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Numero d'incarto:
80.1999.127
Data decisione, Autorità:
05.07.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00127
Lugano
5 luglio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 7 giugno 1999
in
materia di: tassa di diffida
presentato
da:
e __________ __________ -__________,
__________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che i coniugi __________ e
__________ __________ -__________, domiciliati a __________ (Canton
__________), sono limitatamente imponibili nel Canton Ticino, quali proprietari
di sostanza immobiliare a __________;
-
che, non avendo i
contribuenti inoltrato la dichiarazione fiscale 1999/2000 entro il termine
stabilito, l'Ufficio di tassazione di __________ __________ notificava loro
dapprima un richiamo (14 aprile 1999) e quindi, con decisione del 19 maggio
1999, una diffida raccomandata, che prevedeva il pagamento di una tassa di fr.
30;
-
che un reclamo dei
contribuenti contro la diffida veniva respinto dall’autorità fiscale con
decisione del 28 maggio 1999;
-
che, con scritto del 7
giugno 1999, inviato alla Camera di diritto tributario e redatto in lingua
tedesca, i contribuenti contestano nuovamente la diffida e la relativa tassa,
adducendo una malattia del loro fiduciario;
-
che, in data 9 giugno
1999, la Camera di diritto tributario ha attribuito loro un termine di quindici
giorni per confermare la volontà di ricorrere contro la suddetta decisione su
reclamo – traducendo in tal caso il gravame – o per ritirarlo, in
considerazione delle scarse probabilità di accoglimento dello stesso;
-
che, con lettera del 17
giugno 1999, i ricorrenti scrivono testualmente:
«Egregi Signori,
Abbiamo
riservato vostra lettera da 9 giugno 1999
Concernente: la
dichiarazione delle imposte è arrivato tropi tardi.
Motivo: Nostro
fiduciario era malato qualche tempo, perciò ha ritardate nostro dichiarazione
delle imposte
La prego di prender
nota per Sua informazione»;
-
che, conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che dallo scritto del 17
giugno 1999 si evince la volontà dei ricorrenti di mantenere il ricorso,
nonostante gli avvertimenti, contenuti nella lettera loro inviata in data 9 giugno
1999, circa la tassa di giustizia minima e il probabile esito del ricorso;
-
che i contribuenti sono
invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la
dichiarazione d’imposta e che coloro che non ricevono il modulo sono tenuti a
chiederlo all’autorità competente (art. 198 cpv. 1 LT);
-
che il contribuente che
omette di consegnare la dichiarazione o che presenta un modulo incompleto è
diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (art. 198 cpv. 3 LT);
-
che per ogni diffida è
percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato (art 198 cpv. 4 LT);
-
che, per quanto precede,
la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene
prelevata automaticamente, al momento dell'invio della diffida, per coprire i
costi causati dall'inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto,
con il proprio comportamento passivo, l'autorità fiscale dapprima a richiamarlo
all'obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale
invito, a diffidarlo per lettera raccomandata (Bottoli, Lineamenti di
diritto tributario ticinese, p. 126);
-
che, per quanto precede,
la tassa di diffida è quindi sostanzialmente una mera tassa di cancelleria e
non una sanzione disciplinare per violazione degli obblighi procedurali;
-
che contro la tassa di
diffida il contribuente può presentare reclamo all’autorità fiscale e ricorso
alla Camera di diritto tributario nel termine di trenta giorni (art. 198 cpv. 5
LT, in combinazione con gli art. 206 e 227 LT);
-
che nel caso in esame è
pacifico che i ricorrenti, non hanno presentato la dichiarazione fiscale
cantonale 1999/2000 e che non hanno chiesto all’autorità una proroga del
termine, invocando quale giustificazione la malattia del fiduciario incaricato
di redigere la dichiarazione stessa;
-
che la diffida – e di
conseguenza anche la relativa tassa di fr. 30 – è pertanto senz’altro
giustificata, essendo il 19 maggio 1999 abbondantemente scaduto il termine per
l’inoltro della dichiarazione;
-
che la tassa di giustizia
e le spese processuali – già limitate al minimo stabilito dalla legge – sono a
carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese processuali, per complessivi fr. 130.–, sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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