AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1998.54
Data decisione, Autorità:
07.05.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00054
Lugano
7 maggio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 30 marzo 1998
in
materia di: imposta sugli utili immobiliari
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
rappr.
da: __________. __________. __________,
__________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
e __________ __________ si sono sposati nel 1988. Con atto pubblico del 18
luglio 1988, la moglie ha ceduto al marito un mezzo della part. n. __________ RFD di __________, senza esigere alcun compenso, ma il marito ha dichiarato
di assumere gli oneri ipotecari in via solidale con la moglie; al momento della
stipulazione del contratto, il fondo era gravato da oneri ipotecari per
complessivi fr. 300’000.–.
Con sentenza del 20
febbraio 1996, il Pretore del Distretto di __________
ha sciolto per divorzio il matrimonio fra i signori __________ ed ha omologato una convenzione sulle conseguenze
accessorie, la quale contiene fra l’altro la clausola seguente:
«A titolo di
liquidazione del regime patrimoniale le parti decidono quanto segue:
-
il
fondo part. __________ RFD __________ intestato in ragione di un mezzo
ciascuno ai coniugi __________ e __________ __________,
verrà intestato unicamente a __________ __________, ritenuto che la sentenza di
divorzio costituirà valido titolo per il trapasso. le relative tasse di registro
fondiario sono a carico di __________ __________. Gli esistenti oneri ipotecari sono
assunti integralmente da __________ __________, a liberazione di ogni obbligo di __________ __________:
-
in
caso di vendita della casa, __________ __________ è tenuta a versare a __________ __________
la somma pattuita di fr. 50’000.–. In caso di decesso della signora __________ l’obbligo di rifondere al signor __________ fr. 50’000.– passa ai di lei eredi.
In caso di decesso del signor __________
quest’obbligo di versamento della signora __________
si estingue;
-
ciascuno
resta inoltre proprietario di quanto attualmente in suo possesso.»
- Con decisione del 26
settembre 1996, l’Ufficio di tassazione di __________
assoggettava all’imposta sugli utili immobiliari l’utile sorto con la cessione
della quota di un mezzo dal marito alla moglie. Quale valore di alienazione,
l’autorità fiscale considerava la metà del nuovo valore di stima ufficiale (fr.
208’944.–), mentre il valore di investimento era pari alla metà del valore di
stima vigente vent’anni prima (fr. 64’894.–). L’utile era assoggettato
all’imposta con un’aliquota del 3%, corrispondente ad una durata del possesso
di oltre 30 anni.
Il contribuente impugnava
la suddetta decisione con reclamo del 10 ottobre 1996, contestando sia il
principio dell’imposizione sia la quantificazione dell’imposta. A suo avviso,
infatti, egli avrebbe semplicemente retrocesso alla moglie il bene che ella gli
aveva donato, essendo venuto meno con il divorzio il presupposto dell’iniziale
cessione; non avrebbe pertanto conseguito alcun utile imponibile. Riteneva
inoltre improponibile il calcolo fondato sulla contrapposizione di due valori
di stima ufficiali.
L’Ufficio di tassazione
accoglieva in parte il reclamo del contribuente, ammettendo in deduzione spese
di miglioria per complessivi fr. 33’400.–. Quanto al principio
dell’imposizione, confermava per contro la decisione, rilevando come l’art. 125
lett. b LT preveda il differimento dell’imposizione limitatamente al
caso dell’adozione o dello scioglimento del regime della comunione dei beni.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________
__________ ripropone la richiesta annullare
la tassazione dell’imposta sull’utile immobiliare a suo carico. Osserva che
l’imposizione presuppone infatti la realizzazione di un guadagno, cosa che
nella fattispecie non si è verificata. Un utile sarebbe da lui conseguito solo
nell’eventualità in cui la ex moglie dovesse vendere la casa. In via
subordinata, il ricorrente chiede che il valore di stima ufficiale, adottato
quale valore di alienazione, venga ridotto al 70%, conformemente alla prassi.
-
4.1.
Lo Stato preleva
un’imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è rappresentato dai guadagni
realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti di esso
(art. 123 LT 1994).
