AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1999.185
Data decisione, Autorità:
27.09.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00185
Lugano
27 settembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 13 settembre 1999
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________ __________ -__________, __________. __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che i coniugi __________ e
__________ __________, domiciliati a __________, esercitano le attività,
rispettivamente, di disegnatore __________ e di __________ a __________;
-
che, nella dichiarazione
fiscale 1997/98, i contribuenti facevano valere le seguenti spese
professionali: fr. 6’420 in media annua per spese di trasporto e fr. 7’360 per
altre spese professionali;
-
che, notificando loro la
tassazione IC/IFD 1997/98, con decisione del 19 luglio 1999, l'Ufficio di
tassazione di Locarno concedeva una deduzione per spese di trasporto di fr.
1’200 ed una per altre spese professionali di fr. 7’360, con la seguente motivazione:
«sono ammesse le spese di
trasporto per il mezzo pubblico a norma di vigente giurisprudenza. Le eventuali
spese di viaggio per il datore di lavoro devono venir rifuse dallo stesso in
base ai contratti collettivi di lavoro»;
-
che, con reclamo del 26
luglio 1999 all’autorità di tassazione, i contribuenti contestavano la mancata
deduzione delle spese per recarsi al lavoro con il mezzo privato, argomentando
che gli orari del bus non concordano con quelli lavorativi;
-
che l'Ufficio di
tassazione respingeva il gravame, con decisione del 30 agosto 1999, nella quale
osservava che il comune di __________ è collegato con __________ mediante
servizio regolare di autobus urbano e che di conseguenza non era ammissibile la
deduzione delle spese di trasporto per il veicolo privato;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, l’__________. __________ __________
ripropone la richiesta di poter beneficiare della deduzione delle spese per
l’uso del veicolo privato, adducendo di non potersi servire del mezzo pubblico,
per l’orario di lavoro, e aggiunge di dover disporre del proprio veicolo anche
durante il lavoro, per spostarsi sui cantieri;
-
che, conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che sia secondo l'art. 25
cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili
sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio
dell'attività professionale;
-
che fra gli altri costi e
spese che non possono essere dedotti rientrano in particolare le spese di
formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b
LIFD);
-
che, per le spese
professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT, sono stabilite
deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato;
-
che sono considerate spese
di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di
domicilio a quello in cui lavora: per l'uso di mezzi pubblici la deduzione
corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE del 10
dicembre 1996), mentre, per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una mo-toleggera
la spese deducibile è al massimo di fr. 600.-- l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b
DE del 10 dicembre 1996) ed infine, per l'uso di una motocicletta o di
un'automobile privata, la spese deducibile corrisponde a quella del mezzo
pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE del 10 dicembre 1996);
-
che eccezionalmente, se
nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene
(p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario
sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette
di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le automobili (art. 3
cpv. DE del 10 dicembre 1996);
-
che la deduzione per il
tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella
massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 12.-- al giorno o di
fr. 2’600 all’anno (art. 3 cpv. 3 DE del 10 dicembre 1996);
-
che gli stessi principi
valgono anche per l’IFD, in base all’art. 5 dell’Ordinanza sulla deduzione
delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente,
del 10 febbraio 1993;
-
che sono considerate altre
spese professionali quelle necessarie all’esercizio della professione che sono
sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro
(compresi hard- e software EED), di riviste e libri specializzati, per l’uso di
una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l’usura particolare
delle scarpe e degli abiti, per lavori pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 DE del 10 dicembre
1996);
-
che la relativa deduzione
è ammessa nella misura complessiva di fr. 2’000.-- l’anno oppure delle spese
effettive, ma, in quest’ultimo caso, dovranno essere giustificate la totalità
delle spese e la loro necessità professionale (art. 7 cpv. 2 DE del 10 dicembre
1996);
-
che, per l’IFD, la
deduzione è pari al 3% del salario netto, ritenuto un minimo di fr. 1’800.--
l’anno e un massimo di fr. 3’600.-- (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio
1993);
-
che, nella fattispecie,
come detto, l’autorità di tassazione ha ammesso solo le spese per il trasporto
con il mezzo pubblico, per entrambi i coniugi, mentre ha riconosciuto tutte le
altre spese professionali fatte valere, in base al calcolo dei contribuenti;
-
che l’operato
dell’autorità fiscale non può essere condiviso, in primo luogo, per il fatto
che ha negato sia la deduzione del costo per il veicolo privato sia quella per
la doppia economia domestica, nonostante la breve pausa di mezzogiorno di cui i
ricorrenti godrebbero in base alle loro stesse affermazioni (in particolare il
marito avrebbe a disposizione una sola ora per rientrare al domicilio con il
mezzo pubblico, per prepararsi e per consumare il pasto e per ritornare al
lavoro con il bus);
-
che non si può del resto
non rilevare l’incongruenza fra questa decisione e quella adottata dallo stesso
Ufficio per il periodo fiscale precedente, quando, pur lavorando il signor
__________ per lo stesso datore di lavoro e con lo stesso orario, ed abitando
pure nello stesso stabile di __________, l’autorità fiscale gli aveva riconosciuto
la deduzione per la doppia economia domestica;
-
che a questa Camera non è
per contro noto il trattamento riservato in precedenza alla moglie, la quale
era ancora tassata separatamente, in quanto nubile;
-
che non risulta d’altronde
che l'Ufficio di tassazione si sia confrontato con la censura relativa alla
necessità del mezzo privato per esigenze lavorative dell’__________.
__________, come ora documentato pure da una dichiarazione del suo datore di lavoro;
-
che la decisione impugnata
desta comunque non poche perplessità anche per un altro aspetto: l'Ufficio di
tassazione ha ammesso, senza alcuna riserva, la deduzione delle “altre spese
professionali” fatte valere, sebbene, ad un primo sommario esame, la maggior
parte dei costi documentati presenti ben poca connessione con l’esercizio dell’attività
professionale della ricorrente e del marito;
-
che, a mero titolo di
esempio, risultano ammesse tutte le spese per la locazione del monolocale che,
fino al mese di marzo del 1995, ha funto da abitazione del marito, senza che
sia stato spiegato in quale maniera possa ipotizzarsi un suo uso professionale
almeno a partire da tale data;
-
che ancor più dubbia è la
connessione con l’attività lucrativa di tutte le spese per l’acquisto di abiti
e scarpe (fr. 616.45 nel 1995 e fr. 1’301.15 nel 1996);
-
che, alla luce di tutti
gli aspetti rilevati, che rendono necessari nuovi accertamenti, la Camera
ritiene opportuno annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti
all’autorità di tassazione, perché emetta una nuova decisione, dopo avere
proceduto agli atti istruttori menzionati;
-
che, visto l’esito del
ricorso, si giustifica di non porre a carico del ricorrente né la tassa di
giustizia né le spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
- La
decisione su reclamo del 30 agosto 1999 è annullata.
§ Gli
atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione, perché emetta una nuova decisione
su reclamo, dopo avere proceduto agli accertamenti indicati nella motivazione
della sentenza.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster