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Numero d'incarto:
80.1999.165
Data decisione, Autorità:
31.08.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00165
Lugano
31 agosto 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 20 agosto 1999
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________, nato nel 1973, celibe, già domiciliato ad __________ ed ora a
__________, ha lavorato dal 1° gennaio al 31 gennaio 1995 per una ditta di
__________ (GR) e dal successivo 1° febbraio 1995 alla fine del 1996 a
__________ presso la __________ __________ di __________. Durante la settimana
risiedeva a __________ in uno studio ammobiliato, per la cui locazione versava
alla proprietaria un canone mensile di fr. 780.-.
Nella dichiarazione
d’imposta IC/IFD 1997-98 il contribuente chiedeva la deduzione per spese di
trasporto di un importo di fr. 8'640.- di media annua, oltre alle spese di
doppia economia domestica di fr. 10'608.-.
Nella notifica di
tassazione del 23 marzo 1998 l’UT ammetteva integralmente la deduzione per
doppia economia domestica, limitando invece quella per spese di trasporto a fr.
2'800.-.
- Con tempestivo
reclamo dell’ 11 aprile il contribuente contestava la limitazione delle
deduzioni per spese di trasporto operata dall’UT e ne chiedeva l’aumento a fr.
8'640.- di media annua. Faceva presente che era obbligato a servirsi della
propria automobile, poiché alla __________ si lavora a turni dalle dieci di
sera alle cinque di mattina, dalle cinque di mattina alle due del pomeriggio e
dalle due del pomeriggio alle dieci di sera. Produce una dichiarazione in tal
senso della ditta datrice di lavoro.
Con decisione del 9 agosto
1999 l’UT accoglieva parzialmente il reclamo, elevando la deduzione per spese
di trasporto a fr. 5'600.-.
- Con il presente
tempestivo ricorso __________ __________ chiede nuovamente l’aumento della
deduzione per spese di trasporto a fr. 8'640.-, ribadendo quanto già sostenuto
in occasione del precedente reclamo.
L'UT propone invece di
respingere il ricorso, rilevando d’aver concesso a titolo di spese di trasporto
una deduzione di fr. 2'600.- per l’abbonamento generale e di fr. 3'000.- per le
trasferte da __________ a __________ e ritorno.
-
Conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza.
-
5.1.
Quanto alle spese di
trasporto, l'autorità di tassazione ha concesso la deduzione di un importo di
fr. 3'500.-- a copertura delle spese per l'abbonamento generale __________ (fr.
3'000.-) per il trasferimento settimanale da __________ a __________ e quello
giornaliero da __________ a __________.
Nel ricorso, il
contribuente sostiene di percorrere settimanalmente circa 300 chilometri e di essere
costretto a recarsi al lavoro con la propria automobile a causa dei turni di
lavoro.
5.2.
Con riferimento al
tragitto giornaliero necessario per recarsi al lavoro, la giurisprudenza ha
stabilito che se, da un lato, l'uso del mezzo privato non deve essere una
soluzione di comodo, dall'altro, l'uso del mezzo pubblico non deve apparire
irragionevole (CDT n. ..__________ dell'11 luglio
1996 in re D.B.).
Il limite entro il quale è
possibile pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici si
determina in pratica in base a diversi fattori, laddove tuttavia non è
possibile stabilire delle regole rigide (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar
zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109). Fra i diversi
criteri adottati dai cantoni, il più ricorrente è quello che considera potersi
concedere la deduzione delle spese per il mezzo privato quando ciò consente di
risparmiare quotidianamente almeno un'ora per lo spostamento da casa al posto
di lavoro e ritorno (cfr. Istruzioni di servizio alla legge fiscale del Canton
Zurigo, cifra 144bis, lett. a; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 315; Weidmann/Grossmann/Zigerlig,
Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, IV ediz., Berna 1987, p. 38; StE
1988 B 22.3 n. 21 [Canton Soletta]). Un altro criterio consiste nell'ammettere
la deduzione per l'automobile privata se lo spostamento con il mezzo pubblico
richiede più di un'ora e con l'automobile basta meno della metà del tempo (in
tal senso una sentenza del Tribunale amministrativo bernese, cfr. Gruber,
Handkommentar zum bernischen Gesetz über die direkten Staats- und Gemeindesteuern,
5a ediz., Berna 1987, p. 109). Più rigida la giurisprudenza dei
Cantoni di Basilea-Campagna e Basilea-Città, che non ammettono deduzioni aldilà
di quelle per i mezzi pubblici ogniqualvolta il tragitto da casa al luogo di
lavoro richieda meno di due ore e mezzo per l'andata al mattino ed il ritorno
alla sera (sentenze citate in: Funk, op. cit., p. 84, nota 17).
