AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1999.200
Data decisione, Autorità:
29.11.1999, CDT
Incarto n.
80.1999.00200
Lugano
29 novembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 3 ottobre 1999
in
materia di: IC/IFD 99/00
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________, domiciliato a __________, separato, di professione ingegnere __________,
lavora presso la __________ a __________. Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD
1999-2000 il contribuente chiedeva in media annua le seguenti deduzioni:
Nella notifica di
tassazione IC/IFD 1999-2000 del 9 agosto 1999 l' Ufficio di tassazione limitava
la deduzione degli alimenti versati alla moglie e alle figlie a fr.46'928.- di
media annua e quella per spese di trasporto a fr. 4'850.- di media annua,
riconoscendo invece la deduzione per altre spese professionali nella misura
richiesta di fr. 2'100.-. L' UT negava invece al contribuente la deduzione (fr.
583.- di media annua) per spese di malattia.
Con reclamo del 14 agosto
1999, presentato in tempo utile, il contribuente contestava genericamente la
riduzione per spese professionali, la mancata deduzione delle spese di cura e
la riduzione della deduzione per alimenti.
Con decisione del 27
settembre 1999 l' UT respingeva il reclamo spiegando la ragione della riduzione
della deduzione per spese di trasporto e dell'importo degli alimenti versati
alla moglie e alle figlie, come pure quelle del rifiuto delle spese di cura
(laserterapia della miopia).
- Con il presente,
tempestivo ricorso il ricorrente contesta nuovamente la riduzione della
deduzione per spese di trasporto, chiedendo che la stessa venga aumentata a fr.
5'184.- di media annua. Si sofferma inoltre sulla mancata deduzione delle spese
di cura e sulla riduzione della deduzione per alimenti.
Richiesto da questa Camera
di precisare quale fosse l'oggetto della contestazione, il ricorrente ha
precisato di non contestare il rifiuto dell'UT di concedergli la deduzione per
spese di cura, ma di mantenere la contestazione relativa alla deduzione per
spese di trasporto. Ha inoltre meglio illustrato la sua richiesta relativa alla
deduzione per alimenti, producendo la nuova convenzione di divorzio e
precisando che egli è comproprietario per due terzi della casa in cui abitano
la ex moglie (al primo piano) e la figlia maggiore (a pianterreno).
-
Conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico le cause, che come la presente
non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
-
Spese di trasporto
4.1.
Sono considerate spese
di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo
di domicilio a quello in cui lavora.
Per l'uso di mezzi
pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a
DE del 10 dicembre 1996). Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di
una motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.– l'anno (art. 3
cpv. 1 lett. b DE del 10 dicembre 1996). Infine, per l'uso di una
motocicletta o di un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a
quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE del 10
dicembre 1996). Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se
il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole
dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino
a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a
60 cts. per le automobili (art. 3 cpv. DE del 10 dicembre 1996). La deduzione
per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare
quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 12.- al giorno o
di fr. 2’600.- all’anno (art. 3 cpv. 3 DE del 10 dicembre 1996).
Anche per l’IFD è
deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di
domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle
spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente,
del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato
(art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile
un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il
contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese
effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente
aggiornata (per il periodo 1997-98: fr. 600.– all’anno per la bicicletta e il
motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per
l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a
mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa
(art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
4.2.
Nel calcolare le distanze
chilometriche ai fini della commisurazione della deduzione per spese di
trasporto con il mezzo privato dal domicilio al luogo di lavoro la CDT ha
stabilito che non è illegittima la scelta dell' autorità di tassazione di
servirsi dell' indicatore delle distanze, allestito dalla Sezione del personale
dello Stato, quale strumento di semplificazione che serve a garantire un'
applicazione coerente ed uniforme della legge (cfr. CDT n.
..__________ dell' 11 ottobre 1996 in re F. e C. Al.).
4.3.
Nel caso in esame, come si
è visto, il ricorrente abita dal marzo del 1997 a __________ e lavora a
__________.
L' UT, ammettendo la
distanza percorsa giornalmente tra __________ e __________ dichiarata dal
ricorrente di 40 chilometri, un costo chilometrico di fr. 0,60 e una durata
annua del lavoro di mediamente 220 giorni, ha calcolato che la deduzione
ammonta annualmente a fr. 5'280.-, ma l'ha tuttavia ridotta a 22/24, pari a fr.