Il tributo sugli utili
immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte sul reddito; non si
tratta tuttavia di un’imposta generale sul reddito bensì di una speciale,
poiché colpisce solo una parte del reddito della persona assoggettata. Per il
fatto che l’imposta grava sull’immobile trasferito, senza che entri in considerazione
la complessiva capacità contributiva del soggetto dell’imposta, il tributo in
esame si configura come imposta reale (Soldini/Pedroli,
L’imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140
LT con un’appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p.
59).
4.2.
L’utile imponibile
corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di
investimento. Quest’ultimo si compone a sua volta del valore di acquisto e dei
costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT 1994).
Tuttavia, se l’alienante è
stato proprietario dell’immobile per più di venti anni, può chiedere che il
valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di proprietà valga
quale valore di investimento fino a tale data (art. 129 cpv. 2 LT 1994).
- Secondo l’autorità
fiscale, la “cessione” della quota di un mezzo della part. n. __________ di __________
dal ricorrente alla moglie __________
costituirebbe un trasferimento imponibile ex art. 124 LT. Secondo il
ricorrente, per contro, l’imponibilità sarebbe esclusa, per il fatto che si è
trattato di una semplice retrocessione di quanto precedentemente ricevuto a
titolo gratuito.
5.1.
Per l’art. 131 cpv. 1 LT,
il valore di alienazione è quello risultante dall'atto notarile o dalla
contrattazione.
Nel valore di alienazione
rientrano tutte le prestazioni effettuate dall'acquirente nei confronti
dell'alienante, purché siano in relazione causale con l'alienazione e debbano
pertanto essere qualificate come controprestazioni per il trasferimento di immobili
o diritti ad essi relativi.
È peraltro irrilevante
quale forma assuma tale controprestazione. Perlopiù il prezzo di vendita viene
pagato in denaro; tuttavia, entrano in considerazione anche prestazioni di
cose, quali fondi (è il caso della permuta), cartevalori, crediti, prestazioni
accessorie, la concessione di diritti d'uso all'alienante, l'assunzione di obblighi
dell'alienante, la remissione di debiti a favore dell'alienante, ecc. (Soldini/Pedroli,
op. cit., p. 209 con riferimenti).
5.2.
Se si esamina la
convenzione mediante la quale è stato pattuito il trasferimento della metà
dell’immobile dal ricorrente alla moglie, ci si avvede che la cessione non è affatto
avvenuta a titolo gratuito. Le parti hanno infatti convenuto l’assunzione
dell’intero debito ipotecario da parte della signora __________ __________, «a
liberazione di ogni obbligo di __________
__________». Ne consegue che, nella
misura in cui l’acquirente ha assunto il debito garantito da ipoteca, gravante
sull’immobile oggetto della cessione, ella ha pagato un prezzo per l’acquisto
dell’oggetto.
Da informazioni assunte
presso l'Ufficio di tassazione di __________,
risulta che il debito ipotecario in questione ammontava a fr. 361’300.– al
1.1.1995 ed a fr. 357’526.– al 1.1.1997.
Il valore di alienazione
al momento della cessione ammonterebbe di conseguenza a fr. 180’000.–.
Non si può trascurare però
la circostanza che i coniugi __________
hanno espressamente pattuito il versamento di fr. 50’000.– dalla moglie al
marito, per l’eventualità in cui la signora __________
dovesse vendere la casa. Ciò porterebbe il valore di alienazione a fr.
230’000.–. Probabilmente al fine di venire incontro alla ex moglie, che non
disponeva però della liquidità necessaria, il ricorrente ha però accettato di
differire il versamento della differenza al momento in cui anche per lei il
valore dell’immobile si convertirà in forma monetaria.
È lo stesso codice civile,
d’altronde, a stabilire che, se un bene è in comproprietà, il coniuge che provi
di avere un interesse preponderante può, oltre alle altre misure legali,
chiedere che tale bene gli sia attribuito per intero contro compenso all’altro
coniuge (art. 205 cpv. 2 CCS).
Ora, in considerazione
delle particolarità del caso, si può senz’altro confermare la decisione
dell’Ufficio di tassazione, che ha adottato il valore di stima quale prezzo. Si
può infatti presumere che il valore della metà dell’immobile ceduta sia pari
alla somma dei debiti assunti e della valutazione del credito condizionato del
marito nei confronti della moglie. Sapendo che il valore venale della metà
della casa è di fr. 208’944.–, ben si può prendere quest’ultimo importo quale
valore di alienazione.
