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Numero d'incarto:
80.1999.146
Data decisione, Autorità:
13.08.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00146
Lugano
13 agosto 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Andrea
Pedroli, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 30 giugno 1999
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________ __________,
rappr.
da: __________ __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che i coniugi __________ e
__________ __________ sono domiciliati a __________ __________, ma la moglie
lavora in Italia, dove gestisce un negozio di alimentari;
-
che, notificando loro la
tassazione IC/IFD 1997/98, con decisione del 12 ottobre 1998, l'Ufficio di
tassazione di __________ __________ commisurava il reddito imponibile in fr.
30’420 per l’IC e fr. 35’020 per l’IFD, considerando tuttavia, ai fini
dell’aliquota, un reddito all’estero di fr. 60’000 in media annua;
-
che i contribuenti
impugnavano la suddetta decisione con reclamo dell’11 novembre 1998,
contestando l’inclusione dei redditi esteri nel calcolo dell’imposta;
-
che, al termine di
un’audizione tenutasi il 23 aprile 1999, le parti sottoscrivevano un verbale del
seguente tenore:
«in rappresentanza del
contribuente il sig. __________ il quale si riconferma nel reclamo per quanto
concerne la tassazione del reddito estero determinante ai fini dell’aliquota.
L’autorità fiscale fa rilevare che il modo di procedere in sede di tassazione
dev’essere riconfermato in quanto conforme alle norme vigenti in materia.
Per
quanto concerne la determinazione del reddito estero, tenuto conto della
documentazione presentata (modulo 740), si decide di comune accordo di definire
lo stesso in fr. 15’000.– netti annui.
Tutti
gli altri dati della tassazione vengono riconfermati»;
-
che l'Ufficio di
tassazione, con decisione del 31 maggio 1999, accoglieva dunque in parte il
gravame, riducendo l’aliquota in base all’accordo verbalizzato;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ chiedono
nuovamente che l’imposta sia calcolata senza includere i redditi conseguiti in
Italia dalla signora __________, invocando la Convenzione italo-svizzera di doppia
imposizione;
-
che, conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che dottrina e
giurisprudenza sono unanimi nel considerare la coppia formata da due coniugi
come una comunità di fatto e di diritto; in particolare essa costituisce una
unità economica;
-
che, a tale proposito, il
Tribunale federale ha chiarito che la capacità contributiva dei coniugi si
misura, in linea di massima, in base al loro reddito globale: i coniugi sono
pertanto tassati congiuntamente, cioè sulla base del cumulo dei fattori
imponibili (Lanz-Baur, Das
Ehepaar im Steuerrecht, Berna 1988, pag. 13; Masmejan-Fey, L'imposition des couples mariés et des concubins, Losanna
1992, pag. 48; Hartl, Die
verfahrensrechtliche Stellung der gemeinsam steuerpflichtigen Ehegatten und ihre
Haftung, Zurigo 1989, p. 8; DTF 110 Ia 17).