4'840.-, considerando che il domicilio del ricorrente, come si evince dalla
comunicazione del Comune di __________, era fino alla fine di febbraio del
1997 a __________ e coincideva quindi con il luogo di lavoro.
Il calcolo proposto dal
ricorrente in sede di ricorso (deduzione di fr. 5'184.- di media annua) non
permette di giungere a una soluzione più favorevole rispetto a quella cui è
giunto l'UT, non appena si consideri che esso deve essere rapportato a ventidue
mesi su ventiquattro.
Il ricorso, su questo
punto, deve quindi essere respinto.
- Deduzione degli alimenti
5.1.
Con memoria del 25 ottobre
1999, invitato dal giudice a meglio definire l'eventuale richiesta ricorsuale
in relazione al versamento degli alimenti alla ex moglie e alla figlia, il
ricorrente precisa di chiedere la deduzione per figli a carico e per figli agli
studi, provvedendo al mantenimento integrale della ex moglie, che durante gli
anni 1997-98 non ha svolto alcuna attività lucrativa, e della figlia agli studi
mediante il versamento di alimenti e mettendole a disposizione gratuitamente
l'appartamento sito al pianterreno della ex dimora coniugale, di cui è
comproprietario in ragione di due terzi.
5.2.
A giusta ragione il
ricorrente non chiede la deduzione dei contributi versati alla figlia
__________ una volta raggiunta la maggiore età e, meglio, dopo il __________
1997.
In effetti, per costante
giurisprudenza le somme di denaro che il ricorrente versa regolarmente alle
figlie maggiorenni devono essere qualificate come prestazioni fondate sul
diritto di famiglia; le stesse non sono pertanto imponibili alle figlie
medesime, e non possono coerentemente essere dedotte dall'imponibile del padre,
il quale è d'altra parte tenuto a contribuire alle spese di mantenimento agli
studi, in virtù dell'obbligo di cui all'art. 277 cpv. 2 CCS (CDT n. 28
dell'11 febbraio 1993 in re S. Al.; CDT n. 56 del 25 marzo 1993 in re A.
R.; CDT n. 165-66/93 del 27 agosto 1993 in re F. B.; RF 1994 p.
266).
5.3.
5.3.1. Per l’art.
34 cpv. 1 lett. a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio
minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, al cui
sostentamento il contribuente provvede, 6.200.– franchi e che un’analoga deduzione
è prevista pure in materia di IFD, per la quale però l’ammontare è limitato a
fr. 5’100.– (cfr. art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD; inoltre Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art.
35 LIFD, p. 149);
Gli articoli 34 cpv. 3 LT
e 35 cpv. 2 LIFD precisano inoltre che le deduzioni sociali sono stabilite
secondo la situazione all’inizio del periodo fiscale o dell’assoggettamento;
5.3.2. Secondo il
diritto vigente, se i genitori sono divorziati o separati, ha diritto alla
deduzione per figli solo quel genitore che esercita l’autorità parentale sul
figlio, mentre l’altro – che versa gli alimenti – può ottenere la deduzione
integrale degli alimenti (Agner/Jung/Steinmann, loc. cit.). Se tuttavia
l'obbligo di mantenimento si protrae oltre la maggiore età, il genitore che
versa il contributo di mantenimento, venendo a cadere il diritto di dedurlo,
può chiedere la deduzione sociale, se il contributo raggiunge annualmente
almeno l'ammontare della deduzione sociale (Agner/Jung/Steinmann, loc.
cit.).
A sua volta la Circolare
n. 18 del 16 gennaio 1995 relativa all'imposizione della famiglia prevede, nel
caso di genitori che non convivono, che solo la persona che provvede in modo
preponderante al sostentamento del figlio maggiorenne ha, di regola, diritto
alla deduzione. Se nondimeno entrambi i genitori provvedono in modo importante
al mantenimento dei figli, la deduzione può essere ripartita (cfr. Circolare
n. 18 del 16 gennaio 1995 relativa all'imposizione della famiglia, cifra
4.1.1.1., p. 12).
