proposito (cfr. consid. 3.3.) che accordi di reciprocità in materia di imposte
di successione sono stati stipulati dal Canton Ticino soltanto con i Cantoni
Basilea-Città, Zugo e Berna e risalgono tutti al 1965. Nessun accordo è invece
stato stipulato con il Canton Basilea-Campagna.
A giusta ragione, quindi,
la Divisione cantonale delle contribuzioni, in assenza di un simile accordo, ha
condotto l'esame della fattispecie secondo i dettami dell'art. 154 cpv. 3 lett.
b LT e con altrettanto buon fondamento ha respinto la richiesta, come si è
visto nei considerandi precedenti, per carenza di un irraggiamento
dell'attività su scala nazionale o internazionale.
Se invece - ma ciò non è
il caso - il Canton Basilea-Campagna avesse stipulato un accordo di
reciprocità con il Canton Ticino, la ricorrente avrebbe avuto diritto a essere
considerata al pari di un ente domiciliato in Ticino ed a fruire del beneficio
dell'esenzione alle condizioni previste dalla legge tributaria ticinese, come
se essa fosse domiciliata in Ticino (CDT n. 320 dell'8 ottobre 1985 in
re Associazione J. H.). In altre parole, l'esistenza di una dichiarazione di
reciprocità avrebbe reso equipollenti le istituzioni con sede nel Canton
Basilea-Campagna alle istituzioni con sede nel Canton Ticino (cfr. Grüninger/Studer,
Commento alla LT/BS, all'art. 7, p. 58).
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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