-
che, per gli articoli 7
cpv. 1 LIFD e 6 cpv. 1 LT, le persone fisiche parzialmente assoggettate
all’imposta sul reddito e sulla sostanza, rispettivamente, in Svizzera e nel
Cantone, devono pagare l'imposta sugli elementi imponibili in Svizzera o nel
Cantone all'aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza;
-
che, in virtù del
combinato disposto di questi articoli e del principio dell’unità fiscale della
famiglia, la stessa regola vale per il caso dei coniugi uno dei quali vive
all’interno e l’altro all’estero (cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 28);
-
che, in una sentenza del
1949, relativa ad un caso ticinese, il Tribunale federale ha stabilito che la
moglie che abita all'estero (nella fattispecie a __________ __________) ed è
imponibile in Svizzera per il reddito derivante da una proprietà immobiliare,
deve pagare l'imposta calcolata con un'aliquota applicabile al reddito
complessivo di lei e di suo marito (ASA 19 p. 22 = DTF 75 I 385);
-
che tale soluzione è
giustificata dall'incremento della capacità contributiva risultante dal fatto
che, in costanza di matrimonio, sostanza e reddito di ambedue i coniugi concorrono
alle spese dell'economia domestica, senza che rilevi il fatto che ambedue i
coniugi o solo la moglie siano soggetti all'imposta o che essa colpisca la
totalità o solo una parte dei loro beni e redditi;
-
che il Tribunale federale
ha sottolineato che, in tal modo, il fisco svizzero non colpisce i fattori non
tassabili del marito, ma questi ultimi entrano in considerazione solo «per
ragguagliare il tributo della moglie alla sua effettiva capacità contributiva»;
-
che la Convenzione italo-svizzera
sulla doppia imposizione contiene una norma analoga:
«Se un residente in Svizzera
percepisce redditi o possiede un patrimonio che, conformemente alle
disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Svizzera
esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio... ma può, per determinare
l'imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio, applicare
l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intero patrimonio senza tener
conto dell'esenzione»
(art. 24 cpv. 3 CDI I CH);
-
che, infatti, la Svizzera
applica il metodo dell'esenzione, cioè manda esenti da imposta gli elementi di
reddito e di sostanza attribuiti all'Italia per l'imposizione, senza
preoccuparsi se poi l'Italia imponga in concreto o no, ma, in virtù della c.d.
"riserva dell'aliquota globale", la Svizzera può tener conto degli
elementi esonerati, per determinare l'aliquota applicabile agli altri elementi
di sostanza e di reddito normalmente imponibili (cfr. Menétray,
Commentario alla Convenzione sulla doppia imposizione fra l'Italia e la
Svizzera, p. 618; CDT n. 169 del 27 agosto 1993 in re F.D.T.);
-
che il principio tratto
dalla citata giurisprudenza del Tribunale federale rimane applicabile anche
alla luce di tale norma convenzionale (Menétray, loc. cit.);
-
che, anche in tempi più
recenti, questa Camera ha pertanto confermato il principio per cui, nel caso in
cui uno solo dei coniugi sia - limitatamente o illimitatamente - imponibile in
Svizzera, l'aliquota in base alla quale devono essere tassati i suoi redditi si
commisura ai fattori imponibili di entrambi i coniugi (CDT n. 104 del 25 aprile
1994, in RDAT II–1994 n. 2t p. 338);
-
che non è d’altronde
pertinente il riferimento, contenuto del ricorso, alla sentenza del 31 luglio
1997, con la quale questa Camera avrebbe «statuito che il cumulo dei redditi,
prodotti in Stati diversi, non può essere ammesso quando uno dei due coniugi
consegue il reddito nell’altro stato contraente»;
-
che quest’ultima sentenza
si riferisce infatti ad un caso ben diverso, ove si trattava di definire le
aliquote applicabili ai contribuenti frontalieri assoggettati all’imposta alla
fonte;
-
che, nel caso citato, si
trattava di verificare i principi sul calcolo dell’imposta alla fonte dei frontalieri,
alla luce di un accordo sottoscritto nel 1985 fra Italia e Svizzera;
-
che la genesi di tale
accordo può così essere brevemente riassunta:
• fino
al 1984, ci si fondava sulla presunzione che portatore del reddito familiare
fosse il marito, con la conseguenza che, in particolare, l’aliquota per
coniugati (con deduzione per figli a carico) era riservata al frontaliere
marito, indipendentemente dal fatto che la moglie all’estero svolgesse o meno
un’attività lucrativa, mentre alla frontaliera moglie era applicata l’aliquota
per celibi (senza deduzione per figli a carico);
• nell’anno