Si tenga presente,
inoltre, che nel momento in cui il ricorrente dovesse ricevere i fr. 50’000.–
dalla ex moglie, tale reddito non sarebbe assoggettato ad imposta.
5.3.
Con il trasferimento
dell’immobile, nella misura che eccede l’ammontare del debito assunto dalla
compratrice, il marito non sembra del resto avere saldato un debito derivante
dallo scioglimento del regime della partecipazione agli acquisti.
Si deve anzitutto rilevare
che l’immobile non rientrava neppure nella massa degli acquisti bensì in quella
dei beni propri. La moglie lo aveva infatti acquistato prima del matrimonio e
lo aveva ceduto al marito senza alcun “compenso” (cfr. contratto di cessione
del 18 luglio 1998). È anche vero che, tuttavia, neppure in quell’occasione si
è trattato di una pura donazione, essendo stata pattuita invece l’assunzione
degli oneri ipotecari da parte del marito; ciò non dovrebbe comunque fare venir
meno la natura di bene proprio dell’immobile, anche per il marito. Di conseguenza,
l’eventuale incremento di valore sorto durante il possesso del marito non
dovrebbe essere ripartito fra i coniugi, quale acquisto.
Né risultano essere stati
intrapresi lavori di miglioria significativi nel corso del matrimonio, con
partecipazione finanziaria proveniente dagli acquisti. La maggior parte dei
costi fatti valere dal ricorrente sono stati infatti sostenuti negli anni
precedenti la cessione dalla moglie al marito.
Lo stesso ricorrente,
d’altronde, ammette che non vi erano altri beni appartenenti alla massa degli
acquisti, che avrebbero dovuto essere oggetto di liquidazione.
5.4.
Vi è dunque stata una
cessione di metà dell’immobile dal marito alla moglie, contro compenso nella
forma di un’assunzione, da parte della cessionaria, del debito ipotecario e di
un ulteriore debito condizionato nei confronti dell’ex coniuge. Il trasferimento
non è cioè avvenuto a saldo di un credito della moglie, derivante dalla liquidazione
del regime patrimoniale.
In ogni caso, non vi è una
disposizione della legge tributaria che preveda il differimento
dell’imposizione, né in un caso né nell’altro. Il differimento è infatti
riservato ai casi dell’adozione e dello scioglimento del regime della comunione
dei beni (art. 125 lett. b LT; cfr. Soldini/Pedroli, op. cit., p.
121).
Se il trasferimento si
verifica nell’ambito dello scioglimento del regime ordinario, si ammette
pertanto che il coniuge cedente realizzi un utile immobiliare, anche senza
ricevere un corrispettivo in denaro: in effetti, se egli abbandona la proprietà
di un suo immobile per estinguere un debito nei confronti del coniuge o quale
contropartita del diritto di quest’ultimo ad una parte dell’utile realizzato
dall’unione dei coniugi, si presuppone che egli gli dovesse a tale titolo un
importo corrispondente al valore dell’immobile al momento del divorzio (cfr.
sentenza del Tribunale federale del 29 ottobre 1997, in RDAF 54/1998 p.
159 ss. consid. 5a)
Come detto, nel presente
caso, tutto indica che si sia in presenza di un trasferimento ex art.
205 cpv. 2 CCS, contro un corrispettivo.
5.5.
Deve infine essere
respinta l’ulteriore censura del ricorrente, in merito all’applicazione del
valore di stima nella misura del 70% anziché del 100%.
È appena il caso di
ricordare al ricorrente che il c.d. “valore di perequazione” del 70%, previsto dall’art.
47 della nuova legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst) del
13 novembre 1996, non era ancora in vigore al momento della cessione di cui si
tratta ed è destinato a non entrare mai in vigore, dopo che il Tribunale
federale, con una recente sentenza ne ha riconosciuto l’incostituzionalità.
Del resto, nel caso in
esame, l’autorità fiscale ha applicato la stima ufficiale quale
semplificazione, al fine di evitare di dover procedere ad una apposita stima
del valore venale al momento della vendita.
- Il ricorso è dunque
respinto.
In considerazione
dell’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a
carico del ricorrente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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