5.4.
Per decidere se accordare
o meno la chiesta deduzione fa stato, come si è visto, la situazione al primo
giorno del periodo fiscale, vale a dire al 1° gennaio 1999.
Nell'aprile del 1999 gli
ex coniugi __________ hanno stipulato una convenzione che regola le conseguenze
accessorie del divorzio, non essendovi più alcuna prospettiva di
riconciliazione a otto anni di distanza dalla separazione legale pronunciata
nel 1991 dal Pretore. Nella nuova convenzione il qui ricorrente si impegna a
versare a favore della figlia maggiorenne __________, ancora agli studi, un
importo mensile di fr. 944.- mensili (al posto dell'importo di fr. 800.-
versato negli anni di computo 1997-98). Si impegna inoltre a intestare l'abitazione
di __________ in comproprietà (un terzo alla ex moglie, due terzi all'ex
marito), concedendo nel contempo un diritto di abitazione alla ex moglie, la
quale è pure autorizzata a locare il piccolo appartamento a pianterreno alle
figlie senza alcuna pretesa di ripartizione del canone di locazione da parte
del marito.
Si deve quindi ammettere,
alla luce di queste circostanze, che l'onere preponderante di sostentamento
della figlia __________ gravi sulle spalle del padre, il quale le versa poco
meno di mille franchi al mese e le concede l'uso gratuito del piccolo
appartamento a pianterreno nella misura in cui ne è comproprietario (due
terzi).
Alla luce di queste
circostanze, appurate in sede di ricorso, ben si può concedere al ricorrente la
deduzione per figli, sia per l'IC sia per l'IFD, l'onere a carico del
ricorrente superando di gran lunga l'importo della deduzione prevista dal
diritto federale.
- Deduzione per
figli agli studi.
6.1.
Secondo l’art. 34 cpv. 1
lett. c LT, «sono dedotti dal reddito netto... per ogni figlio fino al
venticinquesimo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e
che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o
corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, un massimo di 5’400.–
franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto
conto dei costi supplementari sopportati»:
Il decreto esecutivo del
Consiglio di Stato concernente l’imposizione delle persone fisiche (art. 10)
stabilisce, a tale proposito, che le deduzioni ammontano a:
• fr. 800.– se il
figlio può rientrare giornalmente al proprio domicilio;
• fr. 3’100.– se il
figlio non può rientrare giornalmente al proprio domicilio e frequenta scuole o
corsi di formazione nel Cantone;
• fr. 5’600.– se il
figlio non può rientrare giornalmente al proprio domicilio e frequenta scuole o
corsi di formazione fuori Cantone.
Per decidere sulla
concessione della deduzione per figli agli studi, è determinante, come nel caso
della deduzione per figli, la situazione all'inizio del periodo fiscale, sia
per quanto concerne la frequenza della scuola o dei corsi che danno diritto
alla deduzione sia per quanto concerne il versamento del sussidio.
6.2.
Analogamente alla
deduzione per figli, anche la deduzione per figli agli studi, nel caso di
genitori che non convivono, può essere concessa, di regola, solo alla persona
che provvede in modo preponderante al sostentamento del figlio maggiorenne (CDT
n. 28 dell'11 febbraio 1993 in re S. Al.). Se nondimeno entrambi i genitori
provvedono in modo importante al mantenimento dei figli, la deduzione può
essere ripartita (cfr. Circolare n. 18 del 16 gennaio 1995 relativa
all'imposizione della famiglia, cifra 4.1.1.1., p. 12).
6.3.
Per gli stessi motivi che
hanno indotto questa Camera a concedere la deduzione per figli, al qui
ricorrente va pure riconosciuta la deduzione per figli agli studi.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§
Di conseguenza, la decisione su reclamo del 27 settembre 1999 è riformata
nel senso che al ricorrente è riconosciuta per l'IC e per l'IFD la deduzione
piena per figli e per l'IC anche la deduzione per figli agli studi.
§§
Gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione per
l'emissione di nuovi conteggi.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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