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Numero d'incarto:
80.1999.16
Data decisione, Autorità:
21.07.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00016
Lugano
21 luglio 1999
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 25 gennaio 1999
in materia di: esenzione dal pagamento delle
imposte di successione e donazione
presentato da:
__________ __________ __________ __________, __________ ,
rappr. da: avv. __________ -, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che
il 6 febbraio 1998 decedeva il __________ __________ __________, il quale
lasciava un legato di fr. 81'116.- alla costituenda __________ dei __________
in __________;
-
che
il 16 dicembre 1998 l'associazione __________ dei __________ in ,
avvalendosi dell'assistenza __________ __________ -, presentava
istanza di esenzione dal pagamento dell'imposta di successione;
-
che
il 23 dicembre 1998 la Divisione cantonale delle contribuzioni respingeva la
richiesta, argomentando che la Comunità richiedente sarebbe una persona
giuridica di diritto privato che persegue scopi di culto e che pertanto non
adempie i requisiti sanciti dall'art. 154 lett. c e lett. d LT;
-
che
il 25 gennaio 1999 l'associazione __________ dei , sempre assistita __________
__________ -, presentava ricorso, riproponendo la richiesta
d'esenzione dall'imposta di successione, protestate spese e ripetibili;
-
che
la Divisione cantonale delle contribuzioni con osservazioni del 3 marzo 1999
proponeva di respingere il gravame;
-
che
nel frattempo il Tribunale federale, davanti al quale era pendente un ricorso
riguardante una fattispecie analoga, con sentenza dell' 8 marzo 1999, stabiliva
che è in contrasto con il principio della parità di trattamento e perciò con l'
art. 4 Cost. fed. l' interpretazione dell' art. 154 cpv. 1 lett. d LT che
ammette che siano scopi ideali, come tali meritevoli di esenzione dall' imposta
di successione e donazione, quelli perseguiti da società sportive o per il
tempo libero, escludendo per contro che vi rientri un ente privato avente scopo
di culto;
-
che,
sempre secondo il Tribunale federale, la legge cantonale non prevede una simile
limitazione, che per altro non può nemmeno essere dedotta dalla circostanza che
all' art. 154 cpv. 1 lett. c LT siano menzionate solo le chiese cui lo Stato ha
conferito la personalità di diritto pubblico;
-
che,
preso atto di questa decisione della massima Autorità giudiziaria federale, la
Divisione cantonale delle contribuzioni con lettera del 16 giugno 1999
comunicava a questa Camera di aver provveduto ad annullare la decisione del 23
dicembre 1998 e ad accogliere con nuova decisione del 17 giugno 1999 l'istanza
di esenzione del 16 dicembre precedente;
-
che
con lettera del 13 luglio 1999 l'__________ __________ -__________, per conto
dell'Associazione ricorrente, non si oppone allo stralcio del ricorso, ritenuto
che il giudice abbia nondimeno a pronunciarsi sulle ripetibili;
-
che,
a rigore, la nuova decisione della Divisione cantonale delle contribuzioni del
17 giugno 1999 configura una proposta di accoglimento del ricorso;
-
che,
per economia di giudizio, essendo la nuova decisione - per altro conforme alla
giurisprudenza del Tribunale federale sopra ricordata - già stata intimata, si
può procedere allo stralcio del ricorso, evitando così la notifica di una nuova
decisione;
-
che
tuttavia, visto l'esito della vertenza, alla ricorrente vanno attribuite le
ripetibili;
-
che
secondo l'art. 231 cpv. 4 LT in caso di accoglimento totale o parziale del
ricorso, alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità a titoli di
ripetibili;
-
che
le ripetibili vanno fissate tenendo conto del lavoro svolto per la redazione
del ricorso e del valore di causa;
-
che
le stesse possono quindi essere definite in fr. 1'200.-;
-
che
il presente ricorso può quindi essere evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2
della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910,
modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di
decidere nella composizione di un Giudice unico cause che non pongono questioni
di principio e non sono di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
-
Il
ricorso è stralciato dai ruoli.
-
Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Lo
Stato verserà alla ricorrente un importo di fr. 1'200.- di ripetibili.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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