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Numero d'incarto:
80.1999.163
Data decisione, Autorità:
31.08.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00163
Lugano
31 agosto 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 11 agosto 1999
in
materia di: multa disciplinare
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- L’Ufficio di
tassazione di __________ infliggeva il 17 giugno 1999 a __________ __________
una multa disciplinare di fr. 1'200.--, perché il contribuente, nonostante un
primo richiamo e una diffida inviatagli per lettera raccomandata, non aveva consegnato
la dichiarazione d’imposta IC/IFD 1999-00.
L'invio raccomandato non
veniva ritirato e veniva quindi retrocesso all' Ufficio di tassazione con la
menzione "non ritirato" il 25 giugno successivo. La decisione di
multa disciplinare gli veniva quindi nuovamente inviata per lettera semplice il
5 luglio 1999.
Già nei precedenti periodi
fiscali il contribuente era stato fatto oggetto di procedure disciplinari per
inosservanza degli obblighi procedurali e gli erano state inflitte multe
disciplinari: fr. 900.- il 19 giugno 1997 (IC/IFD 1997-98); fr. 300.- il 22
giugno 1995 (IC/IFD 1995-96), fr. 150.- il 16 giugno 1993 (IC/IFD 1993-94).
- Il 22 luglio 1999
__________ __________ si rivolgeva all’UT di __________, scusandosi per le
inadempienze e sottolineando le difficoltà incontrate nel presentare la
dichiarazione d'imposta per poca dimestichezza con la materia e scarsa conoscenza
della lingua.
Il reclamo veniva respinto
con decisione del 30 luglio 1999.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso il contribuente chiede di annullare o quanto meno di ridurre
la multa disciplinare, ribadendo quanto già esposto nel reclamo e lamentando
inoltre di essere stato imposto negli anni trascorsi su redditi mai conseguiti.
-
Conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni
di principio e non è di rilevante importanza.
-
5.1.
Chiunque, nonostante
diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe
giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste
ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati,
non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni,
viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di
inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o
di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT 1994 e 174 LIFD).
Perché l'autorità fiscale
possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte
condizioni:
• l'una soggettiva,
che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o
omissione intenzionale o per semplice negligenza:
• e l'altra oggettiva,
vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente
invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge
svizzera sull'imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto
penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Pedroli, Le norme penali
delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
5.2.
Il Tribunale federale ha
recentemente precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da
parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo
dell'amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente
può essere punito anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la
scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B
101.1 n. 9).
5.3.
Nella commisurazione della
sanzione, l'autorità di tassazione fa riferimento alle direttive della
Divisione delle contribuzioni (cfr. Circolare n. 12 del 16 maggio 1997
della Divisione delle contribuzioni, in particolare tariffario allegato),
secondo cui la multa per il mancato inoltro della dichiarazione fiscale deve
essere calcolata secondo un'apposita tariffa che tenga conto della capacità
contributiva. Pertanto, la sanzione deve essere commisurata, secondo le
indicazioni della circolare in esame, considerando quale capacità contributiva
l’ammontare delle imposte cantonali determinate con l’ultima tassazione delle
imposte cantonali passata in giudicato (cfr. CDT n.
..__________ dell' 8 ottobre 1997 in re G. D.).
La circolare dell’autorità
fiscale cantonale parte sostanzialmente dalla presunzione secondo cui la
capacità contributiva di precedenti bienni di tassazione non si scosti in
misura apprezzabile da quella del biennio successivo. Se essa viene a cadere,
poiché la capacità contributiva del soggetto fiscale è radicalmente mutata, ad
es. a seguito di un dissesto finanziario, si terrà conto dei riflessi che la
nuova situazione può gettare sul versante soggettivo della negligenza (CDT
n. 259 del 4 ottobre 1991 in re R.L.; CDT n. 78/94 del 25 maggio 1994 in
re R.S.).
- 6.1.
Va subito ricordato che
nel presente caso il ricorrente si trova alla terza recidiva consecutiva.
I suoi argomenti, legati a
scarsa dimestichezza amministrativa e linguistica, non possono essere tutelati
in questa sede. Non tanto perché con il trascorrere degli anni in Svizzera, la
dimestichezza nel disbrigo degli affari amministrativi e la competenza
linguistica del contribuente dovrebbero essere migliorate, ma anche e soprattutto
perché nulla gli avrebbe impedito di affidare il mandato di rappresentarlo
verso il fisco cantonale ad una persona qualificata, ad esempio a un
fiduciario. Anzi, tutto quanto accadutogli gli avrebbe consigliato di farlo.
La sanzione disciplinare è
quindi del tutto giustificata.
6.2.
Venendo alla
commisurazione della sanzione occorre rilevare che, al momento in cui l’UT ha
inflitto al contribuente la multa disciplinare di fr. 1'200.-- per il mancato
inoltro della dichiarazione fiscale IC/IFD 1999-2000, l’ultima tassazione
cresciuta in giudicato, per quanto emessa d'ufficio e quindi fondata sull'apprezzamento
evidenziava un reddito imponibile di fr. 130'000.-.
L'importo della multa
corrisponde a quello della multa base di fr. 300.- moltiplicato per quattro,
come prevede la Circolare n. 12 del 16 maggio 1997 della Divisione cantonale
delle contribuzioni in caso di recidiva (prima recidiva due volte, seconda recidiva
tre volte, terza recidiva quattro volte).
Dall'incarto non emergono
per altro elementi di natura personale o famigliare tali da indurre a una
diversa valutazione ovvero a una deroga rispetto al trattamento riservato a
tutti gli altri casi simili al suo.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 250.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 330.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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