5.3.
Nel caso del cosiddetto Wochenaufenthalter
la dottrina è ancor più severa nell'ammettere l'uso del mezzo privato.
I Wochenaufenthalter sono
invero gli unici contribuenti che in modo più o meno legale - talvolta con la
compiacenza delle autorità locali - possono dedurre dal reddito lordo quali
spese necessarie per l'esercizio della professione spese che invece sono di
mantenimento, così testualmente i commentatori argoviesi (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
op. cit., p. 329). Di parere sostanzialmente analogo anche Funk, per il quale
la decisione di separare il domicilio dal luogo di lavoro colloca questi
contribuenti nella confortevole situazione di poter dedurre costi motivati da
considerazione esclusivamente private, contrariamente a quanto esige la prassi
restrittiva in materia di uso quotidiano del veicolo privato (Funk, op.
cit., p. 108). È infine appena il caso di rilevare che le spese per recarsi la
fine settimana nell'abitazione di vacanza non costituiscono pacificamente spese
necessarie per l'esercizio della professione (Gruber, op. cit., p. 109).
5.4.
Il riconoscimento della
deduzione delle spese causate dall'uso privato del mezzo di trasporto deve
dunque costituire l'eccezione e venire ammessa, di regola, unicamente
in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al lavoro.
Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente sopporti
qualche "disagio" supplementare e, meglio, anche una sensibile
dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di
domicilio, senza considerare che l'uso del mezzo pubblico comporta di regola,
sulle lunghe tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di
quegli imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale,
quali ad es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e
autostradali, ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle
prolungate condizioni invernali del fondo stradale.
5.5.
Nel caso in esame l’UT ha
concesso, conformemente alla giurisprudenza di questa Camera, la deduzione
delle spese per l’acquisto dell’abbonamento generale delle FFS per il rientro
settimanale. Le due località sono infatti raggiungibili con mezzi pubblici,
come risulta dalla consultazione dell’orario ferroviario, in un lasso di tempo
che, in relazione al rientro alla fine della settimana, appare ragionevole ed
esigibile anche nell’ipotesi meno favorevole.
L’UT ha inoltre concesso
al ricorrente una deduzione di fr. 3'000.- per il tragitto quotidiano dalla
località in cui risiede durante la settimana al luogo di lavoro e viceversa.
__________ dista da __________ una manciata di chilometri, per una percorrenza
complessiva massima giornaliera per l’andata e ritorno di dieci – quindici
chilometri. Tenuto conto dello svolgimento del lavoro a turni, di una durata
lavorativa annua di 48 settimane di cinque giornate lavorative e di un costo
chilometrico di fr. 0.60, si giustificherebbe un’ulteriore deduzione di soli
fr. 2'160.-.
La deduzione supplementare
ammessa dall’UT tiene infatti conto anche di eventuali spese supplementari che
il ricorrente potrebbe sopportare occasionalmente ed eccezionalmente per
raggiungere più agevolmente il proprio domicilio dalla stazione di __________
senza far capo a mezzi pubblici e viceversa.
La deduzione concessa
dall’UT al ricorrente di complessivi fr. 5'600.- di media annua per spese di
trasporto appare, tutto ben considerato, del tutto esente da critiche.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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