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Numero d'incarto:
80.1998.31
Data decisione, Autorità:
07.05.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00031
Lugano
7 maggio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 26 febbraio 1998
in
materia di: IC 95/96
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Con decisione del 21
ottobre 1996, l'Ufficio di tassazione di __________ -__________ notificava alla
signora __________ __________, domiciliata negli USA, la tassazione intermedia
IC 1993/94, per il periodo di assoggettamento dal 1° settembre 1993 al 31
dicembre 1994. Il motivo della tassazione intermedia era indicato come
“partenza per l’estero”. Il solo reddito imposto era quello della sostanza
immobiliare ed era commisurato in fr. 44’941.- in media annua; dedotti
interessi passivi e spese di manutenzione per complessivi fr. 44’145.- nonché
oneri assicurativi e oneri per figli a carico, il reddito imponibile ammontava
a fr. 614.–, cui corrispondeva un’imposta di fr. 20,25 all’anno. La
contribuente era per contro dichiarata esente dall’imposta sulla sostanza,
essendo i debiti ammessi in deduzione superiori al valore di stima della
sostanza immobiliare.
In sede di reclamo, con
decisione dell'8 settembre 1997 l'autorità fiscale riformava la notifica di
tassazione, definendo il reddito della sostanza in fr. 8'941.-, da cui deduceva
fr. 2'796.- di interessi passivi, fr. 1'341.- di spese di manutenzione, fr.
353.- di oneri assicurativi e fr. 482.- per figli a carico. Esponeva inoltre
alla contribuente una sostanza imponibile di fr. 76'423.- (sostanza lorda: fr.
125'326.- ./. debiti privati: fr. 48'903.-).
Con sentenza del 5
dicembre 1997, cresciuta incontestata in giudicato, questa Camera confermava la
suddetta decisione su reclamo in materia di tassazione intermedia.
-
Nel frattempo, l'11
agosto 1997, l'UT notificava alla contribuente la tassazione ordinaria IC/IFD
1995-96 in cui stabiliva il reddito della sostanza in fr. 9'363.-, da cui venivano
dedotti fr. 1'405.-per spese di manutenzione, fr. 597.- per oneri assicurativi
e fr. 995.-- per figli a carico. Esponeva inoltre alla contribuente una sostanza
imponibile di fr. 76'423.- (sostanza lorda: fr. 125'326.- ./. debiti privati:
fr. 48'903.-). La notificava di tassazione veniva poi confermata in sede di
reclamo con decisione del 26 gennaio 1998.
-
Con tempestivo
ricorso, inoltrato a titolo cautelativo alla Camera di diritto tributario
contro la tassazione IC 1995-96, __________ __________ contesta sia la sostanza
sia il reddito stabiliti dall'UT, rilevando che il figlio minorenne non
possiede sostanza all'estero e che quella della madre è assai inferiore a
quella stabilita dall'autorità di tassazione.
Con lettera raccomandata
del 27 febbraio 1998 la ricorrente veniva invitata da questa Camera a precisare
se manteneva il ricorso, presentato a titolo cautelativo e in caso affermativo
se esso andava esteso anche all'imposta federale diretta; veniva inoltre
invitata a presentare la documentazione a suffragio del ricorso. Non avendo
ricevuto risposta, questa Camera rinnovava la propria richiesta con una nuova
lettera raccomandata del 2 aprile 1998, che veniva ritornata in quanto non
ritirata.
- Imposta federale
diretta
Va rilevato, innanzi
tutto, che il presente ricorso è stato espressamente inoltrato unicamente
contro l'imposta cantonale 1995-96. Richiesta di precisare se lo stesso veniva
esteso anche all'imposta federale diretta, la ricorrente, malgrado le siano
state spedite ben due raccomandate, non ha fornito alcuna risposta.
È quindi opportuno
constatare, per chiarezza, che la decisione su reclamo del 26 gennaio 1998 è
cresciuta incontestata in giudicato per quanto concerne l'imposta federale
diretta 1995-96, di un importo annuo di fr. 40,10.
- Imposta cantonale
5.1.
Di regola il reddito
imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente
il periodo fiscale (art. 52 cpv. 1 e 2 LT). La tassazione biennale sul passato
(praenumerando), cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla
presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente
al reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA 38
pag. 386).
5.2.
All'inizio dell’
assoggettamento, invece, secondo l'art. 53 LT, il reddito imponibile è
calcolato:
a) per il periodo fiscale
in corso, in base al reddito conseguito dall’ inizio dell’ assoggettamento e durante
almeno un anno, calcolato su dodici mesi;
b) per il periodo fiscale
successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di computo e durante
almeno un anno, calcolato su dodici mesi.
I
proventi e le spese straordinarie sono considerati soltanto per il periodo
fiscale che segue quello in cui inizia l’ assoggettamento.
Tuttavia, in caso di
passaggio dall'assoggettamento limitato a quello illimitato o viceversa, non si
giustifica una soluzione della continuità della tassazione, se non per quegli
oggetti che non erano precedentemente imponibili e che lo diventano per effetto
dell'acquisto del domicilio (CDT n. __________ fiscale, beni mobiliari per oltre 80’000 franchi.
In
seguito, l'Ufficio di tassazione ha calcolato, sempre con criteri proporzionali,
gli interessi passivi e le spese di manutenzione che si riferiscono
all’immobile (….)”
Invitata da questa Camera
a documentare le proprie argomentazioni, la ricorrente - come si è visto -
non ha dato seguito al primo invito e non ha neppure ritirato il secondo.
In simili condizioni,
questa Camera non può che confermare quanto stabilito nel precedente giudizio e
considerare il rapporto tra sostanza svizzera e sostanza mondiale al 1° gennaio
1995 identico a quello stabilito per la tassazione intermedia 1993-94.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 26 gennaio 1998 è riformata conformemente
a quanto indicato al consid. 5.4. e gli atti sono retrocessi all’UT per
l’emissione di un nuovo conteggio d’imposta IC 1995-96.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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