AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1999.14
Data decisione, Autorità:
17.05.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00014
Lugano
17 maggio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 21 gennaio 1999
in
materia di: imposte alla fonte
presentato
da:
Fondazione
di previdenza per il personale della __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- La fondazione di
previdenza per il personale della __________ __________ di __________ ha
versato al dipendente __________ __________, all’inizio del 1998 una
prestazione di libera uscita di fr. 1’185’404, con riferimento all’uscita
dell’assicurato dalla fondazione di previdenza in data 31 dicembre 1997.
Su richiesta della
suddetta fondazione, in data 5 ottobre 1998, l’Ufficio imposte alla fonte
comunicava che dalla prestazione di uscita a favore del signor __________,
domiciliato all’estero, avrebbe dovuto essere trattenuta una imposta alla fonte
di fr. 189’039.60.
- La debitrice
d’imposta impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 27 ottobre 1998,
contestando il calcolo dell’imposta e postulando l’applicazione dell’aliquota
più favorevole prevista per le prestazioni fondate su un rapporto previdenziale
già esistente al 31 dicembre 1986. L’importo avrebbe pertanto dovuto essere
ridotto a fr. 100’059.20.
L’autorità di tassazione
respingeva il gravame con decisione del 23 dicembre 1998, argomentando che:
-
il
contratto di assicurazione in oggetto era iniziato il 1° gennaio 1989;
-
l’avere
di vecchiaia già maturato sul contratto di assicurazione già esistente non era
stato trasferito al nuovo contratto;
-
il
premio unico di fr. 675’564, versato sul nuovo contratto di previdenza,
proveniva da un’istituzione di previdenza non riconosciuta.
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la Fondazione di previdenza per il
personale della __________ __________ ripropone la richiesta che la prestazione
a favore del signor __________ sia tassata con l’aliquota più favorevole. Contesta
l’affermazione su cui si fonda la decisione impugnata ed osserva di avere stipulato
un contratto di assicurazione collettiva con la __________ assicurazioni sin
dal 1972 e di averlo semplicemente ristrutturato nel 1989, scindendolo in due
contratti distinti. Una delle due polizze è stata finanziata, a tale momento,
pure con il versamento di un premio unico di fr. 675’564, proveniente da
un’istituzione di previdenza non riconosciuta.
Nelle sue osservazioni del
12 febbraio 1999, l’Ufficio imposte alla fonte propone la reiezione del
ricorso, negando che il rapporto di previdenza in base al quale è stata versata
la prestazione in capitale fosse già esistente al 31 dicembre 1986.
- All’udienza del 28
aprile 1999, tenuto conto della genesi del contratto che ha dato luogo al
versamento del capitale e della provenienza dei finanziamenti da una fondazione
non riconosciuta fiscalmente, le parti hanno convenuto di imporre la prestazione
di libera uscita in ragione di fr. 920’000 con l’aliquota normale e per il
resto con l’aliquota attenuata.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 23 dicembre 1998 è riformata nel senso
che la prestazione di libera uscita è imposta in ragione di fr. 920’000 con
l’aliquota normale e per il resto con l’aliquota attenuata.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster