-
che,
nella dichiarazione fiscale 1997/98, i coniugi __________ e __________
__________ denunciavano un reddito agricolo accessorio di fr. 1'214,50 di media
annua;
-
che,
notificando loro la tassazione IC/IFD 1997/98, con decisione del 14 settembre
1998, l'Ufficio di tassazione di __________ esponeva loro un reddito agricolo
di fr. 13'500.- di media annua;
-
che,
con scritto del 20 marzo 1999, i contribuenti si rivolgevano all' Ufficio di
tassazione, affermando d'aver ricevuto le rate d'imposta comunali sensibilmente
superiori a quelle degli anni precedenti e chiedendo di conseguenza la
tassazione IC/IFD 1997-98, che non risultava ancora essere stata notificata;
-
che,
in data 2 aprile 1999, l'Ufficio di tassazione trasmetteva per raccomandata ai
contribuenti copia della notifica del 14 settembre 1998;
-
che
i contribuenti impugnavano la decisione di tassazione con reclamo del 17 aprile
1999, contestando la rivalutazione del reddito da attività agricola;
-
che
l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il gravame, con decisione 9
agosto 1999, adducendo che i reclamanti avevano proceduto al pagamento dei
conguagli d’imposta già il 22 ottobre 1998 (IC 1997) risp. il 22 dicembre 1998
(IC 1998) e che in tal modo avevano ammesso con un fatto concludente di avere
ricevuto la notifica di tassazione, cui si fa riferimento nella richiesta di
conguaglio stessa;
-
che,
con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________
contestano la motivazione della decisione su reclamo, lamentando che l'UT non
avrebbe concesso loro la facoltà di essere sentiti e confutando la presunzione
dell'avvenuta notifica, poiché il conguaglio e la relativa bolletta non
farebbero alcun riferimento alla tassazione;
-
che,
la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un
ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei
termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una
eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato
irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
-
che,
infatti, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
devono essere retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito,
mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
-
che
l’art. 206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito
interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine
di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 precisa che tale
termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo
quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire
quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio
militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il
contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);
-
che
per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del
documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 180 s.; Knapp,
Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4a ediz., vol. I, Basilea 1992, p.
157; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12
dicembre 1986 in re K.B.);
-
che
la tassazione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente
intimata, e non al momento in cui il contribuente ne prende atto: determinante
è che la tassazione entri nella sfera di potere (“Herrschaftsbereich”)
del destinatario (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol.
III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33);
-
che,
in caso di invio di una decisione per lettera semplice, l'accertamento del
giorno della notifica - determinante per la decorrenza del termine
d'impugnazione (DTF 115 Ia 17, 113 Ib 297) - può risultare difficile,
specie se il destinatario si è spogliato della busta che la conteneva: in
questa evenienza incombe però all'autorità l'onere di provare la data in cui è
effettivamente avvenuta la notificazione, non potendosi imporre all'interessato
l'obbligo di conservare tutte le buste contenenti una comunicazione proveniente
da un'autorità, in previsione di eventuali controversie circa l'osservanza di
un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi, Le insidie dell'invio non
raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, in RTT 1974, p. 65 ss.);
-
che
all'autorità di tassazione non è però preclusa la facoltà di addurre altre
prove dell'intimazione della tassazione che non siano la quietanza dell'azienda
delle poste, al fine di rendere verosimile la notifica: tale verosimiglianza in
particolare può essere raggiunta sulla scorta di circostanze concludenti che
confermino in modo univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario, e
segnatamente alla data indicata dall'autorità (cfr. STF del 18 febbraio
1982 in re R.; DTF 99 Ib 360 e richiami; 103 V 65 cons. 2; CDT n.
331 del 27 agosto 1984 in re P.);
-
che
costituiscono ad esempio una prova indiretta dell'avvenuta intimazione della
tassazione: il fatto che il contribuente abbia ricevuto, senza reagire
immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio di imposta in cui è
indicata la data di intimazione della tassazione, il richiamo e la diffida di
pagamento (cfr. CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.); il fatto che il
contribuente abbia pagato il conguaglio di imposta cantonale mediante una
bolletta che fa riferimento alla tassazione notificata (cfr. CDT n. 526
del 14 dicembre 1983 in re R.; CDT n. 428 del 13 dicembre 1982 in re M.);
-
che,
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la mancata o anomala
notificazione di una decisione amministrativa, come pure l'omessa o difettosa
indicazione del rimedio giuridico, non devono cagionare alcun pregiudizio alle
parti (art. 107 cpv. 3 OG e art. 38 PA; DTF 115 Ia 19 consid. 4a, 112 Ia
310 consid. 3);
-
che
la facoltà del destinatario di invocare vizi formali trova tuttavia il suo
limite nel principio della buona fede (DTF 107 Ia 72 consid. 4a p. 76; RDAT
1989 n. 28 p. 87 consid. 5): il destinatario di un'omessa o irregolare
notificazione di una decisione ha sì il diritto di impugnarla anche dopo la
scadenza del termine di ricorso ordinario, ma non può differire la sua azione a
piacimento; al contrario, deve agire a salvaguardia dei propri diritti, non appena
a conoscenza dell'esistenza di una decisione che lo riguarda (ZBl
95/1994 p. 529 consid. 2b; DTF 112 Ib 417 consid. 2d p. 422, 107 Ia 72 consid.