fiscale 1985, sono stati recepiti anche nella disciplina dell’imposta alla
fonte due princìpi del diritto fiscale svizzero – quello del cumulo dei redditi
dei coniugi e quello dell’aliquota comprensiva anche dei redditi esteri –, con
la conseguenza che i frontalieri sono stati imposti con un’aliquota commisurata
non solo al proprio reddito conseguito in Svizzera ed assoggettato a tassazione
alla fonte, ma anche ai redditi all’estero, in particolare del coniuge colà
attivo;
• l’applicazione
dell’aliquota per doppi redditi ai frontalieri con coniuge attivo all’estero
aveva dato luogo a numerose contestazioni ed era stata quindi oggetto di
discussione fra le autorità svizzere e italiane preposte all’applicazione
dell’Accordo italo-svizzero relativo all’imposizione dei frontalieri e alla compensazione
finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, del 3 ottobre 1974, che
hanno potuto appianare la controversia interpretativa sollevata da parte italiana
in merito all'imposizione dei frontalieri: la soluzione concordata dalle parti
contraenti è consegnata nel verbale dell'8-9 luglio 1985, in cui si legge che
«i criteri cumulativi di tassazione di cui sopra non saranno applicati nei
confronti della coppia di lavoratori di cui uno sia percettore di reddito in
Italia qualora tale reddito sia quivi tassabile in modo esclusivo e ciò a
decorrere dal 1.1.1986» (cfr. RTT 1990 p. 313 s.; Bernasconi,
L'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all’imposizione dei frontalieri e
alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine del 3
ottobre 1974, in RTT 1990 p. 308 s.);
• dando
applicazione concreta alla soluzione concordata dalle delegazioni dei due Stati
contraenti l’8-9 luglio 1985, il Canton Ticino ha ripristinato le tabelle in
vigore fino al 1984, escludendo l’applicazione delle aliquote per doppi redditi
ai contribuenti con coniuge che svolge attività lucrativa all’estero;
-
che è dunque chiaro che
tale accordo esplica i propri effetti nel limitato settore dell’imposizione
alla fonte dei lavoratori frontalieri residenti in Italia;
-
che, peraltro, anche senza
considerare gli effetti di tale accordo internazionale, va ricordato che, nel
caso dei contribuenti senza domicilio, assoggettati all’imposta alla fonte,
vige la regola secondo cui si tiene conto dell’accresciuta capacità
contributiva dei coniugi solo quando entrambi lavorano in Svizzera: infatti, la
regola dell’aliquota globale, prevista dall’art. 7 LIFD, non si applica nel caso
delle persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera, ma solo nel
caso dei contribuenti imposti alla fonte con domicilio o dimora fiscale in
Svizzera, in virtù del rinvio contenuto all’art. 91 LIFD;
-
che le aliquote per doppi
redditi sono dunque applicate solo ai coniugi che esercitano entrambi la
propria attività lucrativa in Svizzera (cfr. l’art. 1 cpv. 1 lett. c
dell’Ordinanza sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta
[OIFo]): il lavoratore il cui coniuge lavora all’estero beneficia cioè della –
più vantaggiosa – aliquota per coniugati, che non considera l’accresciuta
capacità contributiva dovuta al cumulo dei redditi dei coniugi;
-
che la Commissione per
l’armonizzazione fiscale della Conferenza dei funzionari fiscali cantonali si è
posta il problema della compatibilità di una tale limitazione con il principio
della parità di trattamento, concludendo con una risposta affermativa, in considerazione
del fatto che è impossibile sapere se il coniuge di uno stagionale o di un frontaliere,
che vive all’estero, eserciti a sua volta un’attività lucrativa a titolo
principale (Konferenz Staatlicher Steuerbeamter, Steuerharmonisierung - Tomo I: Harmonisierte
kantonale Quellensteuerordnung, Muri/Berna 1994, p. p. 34);
-
che, in altri termini, si
tratta di una soluzione che è stata dettata da considerazioni di praticabilità,
nella verosimile preoccupazione di evitare disparità di trattamento ancora
maggiori a causa della difficoltà, o della impossibilità, di verificare le
affermazioni dei contribuenti circa l’attività del coniuge all’estero;
-
che, nel presente caso,
essendo i ricorrenti domiciliati nel Canton Ticino e come tali soggetti
all’imposta con la procedura ordinaria e non alla fonte, deve essere categoricamente
escluso che essi possano invocare una regola prevista per la tassazione dei frontalieri
assoggettati alla ritenuta dell’imposta alla
fonte;
-
che il loro ricorso è
conseguentemente respinto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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