4a p. 76, 102 Ib 93 consid. 3; STF del 13 giugno 1996 in re E.M.,
inedita, consid. 5a; inoltre Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, 4a
ediz., vol. II, Basilea 1993, n. 1920);
-
che,
in una recentissima sentenza (STF n. 2P.144/1998 e 2A.248/1998 del 14
giugno 1999, inedita), il Tribunale federale ha negato che dalla propria
giurisprudenza possa essere ricavata una regola generale secondo cui,
allorquando l'amministrato viene a conoscenza dell'esistenza di una decisione a
lui destinata, la quale non gli è però stata notificata, questi debba reagire a
tale situazione, chiedendo la ripetizione della notifica entro il termine
previsto dalla legge per ricorrere o reclamare;
-
che,
secondo l’Alta Corte, la giurisprudenza è a questo proposito meno rigorosa:
essa esige unicamente che l'amministrato non possa attendere quanto più gli
pare per chiedere una nuova notifica della decisione che lo riguarda, ma deve
agire entro un termine, che, tenuto conto delle circostanze concrete, appaia
ragionevole, nonché rispettoso dei principi della buona fede e della certezza
del diritto (cfr. DTF 119 Ib 64 consid. 3b, e in particolare le pag.
71-72 con vari riferimenti);
-
che
un simile termine non deve necessariamente corrispondere a quello stabilito
dall'ordinamento legislativo per l'inoltro di un rimedio di diritto, giacché,
se fosse vero il contrario, la parte alla quale non è stata intimata una
decisione che la concerne, ma che apprende in altro modo dell’esistenza della
medesima, verrebbe addirittura a trovarsi in una posizione più svantaggiosa di
chi invece la decisione l'ha ricevuta, anche se sprovvista di ogni indicazione
riguardo ai rimedi di diritto esperibili: in quest'ultimo caso la prassi
considera in effetti come tempestivo il gravame introdotto anche dopo la
scadenza del termine di ricorso (Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, 5 86 B III, pag. 293);
-
che,
in singoli casi, dove la notifica di una decisione è avvenuta in modo
scorretto, la giurisprudenza ha valutato la tempestività della reazione dell’amministrato,
tenendo conto del termine previsto dalla legge per impugnare tale atto, anche
se va però detto che ciò è sempre avvenuto in presenza di circostanze
particolari, per cui alle parti non poteva obiettivamente sfuggire l'obbligo di
agire entro un ben preciso termine;
-
che,
nella medesima sentenza, il Tribunale federale ha ulteriormente argomentato
che, per l’art. 116 LIFD, la decisione di tassazione deve essere provvista
dell'indicazione dei rimedi di diritto, così che al contribuente risulti chiaro
in che modo ed entro quale termine egli abbia la possibilità di insorgere
contro la medesima: laddove una simile indicazione dovesse mancare, questi può
quindi validamente inoltrare reclamo anche dopo lo scadere del termine
processuale previsto per un simile atto (Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer,
vol. III, Basilea 1992, n. 13 ad art. 95 DIFD);
-
che
per contro le bollette d’imposta non riportano di regola nessuna indicazione
circa le modalità di reclamo, di modo che non si può oggettivamente pretendere
dal contribuente che si vede recapitare degli atti di questo genere, che egli
abbia a reagire entro un ben determinato termine dalla loro ricezione, per
rimettere in discussione la decisione di tassazione sulla quale tali bollette
si basano: analogamente a quanto avviene nei casi d'omessa indicazione dei
rimedi di diritto, anche nella situazione in parola deve dunque di principio
essere possibile chiedere una formale notifica della decisione di tassazione
anche dopo lo scadere del termine per impugnare un simile atto;
-
che,
sulla base di queste premesse, la Suprema Corte Federale ha annullato una sentenza
di questa Camera, contestando che potesse essere dichiarato irricevibile il
reclamo di un contribuente che aveva reagito, chiedendo una copia della
decisione di tassazione circa 5/6 settimane dopo la data in cui gli erano state
inviate le bollette per il pagamento dei conguagli, tanto più che l’autorità
fiscale non era stata in grado di dimostrare neppure la data esatta di tali
invii;
-
che,
nel caso in esame, tuttavia, il ricorrente ha pagato il conguaglio d’imposta
1997 il 22 ottobre 1998 e il conguaglio 1998 il 22 dicembre 1998, ma ha però
reagito solo il 30 marzo 1999, solo dopo avere ricevuto le richieste d'acconto
per l'imposta comunale del 1999;
-
che
entrambe bollette di conguaglio indicano testualmente quanto segue:
"L'imposta cantonale 1997 (risp. 1998), stabilita in base alla
decisione di tassazione (rilievo del red.), risulta dal conteggio a lato,
il quale, sul lato destro della bolletta, riporta la data della decisione e
l'ammontare dell'imposta dovuta;
-
che
un indugio protrattosi dal primo pagamento del conguaglio oltre cinque mesi non
può essere considerato «rispettoso dei principi della buona fede e della
certezza del diritto», tanto più che il ricorrente beneficiava della consulenza
fiscale del sindacato e nulla gli impediva di farsi perlomeno spiegare il
significato della notifica della tassazione e del conguaglio che ad essa faceva
riferimento;
-
che
la censura relativa alla pretesa violazione da parte dell'UT del diritto
d'essere sentiti in sede di reclamo è sanata quando il contribuente riprende le
argomentazioni già esposte nel reclamo nella procedura ricorsuale davanti alla
Camera di diritto tributario, la quale dispone di pieno potere cognitivo (DTF
118 Ib 120 consid. 4b con rinvii; CDT 174 del 4 aprile 1984 in re E.B.).
visti per le spese gli art. 144 LIFD
e 231 LT
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art.
146 LIFD).